Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301274

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301274
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301274
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 01274/2023REG.PROV.COLL.

N. 05256/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5256 del 2020, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’impugnazione del rigetto della istanza del 13 aprile 2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte appellante l’avvocato Stefano Monti, in sostituzione dell'avvocato G C P Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il signor -OMISSIS- militare in ferma volontaria prefissata quadriennale della Marina militare dal 2 maggio 2007 (volontario in ferma dal 28 marzo 2003 a seguito del servizio di leva e, successivamente volontario in ferma prefissata annuale), in rafferma biennale con il grado di sottocapo di 3^ classe, aveva partecipato al concorso per 1.600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai militari in ferma, indetto con decreto del 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 agosto 2010, risultando vincitore.

Pertanto, con nota della Direzione generale del personale militare del 28 giugno 2012, era stato invitato a presentarsi presso la Scuola Sottufficiali della Marina militare de -OMISSIS- in data 9 luglio 2012, per la frequenza del corso di formazione quale volontario in ferma prefissata quadriennale, con il grado di comune di 1^ classe, nella Marina militare, Corpo delle Capitanerie di Porto per il successivo passaggio alla Polizia di Stato.

Con la comunicazione del 6 luglio 2012, inviata alla Direzione generale del personale militare, il signor-OMISSIS-dichiarava di accettare la ferma quadriennale nel Corpo delle Capitanerie di Porto con decorrenza 9 luglio 2012 con il grado di comune di 1^ classe per la successiva immissione nei ruoli della Polizia di Stato.

Con la nota del 27 luglio 2012 dichiarava di rinunciare alla ferma quadriennale quale sottocapo di terza classe della Marina militare “ per l’assunzione in servizio con altro grado nella medesima forza armata… o nelle forze di Polizia” con decorrenza 9 luglio 2012.

Il 9 settembre 2012 prendeva servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-

Con nota del 10 settembre 2012, tramessa tramite la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- chiedeva alla Direzione generale del personale militare di potere rinunciare alla ferma quadriennale nel Corpo delle Capitanerie di Porto per il successivo passaggio alla Polizia di Stato per restare VFP4 in rafferma biennale.

Con nota prot. n. M D GMIL1 3 2 0383824 del 17 ottobre 2012, la Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa respingeva tale richiesta, in quanto aveva già accettato la ferma quadriennale nel Corpo delle capitanerie di Porto, ai fini del successivo passaggio nella Polizia di Stato, rappresentando che l’eventuale rinuncia avrebbe dovuto essere avanzata al momento della comunicazione dell’ammissione alla ferma quadriennale (avvenuta con la nota del 28 giugno 2012).

Tale atto non è stato impugnato.

Il 30 maggio 2013 la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- accertava un periodo di inidoneità temporanea di sessanta giorni; il 29 luglio 2013 di ulteriori quaranta giorni; il 10 settembre 2013 di ulteriori 119 giorni con la diagnosi “ disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso in trattamento psicofarmacologico in fase di scompenso ”.

L’8 gennaio 2014 presso il Centro medico ospedaliero di -OMISSIS- è stata rilevata la non idoneità alla prosecuzione del servizio in ferma, con la diagnosi “ disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso in trattamento psicofarmacologico in fase di discreto compenso ” ed è stato proposto il proscioglimento dalla ferma volontaria quadriennale, in quanto “ non idoneo alla prosecuzione del servizio quale VFP4 proposto per il proscioglimento della ferma a mente dell’art. 14 comma 2 lettera b) del d.lgs. 215/2001 come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. 197/2005 ”.

Pertanto, con la nota del 9 gennaio 2014 veniva comunicato al sig.-OMISSIS-l’avvio del procedimento per il proscioglimento della ferma prefissata quadriennale per la perdita della idoneità psico fisica attitudinale richiesta per il reclutamento, procedimento nel quale non presentava osservazioni.

Con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del 27 gennaio 2014, n. 13, è stato prosciolto dalla ferma prefissata per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica-attitudinale richiesta per il reclutamento.

Tale decreto non è stato impugnato.

Successivamente, con istanza del 13 aprile 2016, a mezzo del proprio legale, chiedeva che fosse considerata valida la rinuncia alla incorporazione nel Corpo delle Capitanerie di Porto per il successivo passaggio alla Polizia di Stato e fosse, quindi, riammesso in servizio quale VFP 4 in rafferma biennale e poi in SPE, come i suoi colleghi arruolati in pari data, o in alternativa che fosse considerato nullo il provvedimento di proscioglimento e riammesso in servizio quale VFP4 nel Corpo delle capitanerie di Porto per il successivo transito alla Polizia di Stato.

A sostegno di tale richiesta deduceva che aveva chiesto di rinunciare alla ferma quadriennale nelle Capitanerie di Porto, in quanto aveva sofferto per la degradazione che aveva subito da Sottocapo di terza classe a Comune di prima classe; che tale sofferenza psicologica si era aggravata ed era sfociata in uno stato di angoscia, che gli aveva impedito di continuare il servizio militare, con lunghi periodo di assenza dal servizio; aveva poi dato luogo al giudizio di inidoneità, posto a base del decreto di proscioglimento. Deduceva, altresì, che tali atti non erano stati impugnati per il grave stato psicologico in cui versava.

Contestava, dunque, con tale istanza, il giudizio di inidoneità al servizio, sostenendo che non era stata accertata una inidoneità permanente ma una inidoneità temporanea, come sarebbe dimostrato dal recupero dello stato di salute, accertato da un proprio consulente tecnico medico. Sarebbe, quindi, carente il presupposto della inidoneità permanente per procedere al proscioglimento con conseguente nullità dei relativi atti.

Con nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale – II Reparto del 26 aprile 2016, prot. n. M_D GMIL REG2016 0267873, notificata a mezzo PEC in pari data, l’istanza è stata respinta, non essendo stati impugnati gli atti tempestivamente e non potendosi configurare nulli, essendo la nullità degli atti amministrativi tassativamente prevista dalla legge.

Con nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale – I Reparto del 17 maggio 2016, prot. n. M_D GMIL REG2016 0336648, notificata a mezzo PEC in pari data, tale ufficio ha confermato il diniego.

Avverso tali atti è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo

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