Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-05-23, n. 201601242

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-05-23, n. 201601242
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601242
Data del deposito : 23 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02414/2013 AFFARE

Numero 01242/2016 e data 23/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 maggio 2016




NUMERO AFFARE

02414/2013

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della repubblica proposto dal -OMISSIS-per l’annullamento del provvedimento in tema di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86 del 29 marzo 2001.
Correzione di errore materiale.

LA SEZIONE

Visto il parere della Sezione -OMISSIS-, che ha ritenuto infondato il ricorso straordinario in oggetto;

Vista la nota del -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto la correzione di errore materiale del parere predetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

Con l’istanza in epigrafe il Ministero della difesa ha rilevato che, per mero errore materiale,-OMISSIS-, riporta “ una fallace esternazione della volontà dell’organo decidente che ha cagionato una divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale ”.

In relazione a quanto esposto la Sezione constata che, dalla documentazione in atti, l’errore materiale rilevato dall’Amministrazione sussiste: in particolare, la Sezione rileva che il predetto parere, dalla locuzione “ -OMISSIS- ” di pagina due alla locuzione “ -OMISSIS-) ” -OMISSIS-, riporta delle considerazioni estranee al ricorso in oggetto, che concernono un differente gravame relativo alla medesima materia oggetto del ricorso in esame.

Pertanto, la Sezione ritiene che si debba procedere alla correzione dell’errore materiale riscontrato nel predetto parere, sostituendo la parte del parere ricompresa fra la locuzione “ -OMISSIS- ” -OMISSIS-“ -OMISSIS-) ” -OMISSIS-, con quanto segue:

-OMISSIS-.

Con l’istanza del -OMISSIS-chiedeva la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2011, che veniva negata dall’Amministrazione con il provvedimento del-OMISSIS-, in considerazione del fatto che la distanza intercorrente tra le sedi di provenienza e di destinazione sarebbe stata inferiore a 10 km.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento del-OMISSIS-, in quanto il medesimo sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001.

Secondo il ricorrente, infatti, in relazione ai trasferimenti disposti successivamente al -OMISSIS-- come quello in esame - si applicherebbe esclusivamente la disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, la quale, differentemente dal previgente regime di cui all’art. 1 della legge n. 1000 del 1987, non prevedrebbe il requisito della distanza minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, con la conseguenza che il provvedimento impugnato - avendo denegato il precitato emolumento sulla base di un requisito non più vigente - dovrebbe ritenersi illegittimo.

Quanto precede sarebbe, inoltre, confermato dalla circostanza che il citato art. 1 della legge n. 86 del 2001 non farebbe alcun esplicito richiamo alla disciplina dell’indennità di missione di cui all’art. 13 della legge n. 97 del 1979 - la quale, viceversa, richiama il succitato requisito chilometrico - con la conseguenza che tale requisito non potrebbe ritenersi applicabile neanche in via indiretta, atteso che una diversa interpretazione confliggerebbe con il disposto della nuova normativa di riferimento, ovvero l’art. 1 della legge n. 86 del 2001, più volte richiamato.

-OMISSIS-il ricorrente ha ulteriormente articolato le suesposte censure, specificando che - anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente il succitato requisito della distanza minima - il provvedimento impugnato dovrebbe comunque ritenersi illegittimo in quanto farebbe riferimento alla distanza fra le case comunali delle rispettive sedi, -OMISSIS-.

Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

Tanto premesso, la Sezione ritiene di poter procedere all’esame della presente controversia.

Preliminarmente la Sezione deve rilevare che i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all’applicabilità del requisito della distanza minima fra sede di destinazione e sede di partenza sono stati superati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato-OMISSIS-

Infatti, detta pronuncia ha enunciato «il principio di diritto secondo cui l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento d’autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore a 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione».

Quanto precede è stato affermato nella considerazione che la normativa di cui alla legge n. 86 del 2001 richiama, in modo esplicito, il «trattamento economico di missione», la cui corresponsione è tuttora pacificamente subordinata - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 838 del 1973 - al predetto requisito della distanza minima, con la conseguenza che, in ragione di una corretta interpretazione sistematica della normativa vigente in materia di pubblico impiego, detto requisito deve ritenersi vigente anche con riferimento all’indennità di trasferimento.

In ragione delle predette considerazioni la sentenza dell’Adunanza Plenaria - di recente confermata dalla sentenza della stessa Adunanza Plenaria n. 1 del 2016 - ha, infine, stabilito che «la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio … rappresenta ancora, pur nel mutato quadro normativo di riferimento, una condizione determinante ai fini dell'erogazione non solo dell'indennità di missione (com'è da sempre), ma anche dell'indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore della legge 10 marzo 1987, n. 100 che nel vigore della legge 29 marzo 2001, n. 86, che ha abrogato la precedente».

Orbene, le conclusioni cui è giunta la succitata pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sono del tutto confacenti alla fattispecie sottoposta all’esame di questa Sezione, concernente - come in precedenza esposto - un ricorso avverso il diniego della corresponsione dell’indennità di trasferimento -OMISSIS-.

In base alla predetta decisione dell’Adunanza Plenaria, dunque, l’impugnato diniego alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento non può che ritenersi legittimo, essendo fondato sulla mancanza di un presupposto necessario all’erogazione di detta indennità, richiesto anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 86 del 2001, ovvero il requisito della distanza minima di 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

Per quanto concerne, inoltre, la circostanza secondo cui l’effettiva distanza fra le sedi di servizio - e non quella fra le rispettive case comunali, utilizzata dall’Amministrazione - sarebbe superiore ai 10 km richiesti dalla normativa di settore, la Sezione osserva, in primo luogo, che sussistono allo stato due orientamenti giurisprudenziali in merito al criterio da utilizzare per misurare la predetta distanza minima, uno che ritiene che quest’ultima debba essere calcolata in relazione alle sedi di provenienza e di destinazione (Cons. di Stato, Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1337) ed uno che ritiene si debba fa riferimento alla distanza fra le case municipali dei Comuni nei quali ricadono tali sedi di servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2012, n. 2426 e 2 luglio 2012, n. 3868).

Nella presente fattispecie, tuttavia, il provvedimento impugnato è da ritenersi legittimo in relazione ad entrambi gli orientamenti citati, atteso che la distanza minima di 10 chilometri non può ritenersi sussistente né utilizzando il criterio della distanza fra le case municipali né utilizzando quello della distanza delle specifiche sedi di servizio.

Più nel dettaglio, -OMISSIS-con la «dichiarazione» del -OMISSIS-, mentre - secondo quanto emerge dalle indicazioni stradali di Google maps, richiamate dalla stessa parte ricorrente - -OMISSIS-, con la conseguenza che, anche sotto il profilo sostanziale, il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo.

Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso risulta infondato nel merito.”.

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