Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2018-01-16, n. 201800209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2018-01-16, n. 201800209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800209
Data del deposito : 16 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2018

N. 05341/2013 REG.RIC.

N. 00209/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05341/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5341 del 2013, proposto da:


Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Pernazza in Roma, via Nizza, 53;


contro

L F, N A, G G, nella qualità di legale rappresentante di Guarino Immobiliare, Gaetano D'Onofrio, N D S, N M, A M, S T, R S e V C nella qualità di curatore del minore Gaetano Marco D’Onofrio, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con cui elettivamente domiciliano in Roma, via Sistina, 121;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO, SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 271 del 2013, resa tra le parti, che ha annullato l’ordinanza del Comune di Gaeta n. 24 del 26 gennaio 2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Marciano, su delega dell’avv. Malinconico, e Perla;


1. Il Comune di Gaeta, con ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2012, in relazione all’area industriale ex AVIR, ha disposto nei confronti di una serie di destinatari, tra cui gli odierni appellati, la sospensione dei lavori in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere eseguite, così come previsto dall’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 23 della l.r. n. 15 del 2008.

L’amministrazione comunale ha altresì avvisato i destinatari che, trascorsi novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune.

Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza n. 271 del 2013, ha annullato detta ordinanza, nella parte in cui ha ad oggetto i ricorrenti in primo grado.

Il Comune di Gaeta ha proposto appello verso detta sentenza, articolando i seguenti mezzi di impugnazione:

Errore del primo Giudice nel ritenere l’insussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo.

In seguito alla chiusura dello stabilimento vetreria AVIR nel 1984 non sarebbe mai avvenuta alcuna modifica delle norme di programmazione edilizia ed urbanistica contenute nel PRG del Comune di Gaeta;
l’ex vetreria AVIR si estende su una superficie di mq 25.576 e la destinazione urbanistica del complesso AVIR è attualmente quella prevista dal PRG, vale a dire in parte Zona Grande Industria e in parte zona B1.

L’amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 3 agosto 2012, rubricata “revoca della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 2009 – Individuazione dei criteri per la riqualificazione dell’area ex A.V.I.R. in variante al P.R.G.”, ha individuato i criteri per la futura adozione ed approvazione di una variante al PRG, indicando la destinazione a “Verde Pubblico, Sport e Servizi, creazione di parcheggi ed adeguate opere di urbanizzazione inerenti alla viabilità urbana e alla connettività con l’area destinata per i servizi sportivi, reperimento degli standard e degli spazi pubblici ed attività volte a favorire le funzioni turistico-ricettive quali alberghi e convegnistica”, stabilendo che “per la valenza urbanistica che ha l’area in questione di notevole estensione al centro del contesto urbanistico cittadino e a ridosso della spiaggia di Serapo non appare opportuno appesantire il già citato tessuto urbano esistente ripetendo nuovi volumi residenziali e mini appartamenti anche se in residence”.

L’amministrazione comunale, pertanto, avrebbe attestato l’incompatibilità – per carenza di standard – di volumi residenziali.

I numerosi frazionamenti, finalizzati alla divisione del terreno e all’alienazione dei lotti, sarebbero elementi sufficienti per configurare l’esistenza di una lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che il numero, le dimensioni dei lotti, la natura del terreno e la sua ubicazione costituirebbero elementi inequivoci e di per sé sufficienti a tal fine.

In altri termini, il frazionamento e l’asservimento all’area edificabile di porzioni di terreno ricadenti in zona Grande Industria, per le stesse dimensioni dei lotti, per il fatto che l’asservimento delle zone originariamente ricadenti nella zona Grande Industria sarebbe stato effettuato in maniera del tutto funzionale alla alienazione e alla costituzione di lotti alienabili, per la stessa alienazione avvenuta a seguito dei frazionamenti e degli asservimenti e, infine, per il venire meno della funzione unitaria dell’ex AVIR configurerebbero la lottizzazione abusiva.

