Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-07-28, n. 202206653
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 06653/2022REG.PROV.COLL.
N. 01947/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2016, proposto da
R M, rappresentata e difesa dall'avvocato V B, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Portici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I C e R R, con domicilio eletto presso lo studio Studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 3950/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti l’avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri per delega di V B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. 653/UT dell’8.2.2007, a firma del Dirigente del VI Settore, il Comune di Portici aveva rigettato l’istanza prot. n. 48761/4626/UT, del 29 settembre 1986, con cui la signora R M aveva chiesto una concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive realizzate in Portici, alla Via Paladino n. 43 (N.C.E.U. al Foglio 2 - particella 1703, sub da 1 a 10), consistenti in "un manufatto con struttura metallica e copertura in lamiera destinato a box auto, per complessivi 10 box e per una superficie di circa mq. 151,02".
A fondamento del diniego venivano poste le seguenti considerazioni:
- nel P.R.G. approvato con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 181 del 05.03.02 l'area in esame risultava vincolata a zona F - Aree Pubbliche a Standards - Zona F3 aree a verde pubblico;
- detta area ricadeva in zona R.U.A.: Recupero Urbanistico - Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani approvato con d.m. Beni e attività Culturali del 4 luglio 2002 e pubblicato sulla G.U. del 18 settembre 2002;
- l'art. 32 della legge 47/85, comma 2, lettera b) subordinava la suscettibilità di sanatoria per le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o spazi pubblici, alla condizione che non siano in contrasto con le previsioni di varianti di recupero di cui al capo terzo legge 47/85;
- non erano state adottate varianti di recupero con previsioni compatibili o comunque non in contrasto con le opere di cui si richiedeva il condono edilizio, e tale circostanza costituiva motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.
Nella motivazione del provvedimento veniva anche disattesa la tesi prospettata dalla signora M secondo la quale l’art. 32 della legge 47/85 non avrebbe potuto applicarsi nel caso di specie perché nel momento in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda di condono sull’area interessata non esisteva alcun vincolo ovvero che il condono doveva comunque ritenersi perfezionato per silenzio assenso essendo decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda. Sul punto il provvedimento asseriva che il termine dei 24 mesi per la formazione dell'ipotetico silenzio assenso avrebbe avuto decorrenza dalla data acquisizione del parere favorevole di cui all'art. 32 dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, parere che nella specie non risultava emesso.
2. La signora M ha impugnato dinanzi al Tar per la Campania il citato provvedimento prot. n. 653/UT dell’8.2.2007 sulla base dei seguenti motivi:
I) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 - Formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono - Carenza di potere in concreto.
Si sosteneva che, nella specie, si era formato il silenzio assenso sulla domanda di condono e che il condono non avrebbe potuto essere negato per un vincolo sorto successivamente al momento in cui l’istanza di condono doveva essere considerata completa. Nel caso in esame l'assenza di parere, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non aveva pregiudicato la formazione del silenzio assenso, condizionato dalla decorrenza del tempo richiesto dalla legge, ovvero 24 mesi, dal momento in cui la documentazione posta a supporto dell'istanza era stata esibita.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 1187/68 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 33 della l. n. 47/85 - Eccesso di potere per erroneità e falsità di presupposti - Intervenuta inefficacia del vincolo.
Si sosteneva che fosse venuto meno, per decorrenza dei termini, il vincolo a verde pubblico imposto dal P.R.G. di Portici.
3. Con sentenza n. 3950/2015 il Tar per la Campania, Sezione Terza, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- nella specie non si poteva considerare formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono;
- l’entrata in vigore di norme con cui vengono imposti vincoli paesaggistici, ambientali, ecc. di inedificabilità assoluta riguarda non solo opere