Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-10-02, n. 202308609

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-10-02, n. 202308609
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308609
Data del deposito : 2 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2023

N. 08609/2023REG.PROV.COLL.

N. 05951/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2021, proposto dal Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-.

2. Oggetto dell’odierna controversia è la legittimità del Decreto “UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000080.07.04.2020”, con il quale l’amministrazione ha disposto la decadenza dell’odierno appellato dall’incarico di componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 342/2017.

3. Con la lettera U. prot. DVA 2001 – 0017653 del 19 luglio 2011 veniva conferito all’ingegner -OMISSIS- l’incarico di membro della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, in quel momento disciplinata dal d.m. n. 150 del 21 settembre 2007.

3.1. Con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono stati ridefiniti i compiti, la composizione ed i criteri di nomina della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, prevedendosi all’art. 23 la prorogatio dell’incarico per “gli attuali componenti della Commissione”.

3.2. Con il d.m. n. 342 del 13 dicembre 2017, è stato emanato il nuovo regolamento di funzionamento della commissione, che all’art. 18 ha previsto la decadenza dall’incarico in caso di rinvio a giudizio per determinati reati.

3.3. Con il decreto del 13 giugno 2018, emesso nell’ambito del procedimento penale n. 5877/14 R.G. mod. 21 e proc. n. 999/16 R.G. G.i.p., il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Trani disponeva il rinvio a giudizio dell’ingegner -OMISSIS-, per reati ascrivibili tra i delitti contro la pubblica amministrazione.

3.4. Con la nota prot. n. 6184/AGP del 18 aprile 2019, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, l’Amministrazione dava formale avvio al procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza, ai sensi dell’art. 18 del d.m. n. 342/2017.

3.5. Con il decreto “UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000080.07.04.2020”, notificato all’esponente in data 8 maggio 2020, si è dichiarata la decadenza del ricorrente dall’incarico di componente della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

4. Con il ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, l’interessato ha impugnato il provvedimento di decadenza e, “ nella misura in cui fosse necessario ”, l’art. 18 del d.m. n. 342 del 2017, formulando quattro autonomi motivi di ricorso, e ha domandato la condanna del Ministero al pagamento delle spettanze non pagate.

4.1. Si è costituito il Ministero, resistendo al ricorso.

5. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.

5.1. Segnatamente, il Giudice di primo grado:

a) in rito, ha ritenuto sussistente la giurisdizione sul provvedimento di decadenza, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento delle somme ancora dovute a titolo di compenso;

b) nel merito, ha ritenuto che non potesse applicarsi al rapporto di servizio fra l’interessato e il Ministero l’art. 18 del d.m. n. 342 del 2017 che prevede il rinvio a giudizio per determinate fattispecie incriminatrici quale automatica causa di decadenza dalla nomina, mentre dovesse continuare a trovare applicazione il precedente regolamento, vigente al momento in cui il rapporto di servizio si è costituito;

c) ha dichiarato assorbite le altre censure non espressamente esaminate.

6. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal Ministero, che ha formulato un unico motivo di appello, articolato in due censure.

6.1. Con la memoria del 23 luglio 2021, l’appellato si è costituito in giudizio, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati in primo grado (dal secondo al quarto motivo di ricorso).

6.3. Il 14 giugno 2023, l’appellato ha anche depositato una memoria di replica, nella quale si limita a dare atto del mancato deposito di controparte della memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a..

7. All’udienza del 6 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Può procedersi all’esame dell’appello proposto dal Ministero.

Con la prima censura, il Ministero deduce l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto il Tar non avrebbe affatto considerato che, nel caso di specie, il componente della commissione VIA – VAS, dichiarato decaduto, operava in regime di prorogatio e, quindi, non più in forza dell’originario decreto di nomina. Il presupposto posto dal T.a.r. a fondamento della ratio decidendi sarebbe dunque insussistente.

Con la seconda censura, il Ministero deduce l’erronea applicazione, da parte del T.a.r., del principio tempus regit actum , in quanto, secondo il Ministero appellante, la norma porrebbe “ una nuova regola incidente non sulla fase costitutiva del rapporto, quanto sull’esercizio della funzione pubblica conferita, esercizio che non può non essere disciplinato dalla normativa vigente al momento dell’esercizio delle funzioni . Il conferimento dell’esercizio di una funzione pubblica implica la costituzione di un rapporto di “durata” che deve potersi necessariamente adeguare alla normativa via via vigente ”.

8.1. Il Collegio ritiene di esaminare la seconda censura, ritenendone evidente la fondatezza.

8.2. Secondo il T.a.r., “ va ritenuto che il rapporto di servizio del ricorrente appartiene interamente all’ambito del diritto pubblico, essendo

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