Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-16, n. 202204945
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 04945/2022REG.PROV.COLL.
N. 10739/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10739 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- sezione staccata di -OMISSIS- (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione per l’insorgenza della patologia “ -OMISSIS- ” e conseguente risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa chiede la riforma della sentenza del TAR -OMISSIS---OMISSIS-, sezione prima, n. -OMISSIS- che ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione per l’insorgenza della patologia “ -OMISSIS- ” e conseguente risarcimento del danno.
1.1 Con ricorso in riassunzione dinanzi al TAR -OMISSIS-, a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il signor -OMISSIS- chiedeva l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione e il conseguente risarcimento dei danni subiti per l’insorgenza della patologia sopra indicata, in quanto asseritamente discendente dall’esposizione all’uranio impoverito nel corso di varie missioni internazionali a cui aveva partecipato, quale militare dell’esercito, in Kosovo (tre missioni tra il 1999 e il 2002 con l’incarico di esploratore blindo leggere) e in Polonia (una missione dal 6 maggio al 22 maggio 2003 con partecipazione a un intenso ciclo di esercitazioni a fuoco).
1.2 Il TAR adito disponeva una verificazione, affidandola al dipartimento di medicina legale dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, che escludeva il nesso causale tra la patologia e il servizio prestato. Il giudice di primo grado riteneva, tuttavia, provato il nesso di causalità sulla scorta del già avvenuto riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio con parere n. 60/2005 del Comitato di Verifica e accoglieva la richiesta di risarcimento del danno biologico, mentre respingeva quella di risarcimento del danno esistenziale e alla vita di relazione per difetto di prova e allegazione.
2. Con ricorso ritualmente notificato il Ministero della Difesa chiede la riforma della sentenza di primo grado per le seguenti ragioni: i ) i requisiti richiesti per l’attribuzione dell’indennizzo e quelli del risarcimento sono diversi, in quanto il primo si arresta ad una soglia di probabilità molto bassa (“ causalità ultradebole ”) e tende a favorire l’avente diritto a titolo indennitario soltanto per il fatto di aver prestato quel servizio e in quelle condizioni “particolari”, mentre il secondo impone all’attore/ricorrente l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e la patologia insorta secondo un criterio di probabilità qualificata (“ più probabile che non ”); ii ) fin dal 1999 l’amministrazione ha adottato tutte le cautele per tutelare il personale militare, fornendo opuscoli informativi, prevedendo l’impiego di sanzioni, anche di carattere penale, nei confronti del personale in servizio all’estero che non avesse rispettato le specifiche avvertenze impartite;a ciò si aggiunge che studi condotti in ambito nazionale e internazionale hanno escluso una vasta contaminazione da uranio impoverito nelle zone interessate e non hanno evidenziato un incremento significativo di patologie neoplasiche nei militari impiegati nelle zone di conflitto; iii ) il TAR ha del tutto disatteso l’esito della verificazione, ritenendo in maniera errata che non contenesse valutazioni specifiche del caso concreto; iv ) il TAR non ha applicato la compensatio lucri cum damno e non ha tenuto conto della già avvenuta elargizione a titolo indennitario a favore dei ricorrente della somma di euro 438.193,40 e della futura elargizione di euro 725.269,64 (con un’aspettativa di vita stimata in 75 anni), per un totale complessivo di euro 1.163.463,04, con conseguente insussistenza di ulteriori somme da corrispondere a titolo risarcitorio; v) la sentenza è nulla per difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria in capo alla p.a.
3. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, la parte appellata che: i ) la richiesta risarcitoria trova conferma negli stessi provvedimenti della p.a. di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall’odierno resistente; ii ) i fatti e la relativa valutazione in ordine all’incidenza sulla salute del sig. -OMISSIS- sono gli stessi sia per l’indennizzo che per il risarcimento; iii ) quanto allo scomputo dal risarcimento delle somme già erogate, il TAR, nel richiamare il principio della compensatio lucri cum damno , ha invitato il Ministero della Difesa a formulare, ex art. 34 c.p.a., una congrua offerta risarcitoria scomputando dall’ammontare complessivo da offrire gli importi già liquidati al militare ai predetti fini.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione accoglieva la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata.
5. All’udienza del 24 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
7. Questa Sezione ha chiarito che i presupposti alla base della speciale elargizione (ovvero dell’equo indennizzo) sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, quand’anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l’impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico.
7.1 Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui all’art. 1079 D.P.R. n. 90 del 2010 (o quella di cui al DPR 243/2006) non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia, mentre siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente a una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità. Ciò in quanto, in tale ipotesi, “ grava sull’assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l’effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario ” (Cons. Stato, sez. II 7 ottobre 2021 n. 6679; id. 9 agosto 2021 n. 5816;sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).
7.2 Poiché la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso L’art. 2087 c.c., inoltre, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge, o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cons. Stato sez. II, 9 ottobre 2020 n. 5995).
8. Nel caso di specie, il TAR, disattendendo gli esiti della verificazione, ha ritenuto dirimente, in punto di nesso di causalità, l’affermata dipendenza dell’infermità da causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica nell’adunanza n. 60/2005 del 23 febbraio 2005, confondendo i presupposti dell’indennizzo con quelli del risarcimento del danno.
8.1 Per contro, come sopra osservato, la natura meramente indennitaria dell’elargizione non esige la dimostrazione del nesso di causalità tra uranio impoverito e la patologia, ma si fonda sul mero riscontro di un’infermità insorta verosimilmente a causa di “ particolari condizioni ambientali ed operative ”. La previsione dell’indennizzo, infatti, non si incentra esclusivamente (né, a ben vedere, primariamente) sul profilo dell'esposizione ad uranio impoverito o ad altre nano particelle di metalli pesanti, ma intende concedere ad una platea ben delimitata di soggetti un beneficio monetario predeterminato in ragione della sottoposizione a gravose “ condizioni ambientali ed operative " e della conseguente contrazione di infermità (Cons Stato sez. II 5816/2021 cit.).
8.2 Diversamente dalla speciale elargizione, il risarcimento del danno non può prescindere dall’accertamento l’effettiva ricorrenza del nesso eziologico -e, quindi, la valenza patogenetica dell’esposizione –in base al criterio del “ più probabile che non ”.
8.3 Siffatto nesso eziologico, con specifico riferimento alla patologia da cui è affetto l’appellato, è stato escluso dal verificatore che ha ritenuto, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, che l’infermità è non causalmente riconducibile all’esposizione ad uranio impoverito.
8.4 A fronte di siffatti esiti istruttori, non sono condivisibili le opposte conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado che ha posto a fondamento della propria decisione il parere del Comitato di Verifica per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
9. L’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
10. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione di quelle di verificazione da porsi a carico della parte soccombente.