Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-24, n. 202104018

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-24, n. 202104018
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104018
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 04018/2021REG.PROV.COLL.

N. 08075/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8075 del 2013, proposto dal prof.
G F, rappresentato e difeso dall’avv. M L F e con domicilio eletto presso la dr.ssa Gla Forte, in Roma, via Taranto, n. 95

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

prof.ssa Anna Grazia De Marzo, non costituita in giudizio
prof.ssa Maria Rosaria Albanese, non costituita in giudizio
prof.ssa Marina Attimonelli, non costituita in giudizio
prof.ssa Giuseppina Bassi, non costituita in giudizio
prof.ssa Maria Cianci, non costituita in giudizio
prof.ssa Valeria Gisella Cimino, non costituita in giudizio
prof.ssa Chiara Conte, non costituita in giudizio
prof. Rocco D’Avolio, non costituito in giudizio
prof. Valentino Di Stolfo, non costituito in giudizio
prof.ssa Paola Valeria Gasbarro, non costituita in giudizio
prof.ssa Silvia Madaro Metrangolo, non costituita in giudizio
prof.ssa Maria Maggio, non costituita in giudizio
prof.ssa Maria Teresa Natale, non costituita in giudizio
prof.ssa Anna Romanazzi, non costituita in giudizio
prof.ssa Daniela Savoia, non costituita in giudizio
prof. Francesco Urso, non costituito in giudizio
prof.ssa Lucia Vitiello, non costituita in giudizio

per l’annullamento e/o la riforma,

previa sospensione dell’esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, n. 1060/2013 del 28 giugno 2013, con cui è stato respinto il ricorso originario R.G. n. 940/2012, proposto avverso il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 4 maggio 2012 di pubblicazione degli ammessi alla prova orale del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011, nella parte in cui ha escluso il ricorrente, nonché avverso gli atti presupposti e connessi, e sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria generale di merito, il decreto di nomina dei vincitori e gli atti presupposti e connessi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione II, n. 1060/2013 del 28 giugno 2013, presentata in via incidentale dall’appellante;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Vista la memoria difensiva dell’appellante;

Vista l’ordinanza della Sezione Sesta n. 4898/2013 dell’11 dicembre 2013, con cui è stata respinta l’istanza cautelare dell’appellante;

Visti la memoria difensiva depositata dalla difesa erariale;

Viste le note d’udienza dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza del giorno 13 aprile 2021 il Cons. P D B, in collegamento da remoto in videoconferenza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello indicato in epigrafe il prof. G F ha impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, n. 1060/2013 del 28 giugno 2013, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’esecutività.

1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso originario proposto dal prof. F avverso la sua mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti da lui proposti avverso la graduatoria di merito del concorso stesso ed il decreto di nomina dei vincitori.

2. Nell’appello si lamenta:

- che il Segretario della Commissione di concorso sarebbe illegittimamente stato presente alle fasi di valutazione degli elaborati da parte della stessa, come dimostrerebbe il fatto che il predetto Segretario, oltre ai verbali, avrebbe firmato gli elaborati e le schede valutative: tuttavia, il primo giudice avrebbe da un lato “ minimizzato ” tale presenza, dall’altro l’avrebbe giustificata richiamando una normativa (il r.d. n. 37/1934) la quale, però, sarebbe stata superata dal d.P.R. n. 487/1994. Inoltre il T.A.R. non avrebbe dato risposta alla questione della presenza di ulteriori estranei alle attività valutative svolte dalla Commissione, nonostante le prove fornite in proposito dal ricorrente sulla base di una perizia grafica;

- che la Commissione sarebbe incorsa in ulteriori illegittimità nel proprio modus operandi , a partire dall’omessa motivazione della mancata ammissione del ricorrente alle prove orali, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente il voto numerico da costui conseguito nelle prove scritte. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, il ricorrente avrebbe evidenziato l’erroneità del giudizio negativo espresso dalla Commissione nei suoi riguardi per illogicità manifesta, come sarebbe dimostrato dalle tre perizie tecniche da lui prodotte, da cui emergerebbe che le prove del prof. F sarebbero state “ maldestramente valutate ”. Egli, inoltre, avrebbe dimostrato l’esistenza di elaborati frutto di plagio, i cui autori non soltanto sarebbero stati ammessi alla fase successiva del concorso, ma sarebbero tra i vincitori di questo;

