Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-10, n. 202209842

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-10, n. 202209842
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209842
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 09842/2022REG.PROV.COLL.

N. 08454/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza numero di registro generale 8454 del 2021, proposto da
L T, che si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Dragoni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
CUC tra i comuni di Dragoni e Marzano Appio, CUC tra i comuni di Alvignano – Caiazzo - Castel Campagnano - Piana di Monte Verna – Ruviano - Valle di Maddaloni, non costituite in giudizio;

nei confronti

Ser.Cim. s.r.l., Saie s.r.l., non costituite in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 8505/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso per ottemperanza;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dragoni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 il Cons. Anna Bottiglieri e udito per le parti l’avvocato Tozzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso, proposto ex artt. 112 e seguenti Cod. proc. amm., l’avvocato L T espone di essere creditore nei confronti del Comune di Dragoni per l’importo di € 11.000,00, pari a quanto versato a titolo di contributo unificato per la proposizione del giudizio di primo grado davanti al Tar Campania (RGN 3722/2019) e del giudizio di appello dinanzi a questo Consiglio di Stato (RGN 2636/2020), ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis del d.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia, e per effetto della sentenza della Sezione 30 dicembre 2020 n. 8505, che ha definito la causa in senso favorevole alla parte da lui difesa con compensazione delle spese di lite, che ha notificato al Comune congiuntamente alla procura alle liti con cui il credito gli è stato ceduto.

Espone ancora che il Comune, senza disconoscere il titolo, con nota n. 4872 del 9 settembre 2021 ha opposto alla sua richiesta di pagamento la delibera consiliare n. 8 del 27 ottobre 2020 che ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente ex art. 244 TUEL, e quindi l’attrazione del credito nella sfera di gestione dell’organismo straordinario di liquidazione.

Tanto premesso, l’avvocato ricorrente contesta tale avviso, rilevando che la competenza dell’OSL afferisce a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla dichiarazione di dissesto (art. 252 comma 4 TUEL), momento che nella fattispecie, corrispondendo al 31 dicembre 2019, non ricomprende il credito in parola, sorto successivamente alla dichiarazione di dissesto (27 ottobre 2020) e segnatamente il 30 dicembre 2020, data di pubblicazione della sentenza.

Deduce quindi l’illegittimità della predetta nota comunale per violazione e falsa applicazione dell’art. 252 del d.lgs. 267/2000 e conclude: in via principale, per l’annullamento della nota del Comune di Dragoni n. 4872 del 9 settembre 2021 (in uno, occorrendo, alla precedente n. 3081 del 4 giugno 2021) e per la comminatoria al medesimo dell’ordine di corrispondergli la predetta somma, con applicazione delle penali da ritardo e nomina di un commissario ad acta;
in subordine, per la sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione rimessa con ordinanza n. 3211/2021.

Il Comune è costituito in resistenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Il gravame è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 3 novembre 2022.

2. Il ricorso è infondato.

Per l’art. 252 comma 4 TUEL l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato …”.

La norma ha subito un’integrazione a opera dell’art. 5 comma 2 d.-l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004, che stabilisce che “ ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo testo unico ”.

Al riguardo, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 15/2020 ha ritenuto che “ rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di ‘atti e fatti di gestione’ pregressi alla dichiarazione di dissesto ”.

L’atto qui contestato costituisce applicazione di tale principio.

Di tanto sembra essersi avveduto anche il ricorrente, che infatti in via subordinata ha proposto la sospensione dell’odierno giudizio in attesa della eventuale rimeditazione dello stesso in esito all’ordinanza di rimessione della Sezione n. 3111/2021, evento che però non si è verificato: la sopravvenuta decisione dell’Adunanza plenaria n.1/2022, pronunziando sulla rimessione, non si è infatti discostata dalla precedente n. 15/2020.

Deve aggiungersi che il ricorrente sostiene in ogni caso che il principio di cui sopra non si applicherebbe alla fattispecie, che riguarda non un credito attinente a rapporti contrattuali o extracontrattuali bensì un credito per spese di giudizio, sorto ex lege solo all’esito della definizione del giudizio, al momento di pubblicazione della sentenza, e quindi ben dopo la dichiarazione del dissesto e oltre la competenza dell’OSL (eventi di gestione sino al 31 dicembre 2019).

Ma il rilievo non è convincente.

Anche per Ad. Plen. n. 1 del 2022, così come già per Ad. plen. n. 15/2020, la disciplina normativa sul dissesto comunale, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benchè il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria.

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, il credito relativo alle spese del giudizio amministrativo di cui trattasi, sorto successivamente al 31 dicembre 2019 ma in connessione all’annullamento giudiziale di una procedura di affidamento avviata nel 2017, bandita nel 2018 e aggiudicata nel 2019, non può non risentire, nei sensi e per gli effetti dell’art. 252 comma 4 TUEL, degli illegittimi “atti e fatti di gestione” dell’Amministrazione che lo hanno generato.

3. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, in considerazione del fatto che il ricorso è stato instaurato successivamente alla predetta ordinanza di rimessione n. 3111/2021, possono essere compensate tra le parti.

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