Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202306110

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202306110
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306110
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 06110/2023REG.PROV.COLL.

N. 05786/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5786 del 2021, proposto dalla Società Medilab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D T, M G, E I, M A e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Commissario ad acta per l’Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29,



per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6438/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino e della Regione Campania;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023, il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 6438 del 15 novembre 2018, questa Sezione si è pronunciata sull’appello proposto dalla Società Medilab S.r.l., titolare di un centro di riabilitazione sito in Baiano (AV) ed all’uopo regolarmente autorizzata, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 1159/2018, avente ad oggetto il silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Campania, dal Commissario ad acta e dall’ASL di Avellino sull’istanza-diffida datata 19 maggio 2017, con la quale era stato chiesto di concludere il procedimento di accreditamento istituzionale avviato con domanda presentata dalla Società Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Centro FKT di Bossone Luca & C. S.n.c., dante causa della ricorrente (nella cui posizione questa era subentrata per effetto della cessione del relativo ramo di azienda) in data 15 settembre 2006.

In particolare, con la sentenza citata la Sezione, in riforma della sentenza reiettiva del giudice di primo grado, ha statuito l’obbligo delle Amministrazioni suindicate di determinarsi, con provvedimento espresso e motivato, sull’istanza di accreditamento della ricorrente.

2. Con il ricorso di ottemperanza in esame, rubricato al n. 5786/2021 del R.G., l’originaria ricorrente ha lamentato la mancata attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza suindicata da parte delle medesime Amministrazioni, richiedendo alla Sezione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’adozione delle opportune misure esecutive.

3. Con la successiva sentenza n. 2107 del 23 marzo 2022 questa Sezione ha accolto il suddetto ricorso di ottemperanza e per l’effetto:

- ha condannato le parti appellate, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a dare esecuzione al giudicato, provvedendo alla definizione del procedimento di accreditamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza;

- ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per la tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Campania, con facoltà di subdelega ad un funzionario regionale in possesso di specifiche competenze per il tipo di attività da svolgere, per l’esecuzione della sentenza nel successivo termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della stessa.

4. In data 26 settembre 2022, la parte ricorrente ha proposto un nuovo ricorso dinanzi a questo Consiglio di Stato, sostanzialmente censurando – per le ragioni che si diranno meglio infra – la sopravvenuta nota regionale prot. n. 323958 del 22 giugno 2022.

5. Con l’ordinanza n. 1918 del 24 febbraio 2023, la Sezione ha ritenuto che “ per una puntuale valutazione del ricorso occorre conoscere:

- se siano state ad oggi favorevolmente esitate altre richieste di rilascio di nuove autorizzazioni in favore di altre strutture esistenti e accreditate, specificando in caso affermativo le relative motivazioni che ne differenziano la posizione rispetto alla Medilab S.r.l.;

- le ragioni per le quali la Regione non ha tenuto conto, ai fini della risposta che appare conclusiva del procedimento, della DGCR n. 468 del 2021 che, proprio in ordine alla necessità di potenziare l’offerta sanitaria di assistenza, ha fatto rivivere i Regolamenti Regionali n. 3 del 31 luglio 2006 e n. 1 del 22 giugno 2007, cui occorre fare riferimento per il procedimento da seguire nelle more dell’approvazione dei nuovi requisiti specifici e delle relative procedere di accreditamento istituzionale ”.

La Sezione ha quindi disposto incombenti istruttori, al fine di “ acquisire dalla Regione Campania nella persona del D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale una dettagliata relazione sullo stato dell’effettiva esecuzione della sentenza Sez. III n. 06438/2018, con la quale sia pure specificato:

- se siano state ad oggi favorevolmente esitate altre richieste di rilascio di nuove autorizzazioni in favore di altre strutture esistenti e accreditate, e in caso affermativo le relative motivazioni;

- le ragioni secondo cui non si è tenuto conto, ai fini della risposta che appare conclusiva del procedimento, della DGCR n. 468 del 2021 che, proprio in ordine alla necessità di potenziare l’offerta sanitaria di assistenza, ha fatto rivivere i Regolamenti Regionali n. 3 del 31 luglio 2006 e n. 1 del 22 giugno 2007, cui occorre fare riferimento per il procedimento da seguire nelle more dell’approvazione dei nuovi requisiti specifici e delle relative procedere di accreditamento istituzionale ”.

Ai fini dell’esecuzione dei suddetti adempimenti istruttori, la Sezione ha fissato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza e rinviato per il prosieguo del giudizio all’odierna camera di consiglio.

6. L’Amministrazione ha dato riscontro alla richiesta istruttoria depositando, in data 23 maggio 2023, la nota regionale prot. n. 154065 del 22 marzo 2023, a firma del Dirigente dell’U.O.D. 05 – Accreditamento istituzionale strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

7. Si impone la preliminare ricognizione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione.

7.1. Con nota prot. n. 25294 del 14 gennaio 2019, il Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, in riscontro alla nota della ASL Avellino prot. n. 30683 del 28 dicembre 2018, rappresentava che:

- con Regolamento consiliare n. 3 del 31 luglio 2006, attuativo dell’art. 8- quater d.lvo n. 502/1992, erano stati definiti i requisiti ulteriori e le procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati eroganti attività di riabilitazione ambulatoriale;

- in applicazione del predetto Regolamento, la Regione Campania avviava le procedure di accreditamento istituzionale definitivo di alcune strutture sanitarie, rilasciando, previa verifica da parte dei Nuclei di Valutazione circa il possesso dei suddetti requisiti ulteriori, l’attestato di accreditamento;

- successivamente, al fine di velocizzare le procedure e rilasciare il suddetto attestato entro il termine previsto dall’art. 1, comma 796, lett. s e t l. 27 dicembre 2006, n. 296, la Regione Campania delegava alle AA.SS.LL. il rilascio dello stesso, trasmettendo alle stesse le istanze prodotte;

- con nota prot. n. 94388 del 4 febbraio 2009, la Giunta regionale rimetteva alla ex ASL Avellino 2 il fascicolo relativo all’istanza di accreditamento istituzionale del Centro FKT di Bossone Luca S.n.c., per il quale non era stata ancora attivata la procedura di verifica nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze;

- in data 24 luglio 2009 la Regione Campania veniva sottoposta a

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