Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-20, n. 201601558

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-04-20, n. 201601558
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601558
Data del deposito : 20 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02954/2015 REG.RIC.

N. 01558/2016REG.PROV.COLL.

N. 02954/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2954 del 2015, proposto dalla società Femi s.r.l, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G A F, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

contro

M M, M V, M M, U R, quest’ultimo in qualità di legale rappresentante della società Evergreen s.r.l., tutti in proprio e quali componenti del “Consorzio Mezzacosta” rappresentati e difesi dagli avv.ti A C, Francesca Giuffre' e A M, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, Via dei Gracchi 39;

nei confronti di

Comune di Bologna, non costituitosi in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per l’ EMILIA-ROMAGNA - Sede di BOLOGNA- Sezione I, n. 1247 del 18 dicembre 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori M M, M V, M M, U R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Ferrerio e Giuffrè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – Sede di Bologna – ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per ottenere l’annullamento della denuncia di inizio attività pg. 23755/09 del 4 febbraio 2009, volta all'esecuzione di n. 6 autorimesse interrate e n. 10 posti auto all'aperto in Via Mezzacosta 4, Bologna;
del parere idraulico del 19 novembre 2008, n. 0277630, del Servizio tecnico bacino Reno, presso la Regione Emilia Romagna;
dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi degli ticoli 146 e 159 del d.lgvo n. 42 del 22 gennaio 2004, dal Comune di Bologna del 21 aprile 2009 (nonché el parere della Commissione integrata reso nella seduta del 26 marzo 2009, in esso richiamato);
del progetto antisismico pg. n. 167628/2009;
della domanda pg. n. 23728/2009 e del permesso di costruire richiamato nella dichiarazione di conformità urbanistica, pg. 132585 del 30 luglio 2004 (per altro già annullato con provvedimento del Comune di Bologna, pg n. 189067/2008, del 24 luglio 2008);
dell' art. 96 del regolamento urbanistico edilizio del Comune di Bologna approvato con delibera n. 137 del 20.4.2009;
gli originari ricorrenti avevano altresì chiesto l’accertamento della non conformità agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi delle opere realizzate o da realizzare oggetto della denuncia di inizio attività pg. 23755/09 del 4 febbraio 2009 e la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’avvenuta realizzazione dei lavori.

2. In punto di fatto lgli originari ricorrenti avevano fatto presente di essere residenti in via Mezzacosta in Bologna e che in un’area, in prossimità della loro abitazione, un tempo caratterizzata dalla presenza di numerosi alberi ad alto fusto, erano state realizzate delle autorimesse interrate e dei posti auto all’aperto.

In data 30 luglio 2004, il precedente permesso di costruzione rilasciato alla contro interessata Femi s.r.l., realizzatrice dell’intervento edilizio in contestazione, era stato annullato dal Comune di Bologna (atto del 24 luglio 2008), ed era pendente un ricorso innanzi al Tar, proposto dagli interessati, mentre il provvedimento di annullamento del Comune era stato impugnato dalla società controinteressata con separato ricorso.

In data 4 febbraio 2009 la società controinteressata (odierna appellante Femi), aveva depositato una D.I.A. p.g. 23755, successivamente all’adozione del nuovo RUE del Comune di Bologna, da parte del consiglio comunale avvenuta con deliberazione n. 27 del 21 gennaio 2009.

2.1. Era stata quindi impugnato la suddetta D.I.A. con la contestuale proposizione di un’azione di accertamento della non conformità delle opere da realizzare sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere.

2.2. La società odierna appellante aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità, e comunque la reiezione del ricorso di primo grado.

3. Il Tar ha scrutinato e respinto le eccezioni pregiudiziali, deducendo che:

a) l’ eccezione di inammissibilità dell’impugnativa del parere reso dal servizio tecnico bacino Reno della regione Emilia-Romagna ( per non essere stato notificato il ricorso alla regione stessa) doveva essere disattesa trattandosi di mero atto endoprocedimentale che non avrebbe dovuto neppure essere impugnato riflettendosi i suoi eventuali vizi, in cause d’illegittimità derivata dei titoli edilizi rilasciati;

b) era da escludersi la dedotta tardività dell’impugnativa (non essendo stata fornita la prova di alcuna antecedente conoscenza degli atti impugnati da parte dei ricorrenti, dovendosi a tal fine reputare irrilevante la data di sottoscrizione dell’istanza di accesso agli atti presentata da uno solo degli originarii ricorrenti);