- che, ancora, il ricorrente avrebbe evidenziato, attraverso un’attenta disamina del verbale n. 8 del 9 febbraio 2012, come le operazioni della Commissione di concorso fossero affette da irragionevolezza procedimentale, violazione delle regole concorsuali, illogicità e non trasparenza. In specie, sarebbe stata invertita la sequenza procedimentale da osservare nell’attribuzione dei voti, che non si sarebbe articolata nella valutazione dei singoli indicatori per poi determinare il voto finale, ma avrebbe seguito l’ iter inverso;
il verbale poi mancherebbe di qualsiasi indicazione circa il modo in cui si è formata la volontà collegiale, limitandosi ad affermare che le valutazioni sono state date “ all’unanimità ”, senza indicare i termini del dibattito. Tuttavia, nella sentenza appellata non vi sarebbe alcun riferimento alle censure ora riportate;

- che la sentenza di prime cure avrebbe taciuto su un ulteriore palese vizio rimarcato dal ricorrente, e cioè che dal verbale del 9 febbraio 2012 non sarebbe possibile desumere la data di correzione degli elaborati del concorrente con codice alfanumerico “ 344 ”. Dal verbale poi non risulterebbe quando, in quale contesto ed alla presenza di chi sono stati trascritti in lettere i voti sugli elaborati, e sottoscritti dalla Commissione e dal Segretario gli elaborati medesimi;

- che in sede di disamina dei motivi aggiunti, il T.A.R. avrebbe ignorato le censure volte a lamentare la presenza di grafie estranee sugli elaborati del ricorrente e la contraddittorietà ed illogicità operativa della Commissione rilevabile dalla lettura dei verbali n. 11 dell’11 gennaio 2012 e n. 12 del successivo 16 gennaio. Avrebbe, poi, dichiarato inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, le censure proposte avverso la valutazione positiva degli elaborati di altri candidati, ma nel fare ciò non avrebbe colto la portata di tali censure, con cui il ricorrente non si sarebbe proposto il fine di far escludere dal concorso “ singoli candidati ” o di invalidare l’intera procedura, bensì di prospettare il macroscopico errore logico e le macroscopiche abnormità nella valutazione positiva di altri candidati, che avrebbero sostanziato il denunciato eccesso di potere.

2.1. L’appellante ha quindi depositato memoria, insistendo nell’istanza cautelare.

2.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( MIUR ) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, depositando di seguito memoria e resistendo ai motivi dell’appello.

2.3. L’istanza cautelare proposta dall’appellante è stata respinta con ordinanza della Sezione Sesta n. 4898/2013 dell’11 dicembre 2013, stante la mancanza del fumus boni juris .

2.4. In vista dell’udienza di merito l’appellante ha depositato brevi note d’udienza, ricapitolando le proprie doglianze ed insistendo per l’accoglimento del gravame.

2.5. All’udienza del 13 aprile 2021 – tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176 – la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Le censure dell’appellante non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

3.1. Va, anzitutto, disattesa la doglianza avente ad oggetto la presunta partecipazione del Segretario della Commissione alla valutazione degli elaborati dei candidati: si tratta, infatti di doglianza che il prof. F pretende di desumere – con illazione non condivisa dal Collegio – dalla circostanza che nel caso di specie il Segretario ha apposto la propria sottoscrizione sia sui verbali, sia sui predetti elaborati e sulle schede valutative, senza che, però, l’illazione stessa trovi alcun effettivo appiglio negli atti di causa.

3.1.1. Invero, che il Segretario abbia apposto le suddette firme non significa per nulla, di per sé, che egli abbia anche preso parte all’attività valutativa. Sul punto il primo giudice ha richiamato la norma (art. 24, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) che ha legittimato l’apposizione da parte del Segretario della propria sottoscrizione sia sui verbali, sia sugli altri atti allegati ai verbali e, quindi, anche sugli elaborati e sulle schede valutative;
dispone, infatti, il primo comma dell’art. 24 cit., che “ Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario ”. La sentenza appellata ha poi osservato come tale previsione normativa, sebbene dettata espressamente per le prove di abilitazione a procuratore ed avvocato, debba ritenersi espressione di un principio generale vigente in materia concorsuale: e tale regola – è qui il caso di aggiungere – si spiega alla luce di un esigenza comune a tutte le procedure concorsuali, ossia quella di tutelare la certezza del giudizio della Commissione in ordine a ciascun elaborato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 12 novembre 1992, n. 505).

