Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-05-20, n. 202003204

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-05-20, n. 202003204
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003204
Data del deposito : 20 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2020

N. 03204/2020REG.PROV.COLL.

N. 03252/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2019, proposto da
Farmacia Dott. Travagliati Giancarlo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Sistina n.48;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato F P C, con domicilio digitale come da PEC come indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Silvia Scopelliti in Roma, via Salaria 400;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Elisa Caprio dell’Avvocatura regionale e presso la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

nei confronti

Farmacia Farina del Dottor Farina Salvatore &
C S.N.C non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 565/2018, resa tra le parti, in data 5 novembre 2018, non notificata, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento:

- della deliberazione della G.M. n. 125/2018, emessa in data 22 febbraio 2018, nella parte in cui era approvata la nuova sede “ nel quartiere dietro il Tribunale e precisamente nelle seguenti vie: via Ezio dal civico 61 e fino al campo da baseball, via Virgilio, da via Cicerone – incrocio via Virgilio a via Cicerone incrocio via Ulpiano ”;

- della nota del Comune di Latina prot. n. 3250 del 9 gennaio 2018, a mezzo della quale era localizzata la nuova sede farmaceutica nel quartiere dietro al Tribunale;

- della del deliberazione della G.R. Lazio, n. 191/2018, emessa in data 24 aprile 2018, pubblicata sul B.U. reg. Lazio n. 36 del 3 maggio 2018 con cui si istituiva la 37^ e la 38^ sede farmaceutica;

- della delibera della G.R. n. 317/2018 emessa in data 21 giugno 2018, pubblicata sul B.U. reg. Lazio n. 56 del 10 luglio 2018, con cui, la Regione, nel correggere l’errore materiale contenuto nella precedente deliberazione, modifica “di istituire” con “prendere atto dell’istituzione”;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27 del 2020, con il quale sono state adottate nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia amministrativa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 30 aprile 2020 il Cons. S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Con l’appello riportato in epigrafe, la Farmacia appellante, premesse le vicende che hanno portato alla revisione delle farmacie nell’anno 2016, si duole in sostanza del fatto che – a suo dire – l’individuazione delle nuove sedi sarebbe avvenuta da parte del Comune in assenza dei pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti.

La sentenza del Tribunale di prime cure aveva respinto il ricorso avverso la delibera di approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie comunali, nella parte in cui era istituita la nuova sede nel “ quartiere dietro al Tribunale ” e gli atti connessi nonché i due ricorsi per motivi aggiunti avverso le delibere regionali che hanno dato atto dell’istituzione, proposti per illegittimità derivata.

In particolare il T.A.R. di Latina ha evidenziato che - a differenza dalla prospettazione di parte ricorrente – era stato reso favorevolmente il parere da parte della ASL, nonché da parte dell’Ordine dei farmacisti (nota prot. 8750/2018 e nota acquisita al prot. 17655000 del 21 dicembre 2017).

Ulteriormente il T.A.R. precisava i limiti di sindacabilità delle scelte di dislocazione del servizio farmaceutico. Ha, peraltro, evidenziato la compiutezza della motivazione della delibera gravata.

In questa sede l’appellante deduce, dunque, i seguenti vizi della sentenza di primo grado:

1 – error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma I, l. n. 475/968, come modificata dalla l. n. 27/2012, travisamento ed erronea interpretazione delle circostanze fattuali, motivazione perplessa ed erronea, in quanto la sentenza avrebbe errato nel ritenere espressi i pareri da parte della ASL e dell’Ordine dei farmacisti;
la Asl invece avrebbe unicamente accolto favorevolmente la decisione del Comune di considerare favorevolmente per l’istituzione di una futura farmacia un diverso perimetro stradale rispetto a quello originariamente considerato (nota 1 febbraio 2018) e l’Ordine dei farmacisti avrebbe, poi, chiesto di motivare le scelte della sede (nota 27 dicembre 2017);
ne deriverebbe che la decisione comunale, adottata in assenza dei pareri previsti, sarebbe illegittima;

2 – error in iudicando per travisamento ed erronea interpretazione delle circostanze fattuali, motivazione perplessa ed erronea, in quanto, in primo luogo il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l’Amministrazione appellata ha reso adeguato riscontro a quanto osservato dalla ASL a mezzo la nota prot. 269 del 4 gennaio 2018;
le scelte dell’Amministrazione in assenza di adeguata istruttoria dovrebbero, dunque, ritenersi illegittime;
sarebbe mancata, peraltro, la valutazione della più ampia copertura del territorio comunale.