c) quanto alla asserita improcedibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse, per avere l’interessato presentato una DIA in variante ( tra l’altro dichiarata inefficace dal comune), il T.a.r. ha osservato che la detta Dia, proprio perché dichiarata inefficace dal comune, comportava che il titolo edilizio alla base dell’intervento era (solo) quello oggetto della impugnativa, in quanto la DIA in variante non poteva che riguardare quelle parti dell’intervento edilizio diverse da quelle oggetto della DIA contestata con la impugnativa;

d) anche la eccezione di improcedibilità del ricorso per non avere gli interessati impugnato la SCIA a sanatoria P.G. del 18047 del 22/1/2014 presentata dalla società controinteressata, doveva essere per più ragioni disattesa:

I) da un canto, infatti, quest’ultima non poteva che riguardare gli aspetti dell’intervento realizzati in difformità rispetto al titolo originario;

II) per altro verso, la difesa del comune stesso aveva comunicato di avere disposto l’inefficacia della suddetta SCIA a sanatoria per le opere realizzate in difformità da quanto assentito: una eventuale impugnativa di un titolo inefficace sarebbe stata inammissibile.

3.1. Quanto alle censure di merito, la sentenza impugnata:

a) ha riconosciuto la fondatezza del motivo (prima censura) dedotto con riferimento alla violazione degli articoli 60 e 94 del RUE del comune di Bologna incentrato sulla tesi per cui per l’intervento edilizio in parola non era possibile utilizzare il titolo abilitativo della DIA essendo a tal fine necessario un permesso di costruzione (e, quindi, il rispetto del relativo iter procedimentale culminante con l’adozione di un provvedimento esplicito);
ciò, in quanto era incontroverso che l’intervento edilizio realizzato dalla società controinteressata rientrava in un’area classificata tra i Quartieri Giardino del comune di Bologna di cui all’articolo 60 del RUE (nella stessa dichiarazione di conformità urbanistico edilizia sottoscritta dal tecnico progettista era stato precisato che si trattava di un ambito “quartieri giardino”);il richiamato articolo 60 del RUE definiva i cosiddetti “Ambiti storici” quali “le zone costituite dall’insieme dei tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e la stratificazione dei processi di loro formazione sia nella rete stradale che negli spazi edificati, sia nel perimetro edilizio che negli altri elementi dello spazio costruito. In relazione ai diversi principi si distinguono i seguenti ambiti: - nucleo di antica formazione;
- quartieri giardino;-tessuti compatti”;
il RUE di Bologna, pertanto, testualmente inseriva i “quartieri giardino” tra i cosiddetti “ambiti storici”;.

l’articolo 94 del RUE, lettera l), disponeva che dovevano essere soggetti a DIA la realizzazione di pertinenze completamente interrate, comprensive dei parcheggi pertinenziali ai sensi della legge 122/1989, “con esclusione degli immobili all’interno degli ambiti storici”;

i parcheggi pertinenziali oggetto del contendere, quindi, in quanto situati in un “quartiere giardino “, che costituiva un ambito storico, non potevano essere realizzati con DIA sussistendo un puntuale contrasto con la suddetta previsione del RUE;

b) ha sostenuto che per effetto dell’articolo 57 della legge regionale 6/2009, di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1°, della legge regionale n. 20 del 2000, tale norma avrebbe dovuto trovare immediata applicazione e rispetto, in base al principio per cui le misure di salvaguardia operano immediatamente a seguito dell’adozione di ciascuno dei piani (PSC, RUE o POC) di cui si compone la strumentazione urbanistica;

c) ha rilevato che, conseguentemente, l’intervento avrebbe dovuto rispettare sia il PRG vigente sia il RUE adottato dal comune antecedentemente alla presentazione della DIA;

d) ha evidenziato che neppure si poteva ritenere irrilevante (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del comune) l’adozione di un titolo edilizio piuttosto che un altro, non essendo intercambiabile l’istituto della DIA con quello del permesso di costruzione, essendo ben diverso il contenuto del potere esercitato dall’amministrazione ed i termini per il loro esercizio, anche in via di autotutela;

e) ha respinto la domanda risarcitoria in quanto priva di alcuna prova sull’ an, e sul quantum con riferimento alla dedotta diminuzione di valore degli immobili di parte appellata (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

4. La originaria parte controinteressata, rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.

Ripercorso (pagg.

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