Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202301725

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202301725
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301725
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 01725/2023REG.PROV.COLL.

N. 02501/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2019, proposto da
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ragioneria Territoriale dello Stato di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



contro

EP TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Romina Pitoni ed Enrico De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 630/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP TO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Enrico De Luca e l'avvocato dello Stato Giorgio Santin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato-Terni, Servizio VI, prot. n. 18823, datato 14.12.2012, veniva comunicato al Dott. EP TO l’avvio del procedimento per il recupero di un credito erariale emerso sulla partita di stipendio n. 714260, relativo alla erogazione di somme indebite per una duplicazione di pagamenti dell’indennità penitenziaria, dal 16.8.2005 al 30.11.2012, per un importo, per l’anno 2012, pari ad euro 5.037,75, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali; con il medesimo atto, il destinatario veniva invitato a versare, entro 30 giorni, la predetta somma.

Con successivo atto, prot. n. 4444, datato 27.03.2013, l’Amministrazione comunicava al Dott. TO l’avvio del procedimento per il recupero del credito erariale emerso sulla partita di stipendio n. 714260, sulla base della segnalazione effettuata dalla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, relativo alla corresponsione di somme indebite per una duplicazione di pagamenti dell’indennità penitenziaria, dal 16.8.2005 al 30.11.2012, con invito al rimborso di euro 46.320,90, comprensivo dell’importo di euro 5.037,75 relativo all’anno 2012, e con l’avvertenza che decorsi 30 giorni si sarebbe proceduto al recupero, anche coattivo, dell’importo in questione.

2. L’interessato impugnava i detti provvedimenti, rispettivamente, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e con motivi aggiunti.

3. Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso, ritenendo i provvedimenti viziati dal difetto di motivazione, con assorbimento delle altre censure proposte e senza pronuncia sulla richiesta di accertamento e declaratoria “ dell’assenza del diritto dell'Amministrazione resistente a recuperare le suddette somme, e del diritto del ricorrente al riconoscimento e all’attribuzione del trattamento stipendiale dovuto, per il periodo successivo al 2005, calcolato secondo i parametri di cui alla sentenza del Tribunale di Orvieto n. 78/2006, confermata in Cassazione ”.

4. Avverso la decisione in epigrafe l’Amministrazione ha proposto appello, affidato a tre articolate censure.

4.1. Con la prima si lamenta l’erroneità della sentenza appellata per non essere stata rilevata la mancanza di una delle condizioni dell’azione, ossia la carenza di interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di comunicazione di avvio del procedimento.

4.2. Con il secondo motivo si deduce, nel merito, che, sulla base del contenuto delle note di avvio del procedimento di recupero del credito erariale, erano chiaramente evincibili le somme indebitamente percepite dall’appellato; ulteriori precisazioni erano state fornite con la nota del 12 febbraio 2013, in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela.

L’Amministrazione, in tale sede, aveva rappresentato come l’indebita percezione fosse dovuta a duplicazione dell’indennità pensionabile disposta dal d.m. 18/6/2008, che doveva essere intesa solo come rivalutazione di quella già in godimento disposta con il d.m. 11/4/2006.

4.3. Con il terzo motivo si sostiene che la comunicazione di avvio del procedimento, anche a qualificarla come provvedimento immediatamente lesivo, non avrebbe dovuto essere annullata, ai sensi dell’art 21 octies comma 2 della legge 241/1990 , non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello in concreto adottato, stante la natura vincolata dell’atto di recupero.

5. L’appellato, costituitosi in giudizio, con memoria eccepisce che, con il d.m. del 18.6.2008, il Ministero della Giustizia aveva disposto il pagamento, in suo favore, dell'indennità pensionabile.

Detto decreto ministeriale non era stato annullato e/o riformato dall'Amministrazione resistente, a differenza dei precedenti decreti del 11.4.2006, del 1.2.2007 e del 16.10.2007, annullati espressamente con quello del 18.6.2008.

Sarebbe evidente, dalla lettura del citato d.m. del 18.6.2008, che l'indennità pensionabile erogata all’interessato non costituisca una duplicazione di una non meglio specificata «indennità penitenziaria» dallo stesso asseritamente percepita.

Ed invero, l'indennità che il Dott. TO aveva in godimento al momento del pensionamento era soltanto quella allo stesso attribuita per effetto della pronuncia emessa dal Tribunale di Orvieto, confermata dalla Corte di Cassazione, in relazione ad un pregresso contenzioso.

5.1. Quanto al primo motivo di appello, si replica che con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione appellante diffidava espressamente il Dott. TO al

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi