Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-31, n. 201009612

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-31, n. 201009612
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201009612
Data del deposito : 31 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10628/2006 REG.RIC.

N. 09612/2010 REG.SEN.

N. 10628/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10628 del 2006, proposto da:
Provincia di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini Fedeli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

contro

V L, V D;
D B A, D B I, D B R, V M erede di V L, V C erede di V L, rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Studio Grez e Associati S.R.L. in Roma, Lungotevere Flaminio, 46 Iv/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01207/2006, resa tra le parti, concernente ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE STRADA PROVINCIALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Morri e Nilo su delega di Mantero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con tre ricorsi riuniti gli attuali appellati impugnavano innanzi al TAR per l’Emilia Romagna gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura ablatoria riguardante terreni di loro proprietà, adottati dal Comune di San Giovanni in Marignano e dalla Provincia di Rimini per la realizzazione dell’opera pubblica rappresentata dal prolungamento della strada provinciale n.17 “ Saludecese “ comportante variante alla circonvallazione esistente nell’anzidetto Comune.

L’adito TAR con sentenza n.1207 del 30 giugno 2006 accoglieva i proposti gravami e, in particolare, annullava gli atti iniziali della procedura espropriativa impugnati col primo dei suddetti ricorsi e precisamente gli atti deliberativi degli anzidetti Enti locali recanti l’approvazione del progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonché la decisione di assumere la procedura d’esproprio per la realizzazione di detta opera e tanto in ragione della fondatezza dell’assorbente censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli artt.7 e ss della legge n.241/90.

Il giudice di primo grado statuiva altresì, in ragione dell’effetto caducante, la consequenziale illegittimità degli atti successivi impugnati con gli altri due ricorsi e finalizzati all’occupazione d’urgenza.

La Provincia di Rimini con l’appello all’esame ha impugnato la suindicata sentenza, chiedendone la riforma perché errata ed ingiusta.

Con un unico articolato motivo l’Ente appellante deduce tre ordini di censure così riassumibili:

a ) non v’era obbligo da parte dell’amministrazione comunale di inviare la comunicazione ex art.7 della legge n.241/90 relativamente all’adozione della deliberazione n.31 del 16/6/1997 comportante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera , atteso che l’opera ha dato luogo ad una variante del PRG, per cui in presenza di un procedimento di tipo pianificatorio non sorge l’onere di comunicazione previsto dalla legge sul procedimento.

b) in ogni caso, nella specie si rendeva applicabile il disposto di cui all’art.21 octies introdotto dalla legge n.15/2005 giacchè gli interessati, anche se fossero stati messi in condizione di partecipare, non avrebbero fornito elementi idonei a cambiare il contenuto degli atti adottati

c ) nella sentenza non si dà riscontro della circostanza per cui l’Amministrazione si sarebbe vista costretta a disporre la c.d. acquisizione sanante ex art.43 3 comma DPR n.327/2001.

A tale ultimo proposito, sempre in punto di fatto, va precisato che effettivamente la Provincia di Rimini , nelle more del giudizio, con provvedimento n.5 del 30/572008 ha disposto l’acquisizione sanante dei terreni , venendo tale determinazione impugnata dagli interessati con autonomo ricorso.

Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti di primo grado che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

Questa Sezione con ordinanza n.92 dell’11 gennaio 2008 ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza avanzata dalla parte appellante


DIRITTO

L’appello è infondato, come peraltro già rilevato da questa Sezione con l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare d’appello.

I motivi di doglianza di cui ai punti a) e b) indicati in “fatto” possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti comuni questioni giuridiche.

La controversia, come già sopra accennato, ha per oggetto la realizzazione dell’opera viaria di prolungamento della strada provinciale saludecese per il tratto che interessa il Comune di San Giovanni in Marignano, in relazione alla quale la Provincia di Rimini con deliberazione giuntale n.1129del 20/12/1996 si determinava ad approvare il progetto ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della legge n.1del 1978, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, con la decisione di procedere all’esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera stessa e contestuale previsione dei termini di inizio e compimento dei lavori.

Dal canto suo, il Comune con deliberazione consiliare n.31 del 16/6/1997 procedeva ad approvare l’opera de qua sempre ai sensi del citato art.1 della legge n.1/78 , con dichiarazione implicita di pubblica utilità , contestuale adozione di variante al suo Piano Regolatore Generale nonché fissazione dei termini per i lavori di espropriazione.

Successivamente, il Comune provvedeva ai sensi dell’art.10 della legge n.865/71 a notiziare i proprietari delle aree interessate circa l’avvenuto deposito degli atti relativi all’opera pubblica in questione.

Orbene, la Sezione rileva che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza , da cui non ha motivo di discostarsi, la comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera , sia esplicita che implicita ( cfr questa Sezione 20/12/2005 n.1552;
Cons Stato Ad. Pl. 15/9/ 1999 n.14 ).

In particolare, l’approvazione del progetto di un’opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a mente dell’art.1 della legge n.1 del 3 gennaio 1978 ( come nel caso di specie ) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’art.7 della legge n.241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi ( cfr Cons Stato Ad.Pl. 24/1/2000 n.

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