Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-03, n. 201903698
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Pubblicato il 03/06/2019
N. 03698/2019REG.PROV.COLL.
N. 02717/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2018, proposto dalla società Villa San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
nei confronti
Comune di Vitulazio, Immobiliare Cu.Bar. S.r.l. non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1255 del 2018;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati M F e A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Campania, l’odierna appellante, società Villa San Michele s.r.l., esponeva di essere proprietaria di un’area sita nel comune di Vitulazio (Caserta), ricompresa nell’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta.
In data 19 febbraio 2007, avendo interesse a realizzare un polo logistico nell’ambito della predetta area, depositava al competente CASI istanza ai fini del rilascio del prescritto nulla-osta, conseguito - a conclusione di un’iniziativa contenziosa, in seguito definita con atto transattivo - con deliberazione n. 201 del 22 luglio 2008 del CASI.
In data 21 novembre 2008, il Consorzio e la società ricorrente sottoscrivevano la convenzione regolante i relativi rapporti;la società ricorrente assumeva l’obbligo di concorrere alle spese per opere infrastrutturali eventualmente realizzate dal CASI con i propri mezzi.
Innanzi al TAR impugnava, nello specifico, il provvedimento con il quale il CASI aveva chiesto il pagamento dell’importo di € 5.371.243,65, in qualità di azienda già insediata negli agglomerati non ancora infrastrutturali.
Oggetto d’impugnazione era, tra gli atti presupposti, anche la delibera del Comitato direttivo del Consorzio n. 256 del 5 novembre 2015, con la quale era stato stabilito il pagamento di un contributo pari ad 8,32 €/mq oltre iva, a titolo di oneri infrastrutturali e spese generali ASI " per tutte le aziende insediate e da insediare nei suddetti Agglomerati ".
Chiedeva altresì l’accertamento – in sede di giurisdizione esclusiva – della non debenza della somma richiesta.
Nello specifico, deduceva:
1) nelle aree ricomprese negli agglomerati ASI non vi sarebbe obbligo per i privati di versare contributi a titolo di opere di urbanizzazione/Infrastrutturazione, le quali sono realizzate in virtù di appositi finanziamenti pubblici;
2) anche qualora la disciplina in materia preveda l’onere a carico dei privati, proprietari di aree ricomprese negli agglomerati ASI, di contribuire alla realizzazione di dette opere, l’importo richiesto non sarebbe stato comunque dovuto, in quanto la sottoscrizione della convenzione non avrebbe comportato alcun obbligo da parte della ricorrente di partecipare alla realizzazione delle suddette opere;
3) il CASI ad oggi non ha realizzato – tantomeno con mezzi propri – alcuna opera;in ogni caso l’eventuale quantificazione della quota spettante alla ricorrente avrebbe dovuto essere determinata in “relazione all’uso delle opere stesse” ovvero all’effettivo vantaggio derivante dalla realizzazione dell’opera;sennonché, dalla lettura degli atti impugnati, emergeva che il CASI aveva quantificato un’unica – elevatissima – quota (pari ad € 8,32 mq) per tutti i proprietari di aree ricompresi nell’agglomerato senza alcuna distinzione in merito all’uso delle opere stesse, laddove invece la convenzione, a dire della ricorrente, aveva subordinato la richiesta di pagamento alla preventiva realizzazione dell’opera ed in “relazione all’uso delle opere stesse”;sarebbe stato quindi inibito al CASI chiedere il pagamento di somme senza la preventiva realizzazione di dette opere;
4) il contributo richiesto aveva ad oggetto anche “spese generali ASI”, benché questa voce, a dire della ricorrente, non sia dovuta dai privati, posto che in applicazione dell’art. 5 legge regionale Campania n. 19/2003 le “spese correnti” ovvero quelle generali, sono oggetto di apposito contributo erogato dalla Regione, dallo Stato e da qualsiasi altro ente;
5) la quota richiesta, pari ad € 8,32 mq (di cui € 6,40 mq a titolo di oneri di infrastrutturazione e 30% a titolo di spese generali ASI), era mutuata dalla delibera n. 86 del 1° aprile 2009, avente ad oggetto il contributo infrastrutturazione per gli insediamenti negli agglomerati Aversa Nord, Volturno Nord, Caserta Ponteselice, San Nicola, San Marco, Marcianise, aree diverse e completamente urbanizzate;pertanto l’amministrazione avrebbe determinato e chiesto il contributo d’infrastrutturazione non sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di opere nell’agglomerato “Capua Nord”, all’interno del quale ricade l’area de qua , ma in virtù delle spese sostenute per la realizzazione di opere in altri e diversi agglomerati.
