Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-12, n. 201505155

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-11-12, n. 201505155
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505155
Data del deposito : 12 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02577/2015 REG.RIC.

N. 05155/2015REG.PROV.COLL.

N. 02577/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2015, proposto da:
Camp Consorzio Autoscuola Mezzi Pesanti, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Antone, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Gruppo 3a di Bernacchi Paola &
C Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Boschetti, Roberto Alvisi, con domicilio eletto presso Francesco Bellini in Roma, Via dei Tre Orologi, 14/A;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00268/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti per il rilascio ed il rinnovo della carta di qualificazione di conducente


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna e di Gruppo 3a di Bernacchi Paola &
C Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Botto (su delega di D'Antone);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 268/2015 del 16-2-2015 il Tribunale Amministrativo per la Toscana ( Sezione Seconda) respingeva il ricorso proposto da C.A.M.P.- Consorzio Autoscuola Mezzi Pesanti per ottenere l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. 4249/Segr/DGT del 10 luglio 2014, con il quale era stato negato l’accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento amministrativo a carico del Gruppo 3 A di Bernacchi Paola e C. s.a.s. ed, in particolare, al provvedimento dirigenziale con cui quest’ultimo, per quanto conosciuto dal ricorrente, era stato diffidato a regolarizzare le gravi violazioni rilevate nell’ambito della formazione (corsi di primo rilascio e rinnovo) delle Carte di qualificazione del Conducente ed attinenti alle qualità professionali dei soggetti individuati quali docenti in tali corsi.

Il Consorzio ricorrente, invero, a seguito della rilevata mancata qualificazione professionale di un docente utilizzato nei corsi da esso tenuti (qualificazione falsamente attestata da quest’ultimo), aveva subito ingenti danni, quali l’annullamento di oltre 150 titoli di guida, l’invalidazione dei corsi C.Q.C. già svolti e la sanzione della sospensione dell’attività per tre mesi.

Avendo informalmente appreso che analoghe irregolarità erano state riscontrate a carico del predetto Gruppo 3 A, ma che lo stesso era stato dall’Amministrazione solamente diffidato alla regolarizzazione, aveva chiesto di poter visionare ed estrarre copia del provvedimento adottato nei confronti del gruppo 3 A.

Avvero la richiamata pronunzia giurisdizionale di rigetto il Consorzio ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’integrale riforma e, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata ed il Gruppo 3 A controinteressato, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla camera di Consiglio del 27-10-2015.

Con unico articolato motivo di appello il C.A.M.P. censura la sentenza di prime cure deducendone l’erroneità per difetto di motivazione, per travisamento dei fatti sulla avvenuta indicazione dell’interesse all’accesso sia nell’istanza del 18-6-2014, che nel ricorso di primo grado;
inoltre, per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 2 del dpr n. 184/2006, nonché per vizio della motivazione sulla idoneità dell’interesse vantato dal Consorzio a legittimare l’istanza di accesso agli atti.

Rileva al riguardo di essere titolare di un interesse qualificato ai sensi della normativa sopra citata, finalizzato alla tutela dei propri interessi legittimi in ordine alla conoscenza dei documenti indicati nell’istanza di accesso.

Evidenzia in proposito di avere già radicato dinanzi all’A.G.O. azione di risarcimento danni nei confronti del signor Biondo Raffaele, che aveva reso le dichiarazioni mendaci dalle quali era originato l’annullamento dei rinnovi delle carte di qualificazione del conducente.

Aggiunge che dinanzi al TAR Toscana pende ricorso avverso uno dei molteplici provvedimenti di annullamento da parte del destinatario, giudizio nel quale esso Consorzio può ancora spiegare intervento.

Osserva, inoltre, che l’analisi del documento richiesto è necessaria ai fini della piena tutela giurisdizionale, “ non solo perché potrebbe manifestare una disparità di trattamento ma anche perché potrebbe costituire un elemento ulteriore di illegittimità degli annullamenti dei rinnovi delle patenti di guida rappresentando un elemento dirimente e di assoluta rilevanza nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Lucca, preceduto dal rilascio di una misura cautelare di sequestro conservativo ante causam, in danno del signor Biondo Raffaele ”.

Richiama, quindi, l’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, il quale consente sempre l’accesso per finalità difensive, sottolineando che il fine dell’istanza non è mai stato quello di porre in essere una indagine comparativa tra il procedimento instaurato a suo carico e quello posto in essere nei confronti del controinteressato Gruppo 3 A ed assumendo che l’interesse vantato è serio, effettivo, autonomo e non riducibile a mera curiosità.

Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e debba essere respinto.

L’articolo 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 qualifica come “interessati”, e dunque come soggetti titolari del diritto di accesso, “tutti i soggetti privati …che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

La norma, dunque, richiede la necessità del collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata, di cui il privato è titolare, ed il documento del quale è richiesto l’accesso.

Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che l’atto del quale è richiesta l’ostensione (“copia del provvedimento dirigenziale notificato nei primi mesi del 2014 al Gruppo 3 A di Bernacchi Paola ed inerente presunte gravi irregolarità rilevate nell’ambito della formazione-corsi di primo rilascio e rinnovo- delle carte di qualificazione del conducente, attinenti a qualità professionali di coloro che svolgevano attività di docenza in tali corsi. Provvedimento con il quale, per quanto di conoscenza, il destinatario è stato diffidato a regolarizzare le contestate violazioni ai sensi del d.m. 16-10-2009, a differenza di quanto occorso al Consorziop C.A.M.P. pur nella assoluta identità di situazioni soggettive”) non riguarda affatto la posizione del Consorzio appellante né il procedimento instaurato a suo carico, né può dirsi che lo stesso abbia avuto una qualche influenza e rilevanza sulle determinazioni nei suoi confronti assunte dall’Amministrazione.

Non vi è, dunque, sotto tale profilo, alcun collegamento diretto tra la posizione giuridica dell’appellante e l’atto richiesto.

Vi è, poi, da esaminare se al riguardo possa esservi un collegamento di tipo indiretto, validamente sorretto, in particolare, dalle finalità di tutela giurisdizionale che il Consorzio richiama nei propri atti difensivi.

Ritiene il Collegio che anche a tale quesito debba darsi risposta negativa.

Quanto al procedimento giurisdizionale instaurato dinanzi al Giudice Ordinario nei confronti del signor Biondo Raffaele (soggetto utilizzato dal Consorzio nei propri corsi, le cui false dichiarazioni in ordine al possesso dei necessari requisiti professionali avevano determinato l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei propri confronti ), va evidenziata ictu oculi la irrilevanza del documento richiesto a sostegno dell’azione di risarcimento danni, atteso che l’atto richiesto neppure riguarda tale soggetto e che comunque il documento (attenendo ad altro procedimento amministrativo ed altri soggetti) non influisce su eventuali responsabilità del signor Biondo verso il Consorzio.

Con riferimento, poi, al richiamato giudizio, da altri instaurato presso il TAR Toscana, avverso uno dei provvedimenti di annullamento adottati (in relazione al quale si afferma che il Consorzio ha ancora facoltà di intervenire), rileva la Sezione che allo stato il Consorzio non risulta parte di esso, né, in relazione alla potenziale qualifica di interventore, egli potrebbe ampliare il thema decidendum già delineato dal ricorso introduttivo, introducendo nuove ed ulteriori ragioni di illegittimità.

Analoghe considerazioni debbono svolgersi in ordine alla prospettata necessità del documento “ai fini della piena tutela giurisdizionale non solo perché potrebbe manifestare una disparità di trattamento ma anche perché potrebbe costituire un elemento ulteriore di illegittimità degli annullamenti dei rinnovi delle patenti di guida”.

Osserva, invero, la Sezione che, trattandosi di atto di procedimento instaurato nei confronti di altro soggetto e, dunque, che non lo riguarda direttamente, l’eventuale esistenza di un collegamento con la propria posizione giuridica e, dunque, la bontà della richiesta ai fini della tutela giurisdizionale potrebbero essere apprezzate solo ove la pretesa disparità di trattamento o l’illegittimità dei provvedimenti adottati nei propri confronti fossero in concreto già stati azionati in sede giurisdizionale dal Consorzio.

Poiché tanto non risulta essere avvenuto, non sussiste il collegamento richiesto dalla norma tra la posizione giuridica del privato ed il documento del quale si chiede l’ostensione.

Difetta, dunque, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’esistenza di “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”.

Né può – a giudizio del Collegio – essere utilmente invocata la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 24 della legge n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”.

Va, invero, considerato che tale disposizione è inserita nella norma che disciplina l’esclusione dal diritto di accesso, operando come eccezione alle relative ipotesi.

La sua operatività, peraltro, presuppone comunque, sulla base della norma generale contenuta nell’articolo 22, l’esistenza , quale condizione legittimante l’esercizio del diritto, del predetto “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, che nella specie – per le ragioni sopra esposte - non sussiste.

In conclusione, pertanto, l’appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del presente grado di giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia ed alle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

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