Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-04-09, n. 201501805
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Testo completo
N. 01805/2015REG.PROV.COLL.
N. 00352/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 352 del 2014, proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. A P e C T, con domicilio eletto presso l’avv. A P in Roma, Via degli Scipioni, n. 268/A;
contro
PROVINCIA DI PISA, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. M P C, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5; PROVINCIA DI PISA - DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE;
nei confronti di
SOCIETA’ BELVEDERE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini, n. 12; AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
REGIONE TOSCANA; COMUNE DI PALAIA; AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ATO COSTA; CONSORZIO DI BONIFICA VALDERA, ciascuno in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;
COMUNE DI PECCIOLI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Neri Baldi, con domicilio eletto presso Francesco Cappellini in Roma, Via Salaria, n. 320;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA, Sez. II, n. 1543 dell’11 novembre 2013, resa tra le parti, concernente la valutazione impatto ambientale e l’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della discarica di rifiuti urbani;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa, della società Belvedere S.p.A., dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e del Comune di Peccioli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Tamburini, Manzi, per delega di Chiti, Grassi e Baldi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, con la sentenza n. 1543 dell’11 novembre 2013, nella resistenza della Provincia di Pisa, dell’Autorità di bacino del fiume Arno, del Comune di Peccioli e della società Belvedere S.p.A., ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature – Onlus (d’ora in avanti, solo Associazione Italiana per il WWF o la ricorrente o l’appellante) per l’annullamento della determinazione dirigenziale dell’amministrazione provinciale di Pisa n. 2857 del 20 giugno 2012 (“Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi urbani di Peccioli - Soc. Belvedere spa. Provvedimento conclusivo D. Lgs. 152/2006 e LR 10/2010 VIA AIA)”; dei verbali della Conferenza dei Servizi del 14 dicembre 2011, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della discarica con le prescrizioni ivi riportate, e del 27 giugno 2011; dell’allegato A - Rapporto istruttorio, alla determinazione dirigenziale n. 2857 del 20 giugno 2012, con le prescrizioni ivi recepite; dell’appendice 1 al rapporto istruttorio, recante le risposte alle osservazioni pervenute; della delibera di Giunta provinciale n. 179 del 12 ottobre 2010 – non conosciuta - recante obiettivi di pianificazione relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a livello di ATO Toscana Costa che prevedono un incremento percentuale di raccolta differenziata e la messa in esercizio di un impianto di termovalorizzazione 2010; della mozione n. 45 del 23 giugno 2011 del Consiglio provinciale di Pisa, come riportata nell’allegato A della delibera impugnata, al paragrafo 1, quadro autorizzativo attuale e conformità con la pianificazione di settore; dei pareri dell’Arpat e dell’Autorità di bacino del fiume Arno; della determinazione dirigenziale n. 1440 del 2 aprile 2009 e delle autorizzazioni alla discarica richiamate nell’istruttoria, in particolare dell’autorizzazione n. 4078 del 14 ottobre 2003, di approvazione del progetto di ampliamento della discarica, e del decreto dirigenziale n. 518 dell’11 febbraio 2003, con cui il progetto di ampliamento è stato escluso dalla procedura di VIA.
Sono stati ritenuti infondati tutti i motivi di censura sollevati (così rubricati: 1) Violazione di legge per omessa applicazione art. 199 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione legge regionale 18 maggio 1998, articoli 1, 2, 6, 9, 11 – Violazione per omessa e/o falsa applicazione dell’art. 27 della legge regionale n. 61 del 2007; violazione dell’art. 9, lett. c), del d. lgs. n. 36/2003; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 – Omessa applicazione art. 48 del d. lgs. n. 267 del 2000 – Incompetenza; 3) Violazione degli articoli 14 e 14 ter della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 24, co. 4 e 5, del d. lgs. n. 152/2006; 4) Violazione degli artt. 19, 21 e 22 d. lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 39 e segg. della l. reg. n. 10/2010 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1068/1999; 5) Omessa applicazione del d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e illogicità; 6) Violazione e/o falsa applicazione del r.d. n. 3267/1923. Violazione e/o falsa applicazione del DPCM 6 maggio 2011 – Piano stralcio di assetto idrogeologico, artt. 10 e 11. Violazione degli artt. 4 e segg. d. lgs. n. 36/2003. Eccesso di potere per carenza di istruttoria; 7) Violazione, falsa e omessa applicazione del d. lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Violazione di legge per omessa applicazione del r.d. n. 3267/1923; 8) Violazione del d. lgs. n. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE; 9) Violazione del d. lgs. n. 152/2006. Omessa applicazione degli artt. 2, 3 ter e 19 della l. reg. n. 10/2010; allegato C. Violazione del DPCM 27 dicembre 1988, allegato 2 lettera F/A. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria; 10) Violazione della delibera del Consiglio regionale n. 98/88 di approvazione del Piano regionale dei rifiuti. Falsa applicazione dell’art. 208 del d. lgs. n. 152/2006. Violazione della l. reg. n. 25/1998, 11) Violazione dell’art. 208, co. 11, del d. lgs. n. 152/2006).
2. L’Associazione italiana per il WWF ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di nove effettivi motivi di gravame, con cui ha sostanzialmente riproposto tutte le censure sollevate in primo grado, fatta eccezione per quelle di cui al quinto ed al settimo motivo, a suo avviso malamente apprezzate, superficialmente esaminate e inopinatamente respinte con motivazione approssimativa e affatto condivisibile.
Hanno resistito al gravame: a) la Provincia di Pisa, che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, riproponendo anche l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; b) il Comune di Peccioli che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, per non aver emanato nella vicenda in questione alcun atto, ed il difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la cognizione della causa de qua al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, essendo stato lamentato tra l’altro che il progetto relativo alla contestata discarica comporterebbe anche la realizzazione di una diga di sbarramento in un’area soggetta a vincolo idrogeologico; c) l’Autorità di bacino del fiume Arno, che ha insistito per il suo rigetto; d) la società Belvedere S.p.A., gestore dell’impianto di smaltimento di rifiuti di cui si discute, che ne ha dedotto l’assoluta infondatezza, non mancando di eccepire anche l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
3. All’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014, fissata per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, sull’accordo delle parti la causa è stata rinviata per la trattazione del merito.
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive, insistendo per il loro accoglimento; l’appellante, la Provincia di Pisa e la soc. Belvedere S.p.A. hanno anche depositato ulteriore documentazione, di cui le rispettive controparti interessate hanno eccepito la tardività.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Occorre preliminarmente esaminare la questione dell’ammissibilità dell’acquisizione al processo delle ulteriori produzioni documentali dell’appellante, della società Belvedere S.p.A. e della Provincia di Pisa.
4.1. L’art. 54 c.p.a. stabilisce al primo comma che la presentazione tardiva di memorie e documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal Collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Il successivo articolo 73, al primo comma, prevede che la produzione di documenti può avvenire fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.
4.2. Per effetto del combinato disposto dei ricordati articolati, deve escludersi l’ammissibilità della produzione documentale dell’appellante, depositata solo in data 10 novembre 2014, tanto più che essa concerne atti che, oltre ad essere irrilevanti ai fini di causa, sono per la maggior parte risalenti nel tempo e non vi è prova della sussistenza di eccezionali circostanze che non ne hanno