Dalla suddetta delibera emergeva altresì che una parte della quota di oneri di infrastrutturazione aveva ad oggetto il costo di aree verdi a servizio degli insediamenti, per le quali la ricorrente non sarebbe stata tenuta a versare detta quota;
6) il costo della realizzazione di dette opere, pari ad € 4.835.353.59 era inferiore al solo importo richiesto alla ricorrente;
7) il CASI avrebbe disatteso l’impegno, sancito in convenzione, di acquisire al prezzo di stima le aree – di proprietà della ricorrente – sulle quali realizzare dette opere;
8) non sarebbero stati chiari i criteri con i quali l’amministrazione aveva determinato la quota degli oneri a carico della ricorrente;
9) il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.
2. Nella resistenza del CASI, il TAR – prescindendo dalla preliminare eccezione di inammissibilità dell’impugnativa della delibera n. 256 del 2015 – respingeva il ricorso nel merito.
3. La sentenza è stata impugnata dalla società alla stregua delle censure che possono essere così sintetizzate.
I. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21.11. 2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Secondo l’appellante, i presupposti per poter chiedere il pagamento del contributo in esame sono l’intervenuta realizzazione delle opere infrastrutturali, l’aver anticipato il Consorzio i relativi costi, la ripartizione della spesa “anticipata” tra tutti gli assegnatari in base alla superficie dell’area, e tenendo conto anche dell’uso – ovvero dell’utilità – dell’opera da parte di ciascuno di essi;
II. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21.11.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Non sarebbe vero che l’ammontare dell’importo che ogni singola impresa è obbligata a versare è determinato a monte dal Consorzio ASI ed, in particolare, dal P.R.C., approvato con i D.P.C.M. del 16 gennaio 1968 e del 28 luglio 1970 e dalle successive delibere del Comitato Direttivo, con le quali è stato calcolato e aggiornato il costo a mq di dette opere.
Al riguardo, l’appellante richiama l’interpretazione della convenzione, così come sopra proposta, nonché il fatto che unitamente al titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato l’opificio di proprietà sono stati anche richiesti e pagati gli oneri di urbanizzazione;
III. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21.11. 2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Del tutto irrilevante sarebbe poi la circostanza, richiamata dal TAR, che il Consorzio abbia contratto un mutuo per la realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione inerenti il comparto Capua Nord, ove ricade il lotto di proprietà della ricorrente, di € 13.944.336,28, in quanto le suddette opere non sarebbero state ancora realizzate eccezion fatta per un piccolo tratto viario, oggetto di specifico finanziamento regionale (delibere n. 4639/2001 e n. 496 del 15 aprile 2005). Prova ne sarebbe altresì il fatto che il Consorzio non ha nemmeno proceduto all’acquisizione delle aree necessarie;
IV. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21.4. 2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
L’appellante ha poi riproposto il motivo con il quale veniva contestata la richiesta di pagamento nella parte in cui prevede una quota pari al 30% destinata a rimborso “spese generali ASI” (IV° motivo di ricorso). E ciò poiché in applicazione dell’art. 5 della L.R.C. n. 19/2013, le “spese correnti”, ovvero quelle generali, sono oggetto di apposito contributo erogato dalla Regione, dallo Stato e da qualsiasi altro Ente.
Il giudice di prime cure avrebbe poi trascurato anche il VII motivo del ricorso di primo grado, con il quale aveva fatto osservare che il Consorzio si è impegnato ad “ acquisire al prezzo di stima, definito dall’Ute di Caserta, le aree (di proprietà della ricorrente) sulle quali eventualmente dovessero ricadere opere infrastrutturali previste nei progetti di infrastrutture sopra citate ”.
Il suddetto obbligo è stato completamente disatteso dal CASI atteso che, nei provvedimenti impugnati, non vi è alcun riferimento alle suddette aree ovvero alla necessità per la p.a. di procedere alla relativa acquisizione mediante il pagamento del necessario rispettivo.
Il TAR ha poi trascurato anche l’VIII motivo del ricorso di primo grado con il quale aveva stigmatizzato il fatto che il Consorzio avesse previsto un regime di esenzione per gli insediamenti con superficie fino a 30.000 mq..
In presenza di insediamenti sostanzialmente analoghi, non sarebbe infatti dato comprendere perché mai il limite di esenzione debba essere pari a 30.000 mq e non alla superficie appena maggiore della ricorrente;peraltro, potrebbe essere il vero esattamente il contrario: in presenza, come nell’ipotesi della società appellante, di un unico insediamento di grandi dimensioni, il costo delle urbanizzazioni ad esso direttamente imputabile si ridurrebbe fortemente laddove invece, a suo dire, la realizzazione di piccoli insediamenti impone una infrastrutturazione in termini di viabilità , sottoservizi e pubblica illuminazione sicuramente maggiore;
V. Error in iudicando (artt. 4 e 5 l. della Regione Campania n. 19/2013, art. 3 della convenzione sottoscritta in data 21.4.2008, art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI della Provincia di Caserta, in relazione all’art. 42 Cost..) – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, illogicità, travisamento).
Nelle aree ricomprese negli agglomerati A.S.I. non vi sarebbe alcun obbligo per i privati di versare contributi a titolo di opere di urbanizzazione/infrastrutturazione.
Il Consorzio ha quindi riproposto la tesi principale svolta con il ricorso di primo grado secondo cui sia nel previgente (art. 144 D.P.R. 1523/67 - 49 e 50 D.P.R. 218/78-36 L. n. 317/91) che nell’attuale ordinamento giuridico (artt. 4 – 5 L.R.C. n. 19/2013), il Consorzio A.S.I. è titolare di competenza esclusiva a realizzare e gestire le opere di urbanizzazione ed i servizi dell’agglomerato.
E ciò, sulla base di appositi finanziamenti pubblici destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione di dette opere.
Nell’impianto originario l’art. 50 del Testo Unico n. 218/78 attribuiva ai Consorzi ASI il potere di costruzione e gestione delle opere infrastrutturali e gli allacciamenti generali al servizio dei nuclei industriali.
Tali opere, localizzate in conformità alle previsioni del P.T. ASI (artt. 51 e 52 T.U. 218/78), vennero finanziate, in origine, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.
Il regime di esenzione contributiva era connesso anche al carattere agevolato ed alle finalità perseguite dal T.U. 218/78, per lo sviluppo delle Regioni meridionali, in conformità alla normativa all’epoca vigente.
L’art. 36 della L. 317/91 ha segnato una evoluzione della materia, attribuendo ai Consorzi di Sviluppo Industriale, trasformati in Enti Pubblici Economici, una funzione di “recupero” degli agglomerati ASI, anche attraverso l’estensione della competenza ai “servizi” ed attività terziarie.
Nel contempo, tale normativa ha ribadito la competenza del CASI a realizzare e gestire le infrastrutture necessarie.
Successivamente, intervenuta la cessazione dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno (art. 1 l. n. 448/92);l’art. 11 del d.l. n. 244/95, ha conferito ultrattività all’art. 53 del T.U. 218/78 (ovvero alle norme che regolavano le procedure di insediamento negli agglomerati ASI) fino all’entrata in vigore delle norme regionali
Le leggi della Regione Campania n. 16/98 e n. 19/2013 (attualmente vigente) hanno integralmente recepito il previgente impianto ordinamentale, conservando il potere dei Consorzi ed estendendo gli interventi nei Piani A.S.I. a tutte le categorie produttive. Anche tale leggi avrebbero confermato il principio dell’esenzione contributiva in favore dei privati.
E ciò, sempre sulla base di appositi finanziamenti pubblici, ovvero confermando il principio dell’esenzione contributiva in favore dei privati.
In tal senso ha richiamato, in particolare l’art. 5 della l.r. n. 19/2013, il quale ha confermato che i mezzi finanziari dei Consorzi Asi sono determinati, tra gli altri, “ dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dall’Unione Europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali ”.
Ha poi sottolineato che, laddove il Consorzio obbligasse l’appellante a procedere al pagamento di un contributo per opere da realizzare con fondi pubblici verrebbe a conseguire un vantaggio economico, non dovuto, in aperta violazione dell’art. 2041 c.c. e dei principi generali in tema di indebito, oltre che in violazione della normativa di settore e delle relative finalità.
Nel caso in esame, nell’agglomerato A.S.I. “Capua Nord” - all’interno del quale ricade l’area di proprietà della ricorrente - le uniche opere di infrastrutturazione realizzate (o meglio, in corso di realizzazione) sono state finanziate dalla Regione Campania con delibere n. 4639/2001 e n. 496 del 15.04.2005.
Questi lavori sono stati sospesi dal 2008 e non sono ancora terminati.
