Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-04-22, n. 201501731
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N. 01731/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02469/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2015, proposto da:
Samoa Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M F e G L, con domicilio eletto presso G L in Roma, Via XX Settembre, 98/E;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Consorzio Stabile Eragon, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Maria Bisceglia, Salvatore Galluzzo e Sara Pedace, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione I, n. 122/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva di lavori di completamento, valorizzazione e piena fruibilità della cittadella vescovile di Gerace;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria e del Consorzio Stabile Eragon;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 il Cons. M F e uditi per le parti gli avvocati Francesca Giuffré per delega dell'avvocato Fortunato, l'avvocato dello Stato Aiello e l'avvocato Bisceglia;
Ritenuto – in considerazione dell’assoluta imminenza dell’udienza di merito (fissata alla data del 24 aprile) - che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 2.000, a favore sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia del
controinteressato Consorzio Stabile Eragon;