Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-30, n. 202105623
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 05623/2021REG.PROV.COLL.
N. 08350/2020 REG.RIC.
N. 08373/2020 REG.RIC.
N. 10103/2020 REG.RIC.
N. 01266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8350 del 2020, proposto da
Cinzia Galizia, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Simona Fanella non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2020, proposto da
Barbara Bianchi, Laura Bonvini, Giovanna Buttice', Maria Alfonsa Buttice', Carla Cappelli, Santino Castaoro, Giuseppina Cutillo, Grazia Ferrara, Laura Maria Ferrucci, Anna Maria Filpi, Laura Francavilla, Maria Rosaria Frau, Silvia Golinelli, Maria Rosaria Liturri, Ketty Malafronte, Nicoletta Manduci, Barbara Massolo, Rosaria Merro, Angela Tiziana Migliaccio, Giuseppina Lucia Milano, Laura Paterniani, Maria Pauri, Mascia Pellegrini, Flaviana Puddu, Sara Simeoni, Morena Simeoni, Antonio Valenzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 10103 del 2020, proposto da
Margherita Semeraro, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Simona Fanella non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2021, proposto da
Maria Grazia Bianco, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Romoli e Alessio Ducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mariangela Chiaromonte, Simona Russo non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) n. 09778/2020, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. F D L nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, svoltasi ai sensi dell'art.25 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti sono titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non considerato come titolo idoneo per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (per brevità, anche GAE) del personale docente, per effetto del d. m. 1 aprile 2014, n. 235, al quale hanno fatto seguito il d. m. 3 giugno 2015 n. 325, il d.m. 22 giugno 2016 n. 495 e il d.m. 12 giugno 2017 n. 400.
Per tale ragione, i ricorrenti hanno agito dinnanzi al Tar Lazio impugnando con ricorso principale e successivi motivi aggiunti:
- il DM n. 495/16 e il DM n. 400/17 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E., non prevedevano la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in un’eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che avevano conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002; nonché nella parte in cui, confermando le disposizioni contenute nel DM. n. 235/2014 già annullato da questa Sezione, non consentivano ai docenti in possesso di diploma magistrale l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- le note n. 16287 del 22 giugno 2016 e del 16 giugno 2017 del Ministero intimato, con cui i predetti decreti ministeriali venivano trasmessi per l’immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della riserva, non prevedevano analoga possibilità anche per coloro che non risultavano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, pur essendo in possesso di un idoneo titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o di titoli equiparati o equivalenti ex lege al diploma magistrale;
- tutti gli atti conseguenti, anche non conosciuti e/o connessi con i provvedimenti impugnati.
2. Il Tar per il Lazio - dopo avere emesso un decreto presidenziale n. 6163/2016 di accoglimento dell’istanza cautelare con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto, nonché dopo avere confermato detto decreto con ordinanza cautelare n. 8272 del 2016 - ha rigettato i motivi di ricorso.
In particolare, il primo giudice, richiamando quanto affermato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019, ha rilevato che:
- la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell’istanza di inserimento e, comunque, mediante l’impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007;
- il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non poteva ritenersi titolo idoneo all’insegnamento.
Una tale decisione, peraltro, non avrebbe potuto manifestare alcun contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimaneva di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non apparivano contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo.
Il Tar, inoltre, ha precisato che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non potevano ritenersi rivolti alla regolazione delle procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti.
3. La sentenza di prime cure è stata impugnata con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, articolati in plurimi motivi di doglianza.
4. Il Ministero intimato si costituito in giudizio in resistenza agli appelli.
5. La Sezione ha accolto le istanze cautelari articolate in appello con ordinanze nn. 6813/2020, 6839/2020 e 1133/2021. Le parti hanno pure argomentato a sostegno delle rispettive conclusioni con il deposito di memorie difensive e note di udienza.
6. Le cause sono state trattenute in decisione nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021.
7. Gli appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai fini di una loro decisione unitaria, nell’ambito del simultaneus processus , come imposto dall’art. 96, comma 1, c.p.a.
8. Preliminarmente, giova ricostruire il contenuto dei motivi di impugnazione proposti dalle parti.
8.1 Con l’appello n.r.g. 8350 del 2020 la Sig.ra Galizia ha censurato l’erroneità della sentenza gravata, in quanto:
- il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, oggetto di giudizio, continuava a fare espresso rinvio al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, già annullato in sede giurisdizionale con efficacia erga omnes , con la conseguenza che l’Amministrazione competente, già parte in causa dei giudizi definiti dalle precedenti sentenze di annullamento, avrebbe continuato ad eludere il disposto dell’autorità giudiziaria in violazione del principio di diritto in base al quale l’autorità amministrativa, già parte nel giudizio, rimane vincolata al giudicato, nel senso che la sua ulteriore attività deve conformarsi ad esso, pena la violazione e l’ elusione del giudicato; ne deriverebbe la nullità degli atti impugnati per elusione o violazione del giudicato, con conseguente diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002 di ottenere l'inserimento nelle GAE; in definitiva, essendo nullo il Decreto Ministeriale n. 495/2016, nella parte in cui richiamava un precedente decreto ministeriale già annullato in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto ritenersi illegittimo il diniego di ammissione nelle GAE dei diplomati magistrali “ non essendoci alcun atto ministeriale utile a frapporre il relativo diniego ” (pag. 9 appello);
- dovrebbe riconoscersi la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; la ratio dell’art. 1, comma 605, L. n. 296/06 sarebbe stata, infatti, quella di chiudere le graduatorie già permanenti, allo scopo di procedere all’ assunzione di tutti