Inoltre, come potrebbe evincersi dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 approvato dal C.A.S.I. con delibera n. 8 del 30 gennaio 2015, nell’ambito dell’agglomerato Capua Nord non è previsto alcun lavoro.
La società ha poi riproposto anche i motivi asseritamente non valutati dal TAR.
I) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Presupposto per la richiesta del contributo è l’intervenuta realizzazione delle opere infrastrutturali, con la ripartizione della relativa spesa;
II) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Il CASI ha quantificato un’unica – elevatissima – quota (pari ad € 8,32 mq) per tutti i proprietari di aree ricompresi nell’agglomerato senza alcuna distinzione in merito “all’uso delle opere stesse”,
III) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Ad ogni modo, i privati non sarebbero in alcun modo tenuti a contribuire alle “spese generali ASI”, poiché, ai sensi dell’art. 5 legge della l.r. n. 19/2003 le “spese correnti” sono oggetto di apposito contributo pubblico. Nello stesso senso depone anche lo Statuto del Consorzio A.S.I. della Provincia di Caserta ove, all’art. 4 rubricato “mezzi finanziari”, si prevede espressamente che per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, è costituito un apposito fondo alimentato dal contributo della Regione Campania e dai contributi annuali a carico di ciascun soggetto consorziato (Provincia di Caserta e Comuni ricompresi in detta provincia).
IV) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
La quota richiesta, pari ad € 8,32 mq (di cui € 6,40 mq a titolo di oneri di infrastrutturazione e 30% a titolo di spese generali ASI), è mutuata dalla delibera n. 86 del 1° aprile 2009, avente ad oggetto il contributo infrastrutturazione per gli insediamenti negli agglomerati Aversa Nord, Volturno Nord, Caserta Ponteselice, San Nicola, San Marco, Marcianise, aree diverse e completamente urbanizzate;pertanto l’amministrazione avrebbe determinato e chiesto il contributo d’infrastrutturazione non sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di opere nell’agglomerato “Capua Nord”, all’interno del quale ricade l’area de qua , ma in virtù delle spese sostenute per la realizzazione di opere in altri e diversi agglomerati. Dalla suddetta delibera emerge altresì che una parte della quota di oneri di infrastrutturazione avrebbe ad oggetto il costo di aree verdi a servizio degli insediamenti, per le quali la ricorrente non sarebbe tenuta a versare detta quota;
V) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Un altro proprietario di aree ricomprese nel medesimo agglomerato di Capua Nord, avendo ricevuto analoga richiesta di pagamento da parte del C.A.S.I., ha depositato apposita istanza di accesso agli atti con la quale ha chiesto, tra l’altro, copia degli “ atti comprovanti l’effettiva realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito del Comprensorio “Capua Nord ”.
In riscontro alla suddetta richiesta, il C.A.S.I. ha rilasciato copia della delibera n. 31 del 15 gennaio 2014, avente ad oggetto “ assetto generale e riqualificazione delle aree degli agglomerati Volturno nord e Capua nord – Infrastrutture stradali e idrauliche. Adeguamento ”.
Dalla lettura di detta delibera emerge che il quadro economico per la realizzazione di dette opere è pari ad € 4.835.353,59.
Il costo di realizzazione di dette opere, cioè, è inferiore al solo importo richiesto alla ricorrente (€ 5.371.243,65) la quale ovviamente non è l’unica proprietaria di aree ricomprese in detto agglomerato.
E ciò, a prescindere dai finanziamenti pubblici e dal necessario concorso di tutti gli enti aderenti al Consorzio.
VI) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
L’art. 3 della Convenzione prevede che la ricorrente, “ il cui stabilimento impegna un’area di mq. 33.484 si obbliga a versare le quote di sua pertinenza … proporzionali alla superficie dei lotti ”.
Nella richiesta di pagamento, invece, l’amministrazione ha calcolato l’importo – a suo dire, dovuto - moltiplicando la prevista aliquota pari ad € 8,32 €/mq non per i previsti mq 33.484, ma per ben mq 645.582,17.
Sotto altro profilo, qualsiasi eventuale diverso obbligo sarebbe chiaramente nullo per contrarietà a norme imperative, quali quelle in tema di agevolazione degli insediamenti industriali in zone ASI, e per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. ovvero, in alternativa, privo di qualsivoglia portata vincolante per il privato in quanto unilateralmente previsto dal Consorzio al di fuori dello schema contrattuale cui è riconducibile l’intervenuta convenzione;
VII) Violazione degli artt. 4 e 5 Legge regionale n. 19/2013;art. 3 Convenzione;art. 4 dello Statuto del CASI, in relazione all’art. 42 Cost.;eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria, illogicità, travisamento .
