Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-25, n. 202200518

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-01-25, n. 202200518
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200518
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00518/2022REG.PROV.COLL.

N. 03243/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2021, proposto da B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, M D B, E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E B in Milano, via Baracchini 1;



contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Fallimento Leghe Leggere Campanella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pericu, Alessandro Bonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pericu in Genova, via Martin Piaggio 17/1;
Società Gardella Gino S.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 132/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova e di Fallimento Leghe Leggere Campanella S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Bianco, Calamita di Tria, in delega dell'Avv. Pericu, e dello Stato Jacoangeli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. B s.r.l. riferisce di svolgere nell’ambito del comparto demaniale denominato “Calata Gadda”, sito in via al Molo Vecchio del Porto di Genova, la propria attività commerciale di riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto all’interno del comparto demaniale marittimo modulo Ovest “Ex Gerolamo Scorza” in uso tramite atto di sottomissione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, cod. nav.

2. Nel medesimo comparto in cui opera B svolgeva l’attività di officina meccanica di costruzione e riparazioni navali la Società Leghe Leggere Campanella s.r.l. nel compendio demaniale marittimo ubicato in via al Molo Vecchio, confinante ad Est con il capannone “Ex Gerolamo Scorza” e ad Ovest con il capannone “Ex Rinaco”.

3. Prosegue l’appellante riferendo che la suddetta società versava in grave stato di decozione, tanto che, con sentenza del Tribunale di Genova depositata il 20 febbraio 2020, ne veniva dichiarato il fallimento.

4. Prima del fallimento di LLC, B, unitamente ad altre due Società operanti all’interno del medesimo comparto (Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l.), con istanza del 28 ottobre 2019, richiedevano all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di attivarsi onde procedere alla revoca ovvero alla dichiarazione di decadenza delle concessioni in essere con LLC, essendo venuta meno, sotto il primo profilo, quella proficua utilizzazione che, ai sensi degli artt. 37 e 42 del cod. nav., costituisce estrinsecazione stessa del pubblico interesse che deve sorreggere tanto il rilascio quanto la permanenza delle concessioni, e, sotto il secondo profilo, risultando integrate certamente le ipotesi di cui all’art. 47, comma 1, lettere b) e f) del cod. nav. e anche quella di cui alla lettera d) della medesima disposizione, ossia l’omesso pagamento del canone nella misura delle due rate semestrali fissata dall’art. 3, u.c. della concessione 567 del 1975.

5. Nel contesto della medesima istanza, le Società formulavano richiesta di concessione demaniale pluriennale del compendio facente capo a LCC.

6. Riferisce ancora l’appellante che, in data 15 settembre 2020, in assenza di riscontro da parte dell’Autorità, B (sempre unitamente a Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l.) dava atto di aver appreso che la procedura fallimentare RGF 21/2020 afferente al sopravvenuto fallimento LLC aveva ricevuto un’offerta per il complesso aziendale della Società fallita e che la stessa aveva provveduto a pubblicare il 20 luglio 2020 un avviso per la raccolta di offerte migliorative e fissazione di eventuale gara, con termine di scadenza al 17 settembre 2020.

7. In tale avviso, alla lettera H, si dava atto che i canoni di concessione arretrati non corrisposti da LLC all’Autorità ammontavano a € 54.000 e si chiariva altresì che doveva escludersi qualsivoglia responsabilità del Fallimento anche per eventuali dinieghi che fossero intervenuti nella procedura di volturazione o subingresso di certificazioni, licenze, attestazioni di qualunque genere a suo tempo rilasciate in capo alla società fallita (lettera B, pt 2), consentendosi, peraltro, la presentazione di offerte sospensivamente condizionate all’autorizzazione da parte della Autorità Portuale di Genova - ente proprietario dell’area all’interno del quale viene esercitata l’azienda – al subingresso ex art 46 cod. nav. nella concessione demaniale che regola l’utilizzo dello stesso (lettera H).

8. Le società sopra citate, quindi, rammentando di aver inoltrato il 28 ottobre 2019 un’istanza volta alla revoca/decadenza di LLC dalle concessioni e contestuale istanza di rilascio di concessioni demaniali marittime pluriennali, sollecitavano l’Autorità a dare impulso al procedimento.

