Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202403431
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 03431/2024 REG.PROV.CAU.
N. 06504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor G G, rappresentato e difeso dagli avvocati E B e C Z, con domicilio eletto presso lo studio E B in Roma, via Po, 22;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 3331/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G G;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Vincenzina Maio dell'Avvocatura generale dello Stato per la l'Amministrazione appellante ed E B per la parte appellata;
Ritenuto che, allo stato, non può escludersi l’esistenza del fumus trattandosi di vicenda che presenta aspetti particolari in diritto che andranno esaminati in fase di merito;
Ritenuto, altresì, che non appare sussistere un significativo periculum in mora dal momento che l’Amministrazione si è limitata a segnalare l’impedimento ad impiegare l’appellato in una funzione diversa da quella oggetto delle denegata posizione di fuori ruolo senza segnalare la necessità di un impiego del funzionario in un preciso incarico già assegnato il cui mancato svolgimento determinerebbe una disfunzione sul piano del buon andamento del servizio;
Considerato che il giudizio di merito è stato fissato nel prossimo mese di gennaio cosicché la breve attesa della decisione del ricorso non appare costituire un significativo vulnus alle prerogative organizzative dell’Amministrazione;