Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201364
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 01364/2022REG.PROV.COLL.
N. 10343/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 10343 del 2015 proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza - Commissione permanente avanzamento della Guardia di finanza in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
il sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - Sezione staccata di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente giudizio di idoneità all'avanzamento al grado superiore per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Presente in udienza l'Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1- Con atto d’appello notificato al sig. -OMISSIS- il 19 novembre 2015 e depositato il 16 dicembre 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza - Commissione permanente avanzamento ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- - Sezione staccata di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, depositata il 21 luglio 2015, la quale, con condanna dell’Amministrazione intimata alle spese, ha accolto in parte il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’attuale appellato avverso il giudizio di inidoneità all'avanzamento al grado superiore di appuntato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Il giudizio di non idoneità all'avanzamento è scaturito da una vicenda che può così riassumersi:
- imputazione dell’interessato nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. presso il Tribunale di -OMISSIS- in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale), così formulata "... minacciando l’assistente (… omissis … ) e l’agente (… omissis…) in servizio presso la Polizia municipale di -OMISSIS- - che stavano procedendo nei suoi confronti alla contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 158 del Codice della strada - si opponeva con minaccia ai pubblici ufficiali durante il compimento di un atto di ufficio "(fatti commessi il 6 settembre 2003);
- relativa condanna, da parte del Tribunale di -OMISSIS-, alla pena di giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- conclusione del giudizio penale con sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS- che, con sentenza n. -OMISSIS- (divenuta irrevocabile il 3 aprile 2013), ha dichiarato il " non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto per essere il medesimo estinto per prescrizione ";
- al termine della vicenda penale al militare sono stati inflitti giorni due di consegna di rigore per gli stessi fatti, con la seguente motivazione: " Finanziere scelto in forza ad una Brigata, libero dal servizio, qualificandosi come appartenente alla Guardia di finanza, invitava una pattuglia di vigili urbani a non procedere nei suoi confronti alla contestazione di una violazione al codice della strada. Al diniego dei suddetti agenti della Polizia municipale, li apostrofava quali ottusi, battendo con le nocche della mano sull'autovettura di servizio degli stessi, proferendo la