9. Con nota Prot. 30 ottobre 2020.0028651.U a firma del Direttore della Direzione Governance Demaniale, Piani di Impresa e Società Partecipate dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale notificata a mezzo PEC il 30 ottobre 2020, l’Autorità riscontrava quanto dedotto in data 28 ottobre 2020 e 15 settembre 2020, rigettando le istanze ivi contenute con le seguenti motivazioni: “ A riscontro della nota in epigrafe indicata, si rileva in via preliminare come, configurando la stessa un’istanza di riesame in autotutela, non sussista, per costante giurisprudenza, un obbligo di provvedere da parte della Pubblica Amministrazione. Ciò a fortiori tenuto conto del fatto che, per effetto del fallimento di Leghe Leggere Campanella S.r.l., il Tribunale fallimentare di Genova in data 18.09.2020 ha esperito, a tutela della massa creditoria, una gara ad evidenza pubblica per l’acquisto dell’azienda fallita, subordinatamente all’ottenimento del subingresso nella concessione ai sensi dell’art. 46 cod. nav. Fermo quanto sopra, si informa, in ogni caso, che – comportando il subingresso una mera novazione soggettiva che non altera né l’oggetto, né il termine di prossima scadenza del titolo – alla scadenza dello stesso codeste società potranno presentare istanza di concessione o partecipare alla eventuale procedura di affidamento ad evidenza pubblica avviata dall’Ente”.

10. In data 30 novembre 2021, la curatela, dato atto dell’infruttuosità del primo tentativo, procedeva ad ulteriore avviso di vendita, con base d’asta pari ad € 320.000, con scadenza il 7 gennaio 2021 e termine all’8 marzo 2021 per il subentro nella concessione demaniale da parte dell’aggiudicatario che avesse subordinato l’acquisto all’ottenimento della stessa.

11. Con ricorso ritualmente notificato e successivamente depositato dinnanzi al TAR Liguria, B e le altre due Società chiedevano l’annullamento, previa sospensione cautelare:

a) della nota Prot. 30 ottobre 2020.0028651.U;

b) se ed in quanto adottata, dell’autorizzazione al subingresso ex art. 46, cod. nav. di estremi sconosciuti rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure.

12. Officina Diesel s.r.l. e Savi s.r.l. rinunciavano successivamente al ricorso.

13. In data 29 gennaio 2021 la Società Gardella Gino s.r.l. interveniva ad adiuvandum.

14. In data 4 febbraio 2021 l’Autorità Portuale pubblicava l’istanza del 20 gennaio 2021 formulata dal Fallimento Leghe Leggere Campanella S.r.l. finalizzata al subentro in favore della Officine Meccaniche Navali Fonderie San Giorgio del Porto S.p.A., ex art. 46 cod. nav., della titolarità della concessione presso l'ambito demaniale del Distretto Industriale delle Riparazioni Navali del porto di Genova accordata con atto dell’8 settembre 1975 reg. 567 rep. 374.

15. In data 8 febbraio 2021 B comunicava all’Autorità di mantenere interesse all’istanza facendosi carico anche nelle parti rinunciate di Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l.

16. Con sentenza n. 132 del 20 febbraio 2021, il TAR Liguria ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato nel merito.

17. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta ed illegittima, B s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati “ I. ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, COMMA 6 COST.; VIOLAZIONE ART. 1, 41 C.P.A.; OMESSA PRONUNCIA SU PARTE DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. II. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C., OMESSA O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. ILLOGICITÀ ED ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. III. ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO PER ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE ED ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAGLI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA. IV. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112 CPC, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, COMMA 6 COST.; VIOLAZIONE ARTT. 1 E 41 C.P.A.; OMESSA PRONUNCIA SU PARTE DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. V. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112 CPC e TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. VI. ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C., VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, COMMA 6 COST.; VIOLAZIONE ARTT. 1 E 41 C.P.A.; OMESSA PRONUNCIA SUL

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