Non sarebbe dato comprendere le modalità attraverso cui il Consorzio è pervenuto ad una quota a titolo di oneri di infrastrutturazione e spese generali pari ad 8,32 €/mq.
Non è chiaro se la suddetta quota sia relativa ad opere già realizzate o ancora da realizzare, ovvero oggetto di finanziamenti pubblici o realizzate/da realizzare con mezzi propri del Consorzio.
Vien poi contestata la ragionevolezza di una soglia di esenzione nei limiti di 30.000 mq..
In particolare, la società mette in luce che - come nel suo caso, di un unico insediamento di grandi dimensioni - il costo delle urbanizzazioni ad esso direttamente imputabile si ridurrebbe fortemente (mentre, al contrario, la realizzazione di piccoli insediamenti imporrebbe una infrastrutturazione in termini di viabilità, sottoservizi e pubblica illuminazione sicuramente maggiore).
4. In data 9 maggio 2018 si è costituto, con atto di mera forma, il Consorzio ASI di Caserta.
Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza di discussione.
In data 11 marzo 2019, il Consorzio ha anzitutto dedotto che l’appellante non ha provveduto ad impugnare il capo dell’appellata sentenza in cui il TAR, seppure in via incidentale, ha rilevato la tardività dell’impugnativa delle delibere di Comitato Direttivo dell’ASI presupposte alla richiesta di pagamento degli oneri infrastrutturali (ovvero le più volte richiamate delibere n. 86/2009, n. 449/2010 e n. 256/2015).
Nel merito, ha comunque evidenziato che il potere impositivo esercitato trova legittimazione sia nella legislazione di settore (costituita, come visto, dalle LL.RR. n. 16/1998 e n. 19/2013 nonché dalle N.T.A. del Piano regolatore dell’ASI) sia nello scopo precipuo perseguito dal Consorzio medesimo, ovvero, come previsto nel relativo Statuto, di progettare, realizzare, gestire e manutenere le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione.
Ha in particolare richiamato l’art. 6, lett. c), della l.r. n. 16/1998, secondo il quale i Consorzi per lo sviluppo industriale, possono reperire i relativi mezzi finanziari, tra l’altro, “ dalla gestione delle opere e dalla prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi ”.
Tali contributi vengono, infatti, posti a carico delle imprese che intendono insediarsi nelle aree di sviluppo industriale ricomprese nell’ambito del piano regolatore del Consorzio, in proporzione all’estensione delle relative aree assegnate, sul logico presupposto che a beneficiare delle dette opere sono evidentemente tali imprese, nel cui interesse sono appunto realizzate allo scopo precipuo di consentirne l’insediamento nella zona di sviluppo industriale.
L’obbligo di contribuzione sorge sin dal momento di assegnazione dei relativi lotti e, comunque, prima della realizzazione delle infrastrutture (cfr. la relazione a firma dei dirigenti responsabili del Consorzio ASI, depositata agli atti del giudizio di I grado).
Il Consorzio ha altresì evidenziato che tali contributi sono gli unici che le imprese insediate nel comprensorio industriale ASI sono tenute a versare, non essendo obbligate anche al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai Comuni nel cui ambito ricadono i rispettivi lotti.
Ha poi ribadito che per la realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione inerenti il comparto Capua Nord ove ricade il lotto di proprietà della società - come meglio specificato nella relazione tecnica dell’8 settembre 2016 versata agli atti del giudizio di I grado – ha contratto un mutuo di € 13.944.336,28, beneficiando del contributo regionale per il solo 5%, pari all’importo di € 697.216,81 annuo, a parziale copertura della rata di ammortamento del detto mutuo, con obbligo di accollarsi la differenza tra la rata di ammortamento del 5% e quella praticata dal relativo istituto di credito mutuante (d.d. n. 105 del 20 luglio 2004 in atti);circostanza quest’ultima che peraltro smentisce per tabulas la tesi di controparte, su cui si fonda gran parte dell’avversa impugnativa, secondo la quale il Consorzio ASI, realizzando opere infrastrutturali unicamente sulla base di appositi finanziamenti pubblici e non anche con mezzi propri, non potrebbe richiedere per ciò solo alcun onere alle dette imprese a titolo di “anticipo” per la realizzazione delle opere infrastrutturali medesime.
