Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-07, n. 201400593

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-07, n. 201400593
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400593
Data del deposito : 7 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05018/2012 REG.RIC.

N. 00593/2014REG.PROV.COLL.

N. 05018/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5018 del 2012, proposto da:
C G, B A, M C, B A, P I e C P, rappresentati e difesi dagli avvocati D G e F T, con domicilio eletto presso l’avvocato F T in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocato L G e M B, con domicilio eletto presso l’avvocato L G in Roma, via Nazionale, 200;
Ministero per i beni e le attività culturali,in persona del Ministro pro-tempore, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 707/2012, resa tra le parti, concernente delibera avente ad oggetto la vendita di un compendio immobiliare destinata ad accogliere la scuola di Nozarego;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014, il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Granara, l’avvocato Tedeschini, l’avvocato Acquarone per delega dell’avvocato Barilati, e l’avvocato dello Stato Marchini.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Gli appellanti (in atti generalizzati), consiglieri comunali nel Comune di Santa Margherita Ligure, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 18 maggio 2012 n. 707 che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il loro ricorso di primo grado avverso: a) la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 30 novembre 2010 recante la determinazione di vendita del compendio immobiliare sito in Santa Margherita Ligure, via Marinai d’Italia- Loc.Nozarego; b) la determinazione del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria 9 settembre 2010 n.6680 assunta all’esito della verifica dell’interesse culturale dell’immobile; c) la deliberazione di Consiglio comunale 20 giugno 2011 n. 39, recante approvazione del bilancio di previsione e programmatico e del programma triennale di opere pubbliche; d) la deliberazione della Giunta comunale 26 ottobre 2011 n. 303, recante riqualificazione del marciapiede lato-mare e pertinenze a corte ed approvazione progetto definitivo ed esecutivo 2° lotto, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Gli appellanti deducono la erroneità della sentenza, che ha ritenuto insussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, nella loro veste di consiglieri comunali (di minoranza), per l’annullamento di atti promananti dalla Amministrazione ove gli stessi svolgono il loro ufficio e non incidenti sul loro status o sull’esercizio del loro munus.

Insistono gli appellanti per l’accoglimento, con l’appello del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Santa Margherita Ligure e il Ministero dei beni e delle attività culturali per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza pubblica del 21 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- La causa, in via preliminare, pone la questione, della legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali di minoranza contro atti del loro comune che non incidono sull’esercizio del loro mandato, né sul loro status ovvero sulle prerogative del loro ufficio.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono in un lato legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.

L’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium (cfr. ex multis Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2012, n. 5184;
V,15 dicembre 2005 n. 7122).

In particolare, si ritiene che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
b) violazione dell’ordine del giorno, c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.

In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la sfera giuridica del ricorrente, negandogli l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sia titolare.

Per quanto detto, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure proposte con l’originario ricorso, in quanto tese a introdurre contestazioni riguardanti i contenuti della variazione di bilancio e dei relativi equilibri, la determinazione di vendita di un immobile comunale nonché la previa dichiarazione di carenza di interesse culturale e, dunque, questioni estranee al tema dello ius ad officium e della lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri, questioni in relazione alle quali soltanto è delimita la legittimazione attiva di costoro.

4.- Non merita, inoltre, accoglimento il motivo di censura con cui si è dedotto che il giudice di primo grado, a seguito del riconosciuto difetto di legittimazione di essi esponenti alla proposizione del ricorso giurisdizionale, avrebbe dovuto in ogni caso rimettere le parti nella sede competente alla trattazione del ricorso straordinario originariamente proposto dagli odierni appellanti ( poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito della opposizione del Comune di Santa Margherita Ligure).

Secondo la prospettazione degli appellanti, la natura di rimedio giustiziale alternativo e ben distinto rispetto al ricorso giurisdizionale fonderebbero certamente la legittimazione alla sua proposizione (qui negata) degli odierni esponenti, donde la necessità di riattivare il rimedio del ricorso straordinario in vista della sua decisione con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La censura non appare meritevole di accoglimento.

Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, nel presente caso le condizioni dell’azione del ricorso straordinario e quelle del ricorso giurisdizionale, stante l’alternatività dei rimedi, non sono dissimili, di tal che la questione della (carente) legittimazione ad agire dei consiglieri comunali rispetto alle delibere in primo grado impugnate non potrebbe porsi in maniera diversa nella sede straordinaria rispetto a quanto non accada in questa sede giurisdizionale.

Non sussistono pertanto i presupposti, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, per far luogo alla chiesta trasposizione del giudizio nella originaria sede straordinaria, tenuto conto che tale evenienza processuale può in concreto realizzarsi soltanto nelle ipotesi, qui non ricorrenti, della acclarata inammissibilità dell’atto di opposizione dei soggetti originariamente intimati in sede straordinaria ( Cons. Stato, IV, 11 luglio 1984 n. 539;VI, 18 marzo1994, n. 374) e della conseguente impossibilità che si realizzi l’effetto devolutivo del giudizio nella sede giurisdizionale ordinariamente correlato a quell’atto oppositivo.

5.- In definitiva, l’appello va respinto, risultando pienamente condivisibili le motivazioni poste dal giudice di primo grado a base della impugnata sentenza di inammissibilità dell’originario ricorso.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

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