Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-05-22, n. 201501552
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Numero 01552/2015 e data 22/05/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 aprile 2014 e del 22 aprile 2015
NUMERO AFFARE 00492/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità;
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il personale civile) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Visto il parere interlocutorio reso nella Adunanza del-OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente S S;
Premesso e considerato:
La ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, contesta il giudizio negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sotto il profilo di una inadeguata valutazione delle condizioni di espletamento dell'attività lavorativa che, a suo dire, hanno avuto un ruolo predominante nel determinismo della patologia. Fondata ed assorbente, a giudizio della Sezione, è la questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata d'ufficio sul rilievo che, trattandosi di materia attinente a rapporto di pubblico impiego privatizzato, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non è, pertanto, proponibile con ricorso straordinario, in quanto ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, del D. Lgs. 7 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”. Tale norma è sicuramente applicabile all’impugnativa in esame, proposta in data successiva al -OMISSIS-e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore (-OMISSIS-) del richiamato decreto legislativo. A nulla rileva, a tal fine, che il decreto impugnato sia stato notificato in data anteriore all’entrata in vigore della indicata norma, dovendosi solo accertare se sussistesse o meno al momento della prestazione del gravame, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia sottesa all’impugnativa straordinaria. Nel caso concreto, la controversia apparteneva effettivamente alla giurisdizione del giudice ordinario, al momento della presentazione del ricorso straordinario che, per quanto si è detto, è inammissibile.
Non può tuttavia non rilevarsi che in calce all'atto impugnato era stata apposta la seguente ed in parte erronea avvertenza: "avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento stesso ovvero ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall' art. 65 del d. Lgs. n.165/01, nel termine previsto dal codice civile”.
Pertanto la ricorrente potrà riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario entro i termini di legge che debbono peraltro intendersi decorrere nuovamente dalla comunicazione della decisione del ricorso straordinario in esame.