Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-28, n. 201106905
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Testo completo
N. 06905/2011REG.PROV.COLL.
N. 06091/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2011, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall’avv. V M, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Canino, 21;
contro
Fondazione Enasarco, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, M P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via degli Scipioni, 281-283;
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, M R, G G, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale Inps in Roma, via della Frezza, 17;
ricorso in appello
avverso la sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III-Quater, n. 02832/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA GIUDICATO CIVILE - TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Enasarco e dell’Inps;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Molea, Petrassi e Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto da Corrao Filippo per l’attuazione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, 30 giugno 2010, n. 827, con la quale era stato accertato “ il diritto del ricorrente alla totalizzazione dei periodi contributivi presso l’INPS e l’ENASARCO ex D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 e a percepire dall’INPS e dall’ENASARCO, ciascuno per la quota di spettanza, la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda ”, con conseguente condanna dell’Inps a corrispondere al ricorrente “ l’emolumento pensionistico dovuto, oltre ai ratei maturati a far data dalla domanda amministrativa ” (v. così, testualmente, la parte dispositiva della citata sentenza del giudice del lavoro) e a rifondergli, in solido con l’Enasarco, le spese di causa.
La pronuncia d’inammissibilità si basava sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Viterbo non risultava passata in giudicato, avendo l’Enasarco interposto appello con ricorso depositato il 10 agosto 2010, e che dunque non sussisteva il presupposto richiesto per l’azionabilità delle sentenze del giudice ordinario in sede di ottemperanza, di cui all’art. 112, comma 2 lett. c), cod. proc. amm.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, censurando l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto il ricorso era stato proposto esclusivamente nei confronti dell’Inps, che a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, era obbligato al pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e, al contempo, era l’unico ed esclusivo destinatario della statuizione di condanna contenuta nella sentenza ottemperanda, la quale ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, 326, 433 e 434 cod. proc. civ. doveva ritenersi passata in giudicato nei confronti dell’Inps, avendo esso appellante notificato la sentenza a detto ente il 12 luglio 2010, senza che questi avesse interposto impugnazione. Secondo l’assunto dell’appellante, irrilevante era, ai fini de quibus , che avverso la sentenza fosse stato proposto appello dall’Enasarco, il quale era comunque privo di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza. L’appellante chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio la Fondazione Enasarco, contestando la fondatezza dell’appello sia sotto il profilo del mancato passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, sia sotto il profilo della propria qualità di ente di diritto privato, nei cui confronti non era esperibile l’azione in esame.
4. Si costituiva altresì l’appellato Inps, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto, in particolare rilevando che non erano ancora scaduti i termini per la proposizione dell’appello incidentale da parte di esso Istituto, essendo l’udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ. stata fissata al 18 maggio 2012 dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, con conseguente mancata formazione del giudicato neppure nei confronti di esso Istituto.
5. All’udienza camerale dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
Premesso, in linea di diritto, che a norma dell’art. 112, comma 2 lett. c), cod. proc. amm. ( olim , a norma degli artt. 37 l. n. 1034 del 1971, 27, comma 1 n. 4, r.d. n. 1054 del 1924, e 90 e 91 r.d. n. 642 del 1907) è inammissibile il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, qualora la parte ricorrente non abbia dato prova che la sentenza di cui chiede l’ottemperanza, ancorché esecutiva, sia passata formalmente in giudicato, si osserva, in linea di fatto, che è pacifico tra le parti che la sentenza ottemperanda del Tribunale di Viterbo 30 giugno 2010, n. 827, è stata tempestivamente appellata dalla Fondazione Enasarco con ricorso in appello depositato il 10 agosto 2010 presso la Corte d’Appello di Roma, sicché deve escludersi il suo passaggio in giudicato formale.
Destituito di fondamento è, al riguardo, l’assunto dell’odierno appellante, secondo cui la sentenza deve ritenersi passata in giudicato nei confronti dell’Inps, in esito alla notifica della sentenza a detto ente in data 12 luglio 2010 e allo spirare del termine breve d’impugnazione, in quanto:
- a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (recante “ Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ”), il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è, bensì, effettuato dall’Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, ma il comma 1 del citato articolo di legge pone l’onere economico dei trattamenti a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota;
- la contestazione, da parte dell’Enasarco – da ultimo, nell’atto d’appello proposto avverso la sentenza ottemperanda –, dell’ammissibilità della totalizzazione della contribuzione (di natura asseritamente integrativa) versata per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia erogata dallo stesso Enasarco, con la contribuzione versata per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, implica una contestazione radicale dei presupposti della maturazione del diritto alla pensione da erogare dall’Inps e determina l’inscindibilità delle rispettive posizioni processuali in fase di gravame;
- essendo la pensione, risultante dalla totalizzazione (la cui operatività nella specie è contestata dall’Enasarco), commisurata ai contributi versati, e presupponendo la maturazione del diritto alla pensione e alla sua corresponsione (a carico dell’Inps) una provvista contributiva pro quota a carico dell’Enasarco, l’eventuale venir meno della provvista si riflette, secondo un nesso di pregiudizialità-dipendenza, sull’obbligo dell’Inps ad erogare i ratei pensionistici, sicché sul piano processuale, in esito all’appello proposto dall’Enesarco, è risorto l’interesse dell’Inps a impugnare con appello incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ. la sentenza appellata dall’Enasarco, onde evitare che la provvista contributiva gravante pro quota a carico di tale ente possa venire a gravare esclusivamente a carico dello stesso Inps (in caso di accoglimento dell’appello proposto dall’Enasarco);
- a fronte della fissazione dell’udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ. al 18 maggio 2012, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, l’Inps è tutt’ora facultato, fino a dieci giorni prima dell’udienza, a proporre appello incidentale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 436 e 334 cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza ottemperanda non può ritenersi passata in giudicato non solo nei confronti dell’Enasarco, ma neppure nei confronti dell’Inps.
Ne deriva che il T.a.r. correttamente ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, per carenza del requisito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario posta a base del ricorso.
7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate tra le parti.