Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-20, n. 202208938
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 08938/2022REG.PROV.COLL.
N. 06550/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6550 del 2017, proposto da
EA VA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Rizzo e Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso gli uffici della propria avvocatura, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda ter) n. 1743/2017, resa tra le parti relativa al ricorso proposto per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale di revoca n. 1133 del 22.04.1999, notificata il 6.10.99, con la quale il Dirigente dell'U.O.A. della I° Circoscrizione ha revocato l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere A-B-C art. 5 L. 287/91, che si era concretizzata per i locali di Via del Teatro Valle n. 19 in virtù del silenzio assenso; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Giovannelli e Rizzo in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 25 luglio 2017 e depositato il successivo 19 settembre, EA VA s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione seconda ter, 2 febbraio 2017, n. 1743, che aveva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la determinazione dirigenziale n. 1133 del 22 aprile 1999 con la quale il dirigente della U.O.A. della 1ª Circoscrizione del Comune di Roma le aveva revocato l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande lett. A) - B) - C), art. 5 della L. n. 287 del 1991.
1.1. Dagli atti di causa emerge, in sintesi, quanto di seguito indicato.
1.2. Con istanza del 4 luglio 1998, EA VA aveva chiesto al Comune di Roma il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi delle lett. A) - B) - C) dell’art. 5 della L. n. 287 del 1991, a valere per il locale sito in Roma, via del Teatro Valle n. 19.
1.3. In data 11 settembre 1998 l’Amministrazione comunale adottava formale provvedimento di diniego, a fronte del parere negativo al rilascio del titolo espresso il giorno precedente dalla Commissione Commercio.
1.4. Avverso tali atti EA VA proponeva ricorso innanzi al Tar Lazio, che tuttavia rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 46/1999. Il relativo ricorso n.r.g. 16080/98, non più coltivato dalla ricorrente, veniva successivamente dichiarato perento con decreto n. 24539/2013.
1.5. Successivamente, l’Amministrazione capitolina con la sopra menzionata determinazione n. 1133/99, preso atto dei rapporti di Polizia locale con i quali era stato accertato che nei locali siti in largo del Teatro Valle n. 19 “ non è mai stata esercitata alcuna attività di somministrazione né rilasciata autorizzazione sanitaria ”, rigettava l’istanza, avanzata dalla EA VA in data 14 settembre 1998, volta ad ottenere la concretizzazione del silenzio assenso, contestualmente disponendo la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in virtù dell’art. art. 4 della legge 287 del 1991.
1.6. Avverso tale provvedimento l’odierna appellante proponeva ricorso al Tar denunciando: violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, violazione del DPR n. 407 del 1994, eccesso di potere, violazione della legge n. 287 del 1991.
2. Il Tar Lazio, con la sentenza odiernamente gravata, dichiarava il ricorso infondato in quanto:
i) il silenzio assenso sull’istanza non si sarebbe formato a fronte del formale provvedimento di diniego adottato e notificato dall’amministrazione prima dello spirare del sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda;
ii) anche a volere accedere all’interpretazione patrocinata dalla ricorrente secondo cui il dirigente nel provvedimento impugnato avrebbe dato per formato il titolo mediante silenzio assenso, la mancata attivazione dell’esercizio nel termine di 180 giorni, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 287 del 1991, legittimava la decisione assunta con il provvedimento di revoca impugnato;
iii) quanto alla denunciata violazione dell’art. 7 l. 241 del ’90, nessuna comunicazione partecipativa si rendeva necessaria, tenuto conto che il procedimento conclusosi con l’impugnata determinazione era stato avviato ad istanza di parte.
3. Avverso la sentenza di prime cure , EA VA propone appello, articolato in due motivi di ricorso. In particolare, secondo l’appellante:
I) il Tar avrebbe travisato i fatti, in quanto l’istanza non sarebbe stata presenta il 5 agosto, come ritenuto dal collegio, bensì il 5 luglio. La sentenza sarebbe inoltre affetta da vizio di ultrapetizione in quanto la formazione del silenzio assenso sarebbe incontestata tra le parti, come dimostra il fatto che il provvedimento impugnato abbia come oggetto la “ revoca del silenzio assenso formatosi ”;
II) la sentenza di prime cure sarebbe errata laddove aveva ritenuto che la ricorrente avrebbe comunque dovuto attivare l’attività entro 180 giorni dalla formazione del titolo, in quanto