Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-20, n. 202402684
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2024
N. 02684/2024REG.PROV.COLL.
N. 08016/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8016 del 2021, proposto da
Fondazione M M N, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, A F e V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A F in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
Camera di Commercio Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via F. Siacci 38;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 244/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Camera di Commercio Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Crismani, Iuri in dichiarata delega di Croppo, Tudor e Frezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha denegato alla Fondazione M M N l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione al dichiarato fine di adeguare lo statuto stesso alle prescrizioni stabilite dal Codice del terzo settore, funzionale all’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore e al conseguente ottenimento della qualifica di Ente del terzo settore (ETS).
2. La Fondazione M M N (di seguito: “Fondazione”) ha impugnato il provvedimento della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 22 dicembre 2020 n. 0009877/P class SGR-2-303-15-C-6 “ LR 20 marzo 2000, n. 7 comunicato in data 22.12.2020. Istanza di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione M M N – Trieste. Mancato accoglimento ”, con il quale è stata ritenuta illegittima la modifica statutaria dell'art. 7 comma 1 sulla nomina e composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti atti impugnati, nonché di estremi e di contenuto sconosciuti.
3. Il Tar Friuli Venezia Giulia, con sentenza 5 agosto 2021 n. 244, ha respinto il ricorso.
4. La Fondazione ha appellato la sentenza con ricorso n. 8016 del 2021.
5. Nel corso del giudizio si sono costituiti la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste ed è intervenuta ad opponendum la Camera di commercio Venezia Giulia.
6. All’udienza del 22 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo la Fondazione ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ritenuto che il mantenimento in capo al Comune di Trieste, erede universale del de cuius e soggetto istituente la Fondazione, del potere perpetuo di nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione non troverebbe conforto né nella lettera delle disposizioni delle tavole fondazionali, né nello spirito delle stesse.
Il Tar:
- non avrebbe colto, pur avendo riportato i vari passaggi, quali trasformazioni e quali accadimenti si sono verificati durante il ciclo di vita della Fondazione, fra i quali l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, con “ cambiamento parziale dello scopo della Fondazione ”;
- non avrebbe riservato la dovuta attenzione al fatto che “ La modifica della composizione del Consiglio di amministrazione ha l’obiettivo di conformarsi alle prescrizioni contenute nel Codice del Terzo Settore ”;
- avrebbe errato nell’individuare i presupposti per la modifica statutaria laddove ha affermato che può essere apportata soltanto “ quando occorre ”, a norma dell’art. 7 comma 7 ultimo punto dello statuto della Fondazione;
- non avrebbe colto che “ le modifiche organizzative avanzate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione non pregiudicano la preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto ”.
8.1. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha considerato che il testatore “ non ha dato un vincolo di organizzazione ma un vincolo di scopo ”.
8.2. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.
8.3. La Fondazione ha presentato alla Regione, in data 28 luglio 2020, un’istanza di “ approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione M M N – Trieste. Mancato accoglimento ”, con le quali è stata disposta la modifica statutaria dell’art. 7 comma 1 dello statuto della stessa, riguardante la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione.
In base alla modifica la precedente disposizione, recante “ Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sono designati dal Comune di Trieste, e uno ciascuno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia e dalla Confcommercio Trieste – Piccole Medie Imprese della Provincia di Trieste ”, è sostituita dalla seguente, in base alla quale “ Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Comune di Trieste, uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia, uno dalla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo e due dalla Federazione del Volontariato del Friuli Venezia Giulia Onlus ”.
La Regione ha ritenuto illegittima la modifica ritenendo che “ comprimere l’originario potere di nomina spettante al Comune di Trieste – ente pubblico fondatore, fino ad oggi legittimato a individuare non già uno, ma tre componenti del CdA – risulta in contrasto con la volontà del fondatore e le tavole fondazionali ”, oltre ad avere escluso che il d. lgs. n. 117 del 2017 richieda detta modifica.
8.4. Il Collegio ritiene che la decisione della Regione non incorra nei vizi dedotti dall’appellante.
Preliminarmente si rileva che la modifica controversia non trova causa nella necessità di “ conformarsi alle prescrizioni ” di cui al d. lgs. n. 117 del 2017 e in particolare di evitare che la Fondazione sia considerata un soggetto controllato, coordinato o diretto da un ente pubblico in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 (e come tale escluso dal novero degli enti del terzo settore).
L’art. 4 del d. lgs. n. 117 del 2017 individua in positivo, al comma 1, gli enti appartenenti al terzo settore e in negativo, al comma 2, gli enti che ne sono esclusi, includendo fra questi ultimi, tra gli altri, gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche.
Il medesimo art. 4 comma 2, tuttavia, prosegue alcune specifiche eccezioni rispetto alla portata escludente del medesimo comma, tra cui rientrano “ le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima ”.
In tal modo il legislatore ha individuato espressamente le fondazioni ex ipab, come la Fondazione appellante (come si vedrà infra), fra i soggetti che, in quanto non rientrano fra i soggetti esclusi dalla portata escludente del richiamato comma 2, possono essere annoverati fra gli enti appartenenti al terzo settore in base al precedente comma 1, che annovera, fra gli altri, le fondazioni costituite “ per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore ”.
Peraltro, la stessa legge regionale n. 19 del 2003 (sulla trasformazione delle fondazioni da ipab a persone giuridiche di diritto privato, su cui infra), laddove, all’art. 20, consente il “ mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione