Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-24, n. 201101206
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N. 01206/2011REG.PROV.COLL.
N. 01162/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2010, proposto dal signor F S, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Campania), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 21400/2008, resa tra le parti, concernente CORSO-CONCORSO PER IL PASSAGGIO TRA LE AREE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. V C e uditi l’avvocato G L e l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo di primo grado, seguito da motivi aggiunti, l’odierno appellante denunziava la sua mancata ammissione alla fase del percorso formativo di cui al corso-concorso per il passaggio tra le aree -da B1, B2, B3 a C1- bandito dal Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001, lamentando l’erronea attribuzione del giusto punteggio invece spettantegli per titoli e servizi e, quindi, di dover essere collocato in posizione migliore ed utile.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza gravata, ha dichiarato l’azione proposta dal ricorrente originario, in parte inammissibile perché il deducente non si sarebbe dovuto limitare a contestare genericamente in memoria l’erroneità delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai singoli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, ma avrebbe dovuto impugnare i relativi atti a mezzo di motivi aggiunti, mentre quelli proposti riguardavano la graduatoria di rettifica e non si riferivano agli apprezzamenti di detta commissione;nella residua parte l’ha invece respinta siccome infondata, in quanto il punteggio attribuito dalla commissione sarebbe conseguenza vincolata dei criteri fissati in modo rigido e predeterminato dal bando, specie relativamente alla valutazione del periodo di servizio non di ruolo prestato dall’interessato.
2.- L’appellante, con il gravame in esame e tramite due mezzi di censura, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, da un lato, contestando la necessità ritenuta dai primi giudici di dover impugnare anche la dettagliata relazione depositata dall’Amministrazione a chiarimento delle “ragioni dell’attribuzione dei punteggi” quando era già oggetto d’impugnazione principale l’omessa considerazione, quale esperienza professionale, dell’intero servizio prestato nell’Amministrazione, e, dall’altro, sostenendo che il bando non preveda affatto un diseguale trattamento tra l’esperienza professionale maturata in ruolo o fuori ruolo.
L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio per resistere, eccependo nella memoria la non equiparabilità, ai fini valutativi dell’esperienza professionale, di un’attività lavorativa precaria non prestata nelle specifiche posizioni economiche.
Con la decisione n. 3674 assunta nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2010 la Sezione ha disposto integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimenti ritualmente osservati.
L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi come da memoria depositata il 28 ottobre 2010, che si presenta tuttavia novativa nella parte in cui chiama in causa la nota questione della preferenza accordata in tale corso-concorso ai concorrenti con qualifica B3.
All’udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- L’appello dev’essere respinto e la sentenza va confermata.
Infatti, a prescindere da ogni preclusione -come sollevata dalla decisione gravata o relativa all’ampliamento del tema del decidere- la pretesa sostanziale dedotta, inerente il giusto punteggio spettante con specifico riguardo alla valutazione dei servizi non di ruolo, è da ritenere infondata nel merito.
Per quanto in questa sede rilevante, il bando relativo al corso-concorso di specie prevede, all’art. 3, quali titoli valutabili per la formazione della graduatoria per l’ammissione al corso formativo:
a) Esperienza professionale maturata, nel Ministero delle Finanze, nelle qualifiche che danno diritto a concorrere (massimo punti 22)
- per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B2 e B1 ........................................................................punti 1
- per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B3 e B3S ...................................................................punti 1,5
b) Anzianità di servizio (massimo punti 3)
- per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato nella P.A.......................................................................punti 0,25
Ne consegue la evidente erroneità della tesi sostenuta dall’appellante circa una intrinseca equivalenza tra esperienza professionale (lett. a) ed anzianità di servizio (lett. b), sicchè correttamente la commissione ha attribuito per i periodi di servizio non di ruolo prestati dal ricorrente punti 0, 25 ad anno e punti 1 per i periodi di servizio svolti dal medesimo nella specifica area B: invero, se la prospettazione fosse esatta, da un punto di vista prettamente logico dovrebbe concludersi per l’inutilità della suestesa distinzione lavorativa e diversa articolazione di punteggi.
Viceversa, come già affermato da questo Consiglio (IV, 12 febbraio 2010 n. 788), i difformi punteggi previsti per ciascun anno di servizio nelle posizioni economiche dell'area B o genericamente nelle attività di servizio a prescindere se prestate in posizione di ruolo e non, tendono a valorizzare adeguatamente la differente professionalità acquisita dai dipendenti concorrenti, con la pienezza e continuità d’impiego proprie di tale tipo di servizio maturato nelle specifiche qualifiche richieste.
In questo quadro, il principio di diritto applicabile è esattamente opposto a quello ventilato dall’appellante, e cioè: l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo quale requisito di ammissione a procedure concorsuali è possibile soltanto se prevista espressamente (VI, 19 ottobre 2009 n. 6384).
4.- Conclusivamente, poiché il bando tiene distinte le prestazioni di servizio sotto i momenti dell’esperienza e dell’anzianità, così escludendo in radice qualsiasi assimilazione in chiave interpretativa tra i due tipi di servizio regolati ai fini della valutazione dei titoli di servizio per l’ammmissione al corso formativo, l’appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.
Tuttavia, le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.