Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202108279
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2021
N. 08279/2021REG.PROV.COLL.
N. 08719/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8719 del 2013, proposto da:
Azienda Agricola Benatti Lino S.S., Azienda Agricola Borrini Claudio, Gian Antonio e Davide S.S, Azienda Agricola Sereni Rina e Corbelli Matteo S.S., Azienda Agricola Corradi Mattero, Azienda Agricola Lanfranchi Romeo, Giulio, Bruno e Guido S.S., Azienda Busabosco di Lazzarini Riccardo, Stefano e Fausto S.S, Azienda Agricola Madasi Andrea, Azienda Agricola Pachera Fausto, Fabio ed Alessandro s.s., Azienda Agricola Maldinario Castione di Saviola Maurizio, Davide e Simone s.s., Azienda Agricola Palazzone di Varotti Gianluca, Massimo e Stefano S.S. (già Varotti Nando, Luigi, Alberto, Gianluca M. e S. S.S), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Palmisano in Roma, Via Tevere, 46;
contro
Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo AIMA, ora AGEA, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ex Politiche Agricole e Forestali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter ) n. 3080/2013, resa tra le parti, non notificata, concernente la comunicazione AIMA di assegnazione dei QRI per le annate 2002/2003;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la Cons. L M;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021, l’avv. Fabrizio Tomaselli su delega dell’avv. Ester Ermondi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il contenzioso in esame concerne la comunicazione AIMA di assegnazione dei QRI per le annate 2002/2003.
Con il ricorso in primo grado R.G. 6710/2002 la parte appellante, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, ipotizzava una serie di violazioni di legge, nonché di normativa comunitaria, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di potere per rettifica dei dati in mancanza di previsione normativa e disparità di trattamento.
Il T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda Ter , dopo aver riassunto i vari motivi di ricorso, emetteva una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 104/2010 con cui, mediante richiamo per relationem a numerosi precedenti, respingeva il ricorso.
Avverso tale pronuncia la parte interpone appello lamentando, in via preliminare, la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza attorei e sui punti decisivi della controversia; lamenta inoltre il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205 con riferimento alla decisione del T.A.R di pronunciarsi con una sentenza in forma semplificata motivando mediante il rinvio a sentenze che avevano deciso questioni in parte differenti.
Quindi ripropone le censure formulate in primo grado.
1) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92 e n. 536/93 per determinazione retroattiva di QRI; eccesso di potere per mancata disapplicazione del D.L. 411/97 conv. in legge 5/98 (per contrasto con i Regg. CEE. N. 3950/92 del Consiglio e n. 536/93 della Commissione).
2) Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92, degli art. 2, 4 e 5 L. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 (mancata ridistribuzione del QGG e mancato aggiornamento dei QRI; comunicazione di QRI non definitivo oltre i termini; difetto di motivazione); eccesso di potere.
3) Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92 degli art. 2 e 5 L. 5/98 nonché degli artt. 3 e 7 L. 241/90 (per attribuzione di QRI ripartito in quota A e B per i produttori associati ed in unica quota per quelli non associati; mancata motivazione relativamente alla riduzione della quota B).
4) Illegittimità derivata per illegittimità del D.M 17 febbraio 1998 per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 L. 400/1998, e 2, comma 10, D.L. 411/97, conv. con modificazione nella legge 5/97 (allegati derivati dalla comunicazione AIMA del 17 febbraio 1998, quale atto presupposto).
5) Violazione degli art. 117 e 118 Cost. nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, riaffermato dalla Corte Costituzionale, in materia di controllo della produzione lattiero- casearia, con sentenza 520/95.
6) Profili di illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte e delle conseguenti determinazioni dell’AIMA oggetto del ricorso.
Inoltre lamenta la carenza assoluta di motivazione per mancato accoglimento delle istanze preliminari e istruttorie svolte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita l’amministrazione per resistere, con atto meramente di stile.
All’udienza del 2 dicembre 2021, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ opportuno premettere un sintetico inquadramento del sistema delle quote latte che, come è noto, è cessato il 1° Aprile 2015.
Con il termine quote – latte si suole far riferimento al sistema di contingentamento produttivo del sistema caseario il cui scopo era quello di ridurre lo squilibrio tra la domanda e l’offerta dello stesso. La Comunità Europea, con il Reg. 3950/92 (il quale prorogava il regime di prelievo supplementare già previsto dal regolamento CEE n. 865/84) e poi in seguito con i Reg. 1788/2003 e Reg. 1234/2007 (regolamenti che nel caso di specie però non rilevano), ripartiva il quantitativo globale garantito (QGG) di latte a ciascuno stato membro in quote individuali da assegnare ai produttori, il cd. QRI; il quale veniva aggiornato ogni anno prima dell’inizio del periodo di commercializzazione. Nel caso in cui lo stato membro avesse constatato il superamento del monte di quote assegnato dall’Unione Europa, si procedeva alla quantificazione del prelievo supplementare (pari al 115 %). Nel corso del periodo contingentale, lo stato membro aveva la possibilità di compensare i superamenti delle quote individuali restituendo i quantitativi di riferimento individuali, inutilizzati dai produttori che avevano esaurito le proprie quote, per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori.
2. Tanto chiarito, il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. In ordine alla scelta del giudice di primo grado di decidere la controversia con sentenza in