3.1.2. Dunque, da un lato, è il Legislatore stesso, all’art. 24 cit., a chiarire che la sottoscrizione degli atti da parte del Segretario della Commissione non significa per nulla partecipazione del medesimo all’attività di valutazione delle prove dei candidati. Dall’altro, la sentenza appellata si diffonde sulla finalità di detta sottoscrizione, che è quella di assicurare la trasparenza dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura selettiva dei candidati e quindi di essere uno strumento di tutela e di garanzia anche degli stessi candidati, richiamando la giurisprudenza espressasi in argomento;
in terzo luogo, l’appellante non allega alcun elemento idoneo a supportare la propria tesi dell’intervenuta abrogazione dell’art. 24, primo comma, del r.d. n. 37/1934, che deve all’opposto ritenersi tuttora vigente e, del resto, il primo giudice ha richiamato al riguardo l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, il quale “ in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ribadito la permanenza in vigore di una serie di statuizioni del suddetto R.D. n. 37/1934, compreso specificamente l’articolo 24 ”.

3.2. Vanno disattese, in secondo luogo, le doglianze dell’appellante volte a contestare la legittimità del voto insufficiente attribuitogli dalla Commissione nelle prove scritte da lui sostenute. Dette prove sono consistite nello svolgimento di un duplice elaborato, rispettivamente:

a) su una traccia che chiedeva ai candidati di esporre in che senso la valutazione degli apprendimenti e dell’organizzazione scolastica contribuisca a determinare il miglioramento della qualità del sistema pubblico di istruzione e di formazione. Ai candidati veniva richiesto di svolgere la traccia in modo da mettere in luce le problematiche pedagogiche, normative e organizzative relative e di indicare il modo in cui avrebbe utilizzato i risultati delle prove INVALSI per incidere sull’organizzazione scolastica, in maniera da renderla più funzionale all’esigenza di migliorare gli esiti degli apprendimenti degli allievi;

b) su una traccia che chiedeva di discutere un caso relativo ad un alunno ferito da un suo compagno, dopo reiterati episodi di molestie, durante l’intervallo, in uno spazio di pertinenza della scuola, dando gli elementi di un possibile itinerario di trattazione del caso stesso (chi di dovere si era è accorto di questi episodi di molestie, poi degenerati nel ferimento, ed aveva preso dei provvedimenti? In caso negativo, cosa pensava di voler fare il dirigente scolastico nei suoi confronti? Poiché un episodio di tal fatta comporta delle responsabilità di tutti diversi attori sociali dell’organizzazione scolastica, cosa pensava di voler fare il dirigente per accertarle? Quali provvedimenti, anche disciplinari, pensava di voler adottare? Quali organi interessare?).

3.3. Tanto premesso, in materia è d’uopo richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale “ il voto numerico (.….) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni;
quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto
” (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. III, 29 gennaio 2021, n. 864;
Sez. V, 23 marzo 2019, n. 2573;
Sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4745).

3.3.1. Quanto, poi, alla presentazione di un parere pro veritate di un esperto, volto a dimostrare come le prove del prof. F siano state “ maldestramente valutate ”, anche qui è necessario richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato di recente dalla Sezione (12 febbraio 2021, n. 1290), secondo il quale il sindacato di legittimità del G.A. riguardante il giudizio sulle prove di esame scritte nei pubblici concorsi incontra il limite della non ingerenza nel “merito amministrativo”, quale sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, mentre grava sul ricorrente l’indicazione di quei profili di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, tali da sostanziare l’eccesso di potere.

3.3.2. Invero, come rammentato da un recente arresto di questo Giudice d’appello (C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591), “ per comune e consolidato intendimento, in materia di concorsi pubblici, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 33 ed ivi indicazione di precedenti). (…..)

In coerenza con i già evidenziati limiti del sindacato giurisdizionale in ordine ai giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, la giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha più volte evidenziato come, ai fini della confutazione degli stessi, è irrilevante la presentazione di pareri pro veritate , atteso che spetta in via esclusiva (e soggettivamente pregnante) alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, non essendo consentito al giudice della legittimità – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della abnormità – di sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua agitur (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11) ”.