L’asservimento di porzioni di terreno inserite all’interno della zona Grande Industria ai fabbricati siti nelle zone B costituirebbe un ulteriore indice della lottizzazione abusiva, atteso che, se nessuna norma del PRG vieta di per sé l’asservimento di aree a destinazione industriale a fabbricati a destinazione residenziale, tale elemento, unitamente alle numerosissime vendite ed ai previ frazionamenti, renderebbe ancora più palese l’esistenza dell’intento lottizzatorio.

L’amministrazione ha potuto accertare che, oltre ai frazionamenti effettuati successivamente alla cessazione dell’attività industriale e previamenete depositati al Comune dalla Gaim Srl, vi sarebbero stati altri frazionamenti catastali mai depositati al Comune ed effettuati in violazione dell’art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001.

Errore del primo giudice nel ritenere l’insussistenza della lottizzazione sotto il profilo soggettivo, in ragione della (erroneamente) ritenuta buona fede della parte privata.

Il TAR avrebbe riconosciuto l’esistenza di indizi tali da configurare la lottizzazione abusiva, ma, in concreto, non avrebbe ritenuto tali elementi sufficienti per far assurgere la responsabilità anche in capo agli odierni appellati.

Gli elementi indiziari, però, non dovrebbero essere presenti tutti in concorso, essendo sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.

Al fine della irrogazione del provvedimento sanzionatorio, inoltre, l’elemento soggettivo sarebbe del tutto irrilevante, atteso che la sanzione ha funzione ripristinatoria e deve essere necessariamente applicata a prescindere dalla buona fede.

In definitiva, l’amministrazione, nel momento in cui ravvisa l’esistenza della lottizzazione abusiva, deve emettere i relativi provvedimenti sanzionatori che assumono natura vincolata e non può omettere di provvedere solo sulla base di un giudizio di fatto della buona fede del soggetto proprietario al momento dell’emanazione del provvedimento..

La parte appellata si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica del 12 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’ordinanza del Comune di Gaeta n. 24 del 26 gennaio 2012 è stata adottata:

“rilevata l’attività che ha portato, attraverso numerosi frazionamenti catastali dell’area, alla creazione di n° 22 subalterni e alla vendita degli stessi in violazione del comma 5 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comportando lo smembramento dell’assetto proprietario dell’antico complesso industriale;

ritenuto:

- che tali frazionamenti, effettuati in assenza di specifica normativa urbanistica, in particolare delle previsioni dei pertinenti strumenti urbanistici, comprendendo fra questi anche eventuali strumenti attuativi presentati e non ancora licenziati dagli organi competenti, configurino una lottizzazione abusiva;

- che la divisione del terreno e l’alienazione dei lotti risultanti, che costituisce attività precedente a quella edificatoria ma ad essa finalizzata, sia di per sé lesiva del potere pubblico di programmazione del territorio compromettendo la potestà comunale ad effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche con gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge;

- che l’avvenuto asservimento di aree a destinazione industriale, distinte in catasto al foglio 34 p.lla 89 sub. 8-27-33 e 38, ad immobili ricadenti in zona B1 di completamento, ha determinato una trasformazione urbanistica, in assenza di normativa urbanistica attuativa vigente sull’area, nonché in contrasto con le norme di indirizzo di pianificazione dell’area, così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 15.12.2009”.

3. Il Collegio, ai fini del decidere, ritiene necessario acquisire in giudizio - con onere posto a carico della parte appellata ove nella sua disponibilità e, comunque, dell’amministrazione, la quale, ove non sia già ai propri atti, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento giurisdizionale, ad acquisire la documentazione presso il soggetto che la detiene - copia dell’intera documentazione relativa all’attività attraverso la quale è avvenuto il frazionamento catastale dell’area e sono stati creati n. 22 subalterni (ivi compresi gli atti notarili con cui sono state registrate le nuove unità) nonché, nei limiti della loro ostensibilità, copia del decreto di sequestro preventivo dell’area industriale ex AVIR disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, dell’ordinanza del Tribunale di Riesame che respinge la richiesta di revoca del sequestro (di cui è fatto cenno nel provvedimento annullato dal giudice di prime cure) e del relativo provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione (di cui è fatto cenno nell’atto di appello).

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