Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-17, n. 201804372

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-17, n. 201804372
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804372
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2018

N. 04372/2018REG.PROV.COLL.

N. 00988/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2013, proposto da:
Il Vigneto Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;



contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , e Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, n. 6203/2012, resa tra le parti, concernente l’individuazione aree per programmi di edilizia residenziale pubblica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per la parte ricorrente, l’Avvocato Federico Tedeschini e, per la parte resistente, l’Avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, l’odierna ricorrente impugnava la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici n. 21168 del 14 luglio 2003, con la quale è stato espresso parere sfavorevole sulla fattibilità del piano di zona denominato Tor Vergata 2, inserita dal Comune di Roma nei perimetri delle aree individuate da destinare a programmi di edilizia residenziale pubblica, facendo presente, da una parte, che il vincolo non era stato imposto per salvaguardare “i soli ruderi archeologici emergenti o sotterranei documentati nelle aree e i loro ambiti di rispetto per i quali sarebbe sufficiente un limitato vincolo puntuale, ma è finalizzato a tutelare quel poco che ancora resta intatto … del paesaggio storico archeologico più celebre del mondo occidentale e cioè l’agro romano …” e dall’altra, che, pertanto, il piano di zona “per caratteristiche, estensione, articolazione e cubatura avrebbe l’effetto di alterare gravemente” questa zona residua di “campagna romana” .

Il T.A.R., con la sentenza n. 2848/2008, accoglieva il ricorso, per due ordini di ragioni e, in particolare: a) in quanto la Soprintendenza archeologica, pur essendo competente a pronunciarsi nella materia controversia, avrebbe esorbitato, tuttavia, dai limiti delle attribuzioni ex art. 78, comma 2, L. n. 662/1996, avendo giustificato il parere negativo con considerazioni che esulavano dalla valutazione della compatibilità dell’intervento con l’esigenza di “tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici” per sconfinare in valutazioni sulla compatibilità paesistica riservate, in base alla legislazione vigente, all’Autorità regionale in primis e, solamente, in sede di controllo e vigilanza, allo Stato; b) in quanto il provvedimento impugnato in primo grado doveva ritenersi carente di motivazione, anche se rapportato con puntuali osservazioni svolte per ribattere al precedente avviso del pari negativo, osservazioni di carattere architettonico che meritavano una specifica valutazione, essendo idonee ex se ad indirizzare il giudizio verso diverse soluzioni.

Avverso tale

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