3.3.3. Orbene, come osservato dal T.A.R., nella fattispecie in esame non sono stati allegati e provati dal ricorrente elementi tali da far rinvenire l’ipotesi del macroscopico errore logico (o dell’abnormità) e, pertanto, non è consentito sovrapporre alle determinazioni della Commissione esaminatrice il parere reso da soggetti terzi ed estranei, in disparte la loro qualifica professionale ed il loro livello di conoscenza ed esperienza nelle materie in esame: se ne evince che, anche per questo verso, le censure dell’appellante non possono trovare accoglimento.

4. Non convincono nemmeno le ulteriori doglianze formulate nell’appello nei confronti dell’operato della Commissione esaminatrice.

4.1. In argomento va sottolineato come il primo giudice abbia analiticamente riferito delle modalità con cui si è proceduto all’attribuzione, nella procedura concorsuale de qua , dei voti per le prove scritte sostenute dai candidati. La sentenza ha ricordato come la Commissione esaminatrice abbia definito i criteri a cui attenersi nella valutazione degli elaborati ed abbia adottato, “per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima ”.

4.2. Il T.A.R. ha altresì precisato come “ nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico era previsto ed è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente” e corrisponde pienamente a quello numerico ”. Infatti, per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo previsto, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 in entrambe le prove scritte, con il corollario che una valutazione inferiore al minimo – com’è accaduto per il prof. F, il quale ha riportato rispettivamente 16/30 e 13/30 – ha comportato la qualificazione di “ insufficiente ” e non ha consentito l’ammissione del candidato alla successiva fase del concorso.

4.3. A fronte di tale puntuale ricostruzione dell’ iter seguito dalla Commissione, gli elementi indicati nell’appello costituiscono, a ben vedere, enfatizzazioni di mere irregolarità procedurali, se non vere e proprie illazioni, prive di idoneo riscontro probatorio (per es. relativamente alla presenza di estranei alle operazioni svolte dalla Commissione, od alla presunta inversione procedimentale nella fase di assegnazione dei voti). Essi, perciò, non depongono per l’accoglimento delle censure dell’appellante: censure, che, invece, debbono essere respinte.

5. Da tutto quanto finora esposto emerge, infine, che giustamente la sentenza appellata ha dichiarato la carenza di interesse del prof. F a formulare le doglianze con cui ha contestato la valutazione delle prove scritte di altri candidati, sostenendone l’invalidità per plagio o altre presunte scorrettezze ed illegittimità.

5.1. Come si è visto, infatti, il ricorrente ha riportato nelle prove scritte voti insufficienti, perché al di sotto del minimo (21/30) prescritto per ciascuna. Orbene, l’infondatezza delle censure da lui dedotte avverso tale valutazione di insufficienza comporta l’intangibilità della sua esclusione dal concorso per cui è causa: nessuna utilità potrebbe dunque arrecargli l’eventuale accoglimento delle doglianze mosse avverso le prove degli altri candidati, che, se fondate, non determinerebbero la caducazione di tutto il concorso, né tantomeno la sua riammissione alla procedura, ma solamente l’esclusione di altri singoli candidati, o il loro declassamento in graduatoria.

5.2. In una pronuncia relativa alla stessa procedura concorsuale, questo giudice d’appello ha già avuto modo di respingere una censura in tutto analoga, evidenziando come, “ rimasto fermo l’esito negativo del giudizio di non idoneità riportato dal ricorrente, questi non abbia più alcun interesse a contestare il giudizio positivo riportato dagli altri. Né si può sostenere che il suo interesse deriverebbe dalla volontà di dimostrare, attraverso l’evidenza di numerosissime presunte irregolarità sintattiche, grammatiche e formali, l’indice della trascuratezza della commissione nella compimento dell’attività di correzione. Quelle censure, infatti, anche se fossero fondate, comporterebbe la esclusione dal concorso di singoli candidati o una loro diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale la parte ricorrente risulta estranea, ma non la caducazione generale del concorso ” (Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3050).

6. In conclusione, l’appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto, meritando la sentenza appellata di essere integralmente confermata.

7. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione integrale delle spese del giudizio, anche in ragione del carattere risalente della controversia.

7.1. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delle parti evocate in giudizio e che, però, non si sono costituite.

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