Si sono costituiti per resistere la Regione Lazio ed il Comune di Latina.

Il Comune ha ribadito la correttezza del procedimento seguito, condividendo le conclusioni del primo giudice.

La Regione, con la memoria per l’udienza camerale, ha peraltro, evidenziato l’assenza di periculum in mora .

Le parti, poi, hanno concordemente rinunziato alla trattazione in sede cautelare e hanno chiesto il rinvio al merito.

La parte appellante ha proposto memoria ex art. 73 c.p.a. per la scorsa udienza di trattazione, riaffermando le proprie difese.

Con memoria, la Regione ha evidenziato la priorità delle esigenze della nuova distribuzione sul territorio, in ragione dell’accertamento della popolazione, rispetto a quelle delle farmacie preesistenti, al fine di garantire la migliore diffusione del servizio.

Con ulteriore memoria di replica l’appellante ha confermato sostanzialmente quanto già affermato nei precedenti atti.

Deve ritenersi, dunque, perfezionatosi il contraddittorio tra le parti in vista dell’udienza del 12 marzo, che è stata rinviata in ragione delle disposizioni emergenziali.

All’udienza con modalità da remoto del 30 aprile 2020, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.

II – L’appello è infondato.

III - Osserva il Collegio che la prospettazione di parte appellante non trova conferma negli atti di causa.

Infatti, per quanto d’interesse, la delibera gravata, nel prevedere l’istituzione della sede “ nel quartiere dietro il Tribunale ” specificando “ precisamente nelle seguenti vie: via Ezio dal civico 61 direzione sino al campo di baseball, via Virgilio, da via Cicerone - incrocio via Virgilio a via Cicerone incrocio via Ulpiano ” ha recepito quanto indicato dalla ASL nella nota prot. 1575 del 4 gennaio 2018, in considerazione dello specifico esame del territorio, della densità degli abitanti, dei volumi delle ricette, delle farmacie attive e del flusso di accesso al servizio farmaceutico. Infatti, di ciò dà atto la stessa ASL nella nota prot. n. 18750/2018, con la quale la ASL “ accoglie favorevolmente la decisione del Comune, comunicata con nota prot. N. 3250 del 09/01/2018 in riscontro a quanto osservato dalla ASL nella citata nota ASL Latina prot. N. 269 del 04/01/2018, di prendere in considerazione la proposta della ASL/2012” .

Per quanto attiene al parere dell’Ordine dei farmacisti, nella nota del 21 dicembre 2017, lo stesso richiamava la precedente individuazione della localizzazione, come sopra specificata dalla ASL, chiedendo una motivazione per il caso di scostamento.

IV - Da quanto sin qui considerato, risulta evidente che, non solo il procedimento seguito dal Comune non è carente dei richiesti pareri, ma, altresì, che l’Amministrazione ha inteso recepire le osservazioni della ASL e dell’Ordine, motivando idoneamente in ordine alle prospettate esigenze territoriali di diffusione del servizio.

V – Peraltro, questa Sezione non può che ribadire il proprio orientamento: “ la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà ” (Sent. n. 1250/2017, richiamata dalla difesa comunale). Tali valutazioni appaiono correttamente svolte dall’Amministrazione comunale nel caso che occupa.

VI - Pertanto, l’appello deve essere respinto.

VII - La parte appellante è condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00) da dividersi in parte eguale tra le Amministrazioni costituite.

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