Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201500868
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Testo completo
N. 00868/2015REG.PROV.COLL.
N. 02971/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2971 del 2005, proposto dal Comune di Roma, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C S dell’ufficio avvocatura del Comune di Roma, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
la signora S M, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – Roma Sezione II bis n. 1721 del 24 febbraio 2004, resa tra le parti, concernente il trattamento economico - giuridico del rapporto di lavoro di una insegnante della scuola materna comunale, assunta a tempo determinato in qualità di supplente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il Consigliere Doris Durante;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II bis , con la sentenza n. 1721 del 24 febbraio 2004, accoglieva il ricorso n. 14792 del 2000 proposto dalla signora S M, insegnante supplente della scuola materna comunale, per l’accertamento del diritto alla:
a) percezione - in aggiunta al trattamento economico corrisposto - degli emolumenti previsti dall’articolo 16 della legge n. 1204 del 1971 e dell’indennità di cui all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2109 del codice civile;
b) attribuzione del punteggio per il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
e per la condanna del Comune al pagamento delle somme dovute in base ai predetti titoli per il servizio prestato a tutto il 1996 e nel 1997, antecedentemente all’adozione da parte del Comune di Roma del regolamento della scuola materna comunale del 1997, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
2.- Ad avviso del TAR, la signora S M, avendo prestato servizio in qualità di supplente nelle scuole materne di Roma, ininterrottamente, con rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovati alla scadenza, usufruendo dell’astensione obbligatoria per maternità, aveva diritto al trattamento economico di maternità e al riconoscimento a tutti gli effetti del periodo di astensione obbligatoria per maternità.
Il TAR riteneva, pertanto, fondata la domanda relativa alla indennità sostitutiva di ferie non godute, di ratei di tredicesima mensilità e di altri premi o mensilità eventualmente erogati alle insegnanti delle scuole materne comunali, rientrando tali voci tra le componenti economiche della retribuzione complessiva spettante alla