Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-10-01, n. 201404868

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-10-01, n. 201404868
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404868
Data del deposito : 1 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10048/2008 REG.RIC.

N. 04868/2014REG.PROV.COLL.

N. 10048/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2008, proposto da:
M C, rappresentata e difesa dall’avv. E S, con domicilio eletto presso Leopoldo Lombardi in Roma, via Cadlolo, 20;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II quater 19 ottobre 2007, n. 10216, resa tra le parti, concernente annullamento del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio in data 7 luglio 2004, recante annullamento del provvedimento del Comune di Ciampino n. 314 del 2 aprile 2004 con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 relativamente alla domanda di sanatoria di un fabbricato abusivamente realizzato nello stesso Comune.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 18 marzo 2014 il consigliere Andrea Pannone e udito per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Paolo Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Caterina Macidonio presentava, in data 29 maggio 2003, prot. 15141, domanda al Comune di Ciampino per i fini previsti dall’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall’art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in ordine alla realizzazione abusiva di un edificio residenziale ultimato nell’anno 1992 e localizzato in quel comune, via del Melograno s.n.c., ubicato su un terreno distinto al n.c.e.u. al foglio 9, particella 955, per il quale era stata avanzata istanza di sanatoria, prot. n. 6300 del 28.02.1995, fasc. 694/S94, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Con determinazione 694/S94 dell’11.05.2004, il Comune di Ciampino esprimeva parere favorevole ai sensi delle norme or ora richiamate sulla domanda presentata dalla ricorrente.

Il Comune di Ciampino motivava il parere favorevole con la compatibilità dell’opera realizzata con il tessuto paesaggistico in cui essa era collocata, in quanto inserita in un territorio antropizzato, e considerando che le opere non presentavano motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato e con le previsioni del P.T.P., ambito territoriale n. 9, tali da impedirne 1’inserimento nel medesimo e con 1’ulteriore motivazione che l’opera era stata realizzata in epoca anteriore all’adozione del P.T.P., ambito territoriale n. 9, Castelli Romani.

Con il decreto soprintendentizio del 7 luglio 2004, emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio — Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio, veniva annullato il provvedimento dell’11.05.2004 del Comune di Ciampino. Con d.s. del 22.07.2004, emesso dalla medesima autorità, veniva rettificato il precedente d.s. 7 luglio 2004, sostituendo le parole “Il P.T.P. n. 9 approvato con delibera regionale n. 4480 del 30 luglio 1999 classifica l’area interessata dall’intervento C1 - 12 - fasce di rimboschimento lungo i fossi e i corsi d’acqua e indica le seguenti prescrizioni e modalità d’uso: tali zone sono destinate al mantenimento, integrazione e ricostruzione del verde esistente” con le parole “il P.T.P. n. 9 a tutela l’area ai sensi dell’art.

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