Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-22, n. 201805008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-22, n. 201805008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805008
Data del deposito : 22 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2018

N. 05008/2018REG.PROV.COLL.

N. 09541/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9541 del 2009, proposto dal signor C T, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 67;

contro

Comune di San Felice Circeo, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

V M, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste, n. 85;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I quater , n. 9227 del 23 settembre 2009, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione di una struttura in legno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor V M;

Vista la memoria difensiva dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il consigliere G S e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Abbamonte, su delega di Lamberti, e Zanetti, su delega di Ajello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione I quater , il signor C T ha impugnato i seguenti atti:

a) il provvedimento n. 145 del 19/09/2005 a firma del Responsabile del settore urbanistico del Comune di San Felice Circeo che ingiungeva, al signor C T nella veste di proprietario, la demolizione di “ una struttura in legno di mq. 40 circa avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati ” realizzata sul terrazzo della sua abitazione (si badi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico);

b) il previo verbale di sopraluogo del Comando dei VV.UU. del 27 luglio 2005.

2. Il signor T ha dedotto, nel contestare la legittimità di detti atti, la irrilevanza urbanistica delle opere, trattandosi di pergolato, e la mancata instaurazione del previo contraddittorio.

3. Con l’impugnata sentenza – n. 9227 del 23 settembre 2009 – il Tribunale ha così deciso:

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum del signor M Vittorio (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto coperto dal giudicato);

- ha respinto il ricorso;

- ha compensato le spese di lite con l’interventore.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:

- il sig. M ha rappresentato di essere proprietario del piano terra del manufatto interessato dalle opere abusive contestate, circostanza questa confermata dalla instaurazione di un giudizio civile concernente proprio il posizionamento della struttura in contestazione;

- l’intervento necessita del rilascio di permesso di costruire, trattandosi “ di una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste” (pari a circa mq. 40), nonché priva – per quanto è dato rilevare - di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, la quale – in quanto tale – non può che essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01 ”;

- non rileva la circostanza che l’opera sia stata realizzata dal precedente proprietario attesa la “ natura permanente e reale ” dell’illecito edilizio e della conseguente sanzione demolitoria;

- è inidoneo il vizio procedimentale prospettato a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto “ non emergono ragioni cui sia riconducibile un diverso contenuto del provvedimento impugnato ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor T ha interposto appello, ritualmente notificato il 17 novembre 2009 e depositato il 27 novembre 2009, articolando tre motivi di gravame (pagine 2-9) nei termini di seguito sintetizzati:

I) il provvedimento di demolizione è affetto da causa di sopravvenuta inefficacia in quanto le opere contestate sono oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita;

II) l’ordinanza impugnata in primo grado andava preceduta dalla comunicazione dell’avvio del

procedimento in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell'effettuato sopraluogo e dell'acquisto della proprietà.

III) il Tribunale non ha considerato che l’intervento è costituito dalla installazione di una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati, come tale non meritevole della sanzione demolitoria.

6. In data 21 dicembre 2009, si è costituito il signor M Vittorio al fine di resistere evidenziando, inter alia , l’estraneità della valorizzata istanza di condono rispetto alle opere oggetto di demolizione.

7. All'udienza pubblica del 21 giugno 2018, dopo che le parti hanno presentato ulteriori difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.

8. L’appello non merita accoglimento.

8.1. Osserva preliminarmente il Collegio che sono inammissibili le censure nuove articolate, addirittura in memoria, nel corso del giudizio d’appello nonché i documenti nuovi (nella specie depositati il 10 maggio 2018), siccome in violazione del divieto sancito dall’art. 104, commi 1 e 2, c.p.a.

8.2. Il primo motivo d’appello, col quale si lamenta la sopravvenuta inefficacia dell’ordine demolitorio, si palesa inammissibile proprio perché, non essendo stato articolato in primo grado, risulta proposto in violazione del divieto dei nova in appello.

8.3. Infondato è il secondo motivo articolato dall’appellante, col quale si deducono i vizi del difetto di motivazione e della obliterazione delle garanzie procedimentali. Come infatti ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9;
successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595 nonché Cons. Stato n. 2799 del 2018), “ l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione ”.

8.4. Infondato è anche il terzo motivo d’appello, col quale si lamentano il difetto di legittimazione e la irrilevanza urbanistica dell’opera.

8.4.1. Per il primo versante della critica sollevata dall’appellante, vale ancora una volta l’insegnamento giurisprudenziale - confermato di recente dalla menzionata Plenaria 17 ottobre 2017, n.

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