Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-19, n. 201003130

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-19, n. 201003130
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003130
Data del deposito : 19 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00563/2005 REG.RIC.

N. 03130/2010 REG.DEC.

N. 00563/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2005, proposto da:
Comune di Travagliato, rappresentato e difeso dagli avv. D B, P R, con domicilio eletto presso P R in Roma, via Appia Nuova 96;

contro

B G, O A, B A, B A, P B S;

nei confronti di

M A c/o Uff. Tecnico Com. di Travagliato;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - BRESCIA n. 00925/2004, resa tra le parti, concernente PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PIAZZA - VINC. STORICO MONUMENTALE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere G M e uditi per le parti gli avvocati Rolfo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti in primo grado, tutti consiglieri comunali di minoranza o cittadini residenti, esponevano che il Comune di Travagliato, nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche, aveva previsto un intervento di riqualificazione della Piazza della Libertà , sottoposta a vincolo storico-monumentale, ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999.

Con deliberazione della Giunta comunale veniva affidato all’arch. M B di Lugano l’incarico per la redazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della predetta piazza, e, con delibera n. 13 del 2001 il medesimo organo esecutivo del Comune – a seguito di parere favorevole della Soprintendenza – approvava il progetto preliminare elaborato dal professionista.

Con successiva delibera n. 230 del 2002, la Giunta stessa affidava l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere all’ing. Angelo Manenti in servizio presso l’Ufficio Tecnico comunale.

Con delibera n. 23 del 2003 della Giunta comunale, infine, veniva approvato il progetto definitivo sottoposto alla valutazione della Soprintendenza per il prescritto parere.

In data 12 marzo 2003 la Soprintendenza rendeva parere favorevole con prescrizioni.

Il Responsabile dell’area tecnica del Comune approvava il progetto esecutivo con determinazione 20 marzo 2003 n. 128.

Avverso le predette delibere comunali e gli atti ad esse connesse, veniva proposto il ricorso di primo grado con il quale si deducevano i seguenti vizi :

a) Violazione dell’art.16 della l. 11 dicembre 1994 n. 109 e dell’art. 25 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, poiché il progetto definitivo approvato si discosterebbe, in modo assai marcato, dagli indirizzi e dai criteri stabiliti in quello preliminare ;

b) Violazione dell’art. 52, comma 2, del R.D. 23 ottobre 125 n. 2537, attesa la competenza esclusiva degli architetti, per i progetti inerenti ad opere da realizzarsi su beni immobili sottoposti a vincolo storico artistico;

c) Violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, posto che gli atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sarebbero stati adottati dal Responsabile di settore anziché dalla Giunta comunale;

d) Violazione dell’art.14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , essendo dichiarata la pubblica utilità dei lavori nell’atto di approvazione del progetto esecutivo anziché da quello di approvazione del progetto definitivo;

e) illegittimità derivata in relazione alla sopra denunciata incompetenza professionale.

Il Comune di Travagliato ha resistito in giudizio.

La sentenza impugnata, disattese le eccezioni di carenza di legittimazione dei ricorrenti e di irricevibilità del ricorso, accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, respingendo il terzo ed assorbendo gli altri.

Appella il Comune di Travagliato.

Nessuno si è costituito per i ricorrenti.

DIRITTO

L’appello è da accogiere.

In primo luogo va accolta in parte l’eccezione di carenza di legittimazione dei ricorrenti, che agendo nella qualità di consiglieri comunali, avrebbero potuto agire contro il Comune solo in caso di violazione del proprio munus o ius ad officium, considerato che la loro posizione non si differenzia da quella della generalità dei cittadini .

Il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi: per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2001 , n. 358).

Anche gli altri ricorrenti, che agiscono come residenti, non hanno dimostrato alcuna legittimazione;in quanto per impugnare un provvedimento che prevede la realizzazione di un'opera non è sufficiente affermare di avere la titolarità di un bene sito nelle sue immediate vicinanze, ma occorre anche dimostrare il danno specifico che deriva al soggetto, in quanto titolare del bene (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2001 , n. 358).

Nel merito , comunque, l’appello è da accogliere in quanto non può condividersi che siano viziati gli atti impugnati atteso che il procedimento di progressivo affinamento dell'idea progettuale delineato dall'art. 16 l. 11 febbraio 1994 n. 109, attraverso le forme del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, esclude che tra i tre elaborati vi debba essere necessariamente coincidenza, essendo anzi fisiologica la diversità determinata dalle eventuali successive puntualizzazioni dell'opera da eseguire cui è proprio finalizzato il procedimento, salva l'ipotesi che il progetto esecutivo preveda la realizzazione di un'opera completamente diversa, per qualità e funzioni, per le finalità da realizzare, le prestazioni da fornire rispetto a quella contenuta nel progetto preliminare (Consiglio Stato , sez. IV, 23 novembre 2002 , n. 6436).

Nella specie lo scarto progettuale non conduce affatto ad un’opera diversa per qualità e funzioni ma per dettagli, quali la pavimentazione minerale totale, l’assenza di una galleria coperta, assenza di velo vegetale e di due fontane.

In relazione alla pavimentazione il Comune ha specificato che si tratta dell’uso di un differente tipo di materiali, ferme le linee del progetto preliminare, la galleria sarebbe stata solo temporaneamente accantonata per ragioni finanziarie, l’assenza di velo vegetale si riferisce alla scelta di sigillanti della pavimentazione che non favorirebbero l’inerbimento, con variazione che costituisce un dettaglio esecutivo, mentre anche l’eliminazione delle fontanelle trova fondamento in ragioni finanziarie, e non in una volontà di realizzare qualcosa di diverso funzionalmente e qualitativamente.

Quanto alle differenze del senso di marcia e della collocazione dell’alberatura, si tratta di variazioni dovute ad esigenze del traffico ed alla presenza di accessi carrai, che non erano considerate nella progettazione preliminare.

Viene poi in rilievo la censura relativa alla circostanza per cui la progettazione definitiva ed esecutiva è stata firmata da un ingegnere.

È tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909, poi l. 1089/39. Resta fermo che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico»;
restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria …» (Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239).

Nella specie la Piazza non è interessata dal vincolo, ma solo la Torre civica, che però non è toccata dall’intervento.

In tal caso il " rilevante carattere artistico " delle opere di edilizia civile riservate alla competenza della professione di architetto ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 2537 del 1925 va riferito non solo agli edifici cui accede l'intervento, ma anche all'intervento in sé, sicché va valutato di volta in volta dall'autorità competente ad approvare il progetto, con riferimento alle opere da effettuare (Consiglio Stato , sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303) ed, in assenza di specifiche censure che rendano necessario l’intervento dell’architetto, la scelta del Comune non può ritenersi censurabile, attesa l’equivalenza delle prestazioni professionali ( specie dopo che un architetto abbia redatto il progetto preliminare ).

Va inoltre in proposito notato che il Comune non ha ricevuto osservazioni dalla Soprintendenza ( che ha espresso parere favorevole ) e che ha affidato la redazione delle progettazioni successive alla progettazione preliminare ( redatta dall’arch. M B ) non all’ingegnere che ha firmato il progetto ma all’ufficio tecnico retto da un architetto ( come dirigente ) e da un ingegnere, quale funzionario.

Il Dirigente dell’ufficio tecnico, avente qualifica di architetto, ha, poi, in sostanza, fatto proprio tale progetto, con la nota 28 ottobre 2003 di risposta all’Ordine degli architetti.

Ne consegue l’accoglimento dell’appello, e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali per entrmbi i gradi del giudizio.

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