Dalla citata relazione tecnica in atti, emerge inoltre che, nell’ambito del suddetto progetto inerente il Comparto Capua Nord, sono già state realizzate le seguenti infrastrutture:
- rete di urbanizzazione primaria (fognatura acque bianche e nere, rete elettrica, etc...);
- assetto idrogeologico e bonifica dell’area interessata con sistema di tubazioni interrate di drenaggio e costruzione canali a cielo aperto;
- nuovo asse viario stradale di collegamento tra la S.S. Appia e la S.P. n. 333.
Per la piena funzionalità delle dette opere il Consorzio ha provveduto ad approvare il progetto “ Assetto generale e riqualificazione delle aree degli agglomerati Volturno Nord e Capua nord ”,
La programmazione delle suddette opere è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche di cui alla delibera del Comitato Direttivo ASI n. 8/2015 (cfr. punto 10 dell’elenco) prodotta dalla stessa società odierna appellante nel giudizio di primo grado.
Inoltre, pur potendo richiedere il pagamento dei contributi in questione sin dall’atto di assegnazione del relativo suolo, ha, in ogni caso, provveduto a formalizzare tale richiesta solo dopo aver iniziato la realizzazione delle suddette opere infrastrutturali di cui l’odierna appellante già fruisce.
Ha poi precisato che come attestato anche dal TAR nella sentenza in esame, la superficie del lotto impegnato dalla Villa San Michele S.r.l. risulta pari, come riportato nella originaria delibera di assegnazione n. 201/2008 e dall’esame del relativo progetto, a mq 645.582,17
Inoltre, la richiesta di pagamento degli oneri infrastrutturali è – come sempre rilevato dal TAR – addirittura “ favorevole alla società ricorrente che, in relazione alla considerevole estensione del relativo lotto assegnato [che rappresenta il 50% dell’intero agglomerato industriale di riferimento], beneficia in misura superiore rispetto alle altre imprese assegnatarie di lotti meno ampi delle infrastrutture e dei servizi comuni realizzati dal Consorzio ASI ”.
Con riferimento, agli ulteriori motivi svolti nel ricorso introduttivo del giudizio erroneamente ritenuti assorbiti e/o non esaminati dal primo giudice nella appellata sentenza, e riproposti dalla società ha rinviato, “ per dovere di sinteticità ,” a quanto al riguardo controdedotto nel giudizio di primo grado nelle memorie difensive del 9.09.2016, del 17.11.2017 e del 28.11.2017.
In replica, la società appellante ha fatto anzitutto osservare che il TAR ha deciso il merito del ricorso prescindendo espressamente “ dall’eccepito profilo di inammissibilità o, meglio, irricevibilità del ricorso ”.
Ha poi contestato l’affermazione secondo cui il Consorzio avrebbe realizzato alcune opere di urbanizzazione con mezzi propri (rete di urbanizzazione primaria, assetto idrogeologico e bonifica, nuovo asse stradale).
L’area ASI di Capua Nord si estende su una superficie di 457 ettari sicché, attesa la vastità del comprensorio, non sarebbe possibile desumere dove siano state effettivamente realizzate le opere e, comunque, non è dimostrato che l’area ASI del Comune di Vitulazio, in cui ricade l’insediamento di Villa San Michele, sia effettivamente urbanizzata.
La prova dell’assenza di urbanizzazione dell’area industriale del Comparto Capua nord e più specificamente dell’area industriale del Comune di Vitulazio si rileva anche nella relazione illustrativa di Piano del PUC del Comune di Vitulazio in riferimento alle aree di sviluppo industriali del territorio comunale nell’ambito della quale si esplicita chiaramente l’insufficienza delle urbanizzazioni nelle aree ASI.
La società ha infine richiamato l’art. 21 della Relazione tecnica di accompagnamento al piano regolatore dell’ASI del maggio 1968, il quale prescrive che gli insediati debbano corrispondere quote condominiali annuali “ in base alla intensità di uso delle infrastrutture ”.
In altri termini, ogni insediamento dovrebbe corrispondere oneri infrastrutturali solo in proporzione all’utilizzo delle opere di urbanizzazione ad esso funzionali.
In data 9 aprile 2019, il Consorzio ha depositato una memoria, anche al fine di contestare l’ammissibilità del deposito della perizia tecnica, e dei documenti ad essa allegati, effettuato dalla società appellante in data 21 marzo 2019, unitamente alla memoria di replica.
Ad ogni modo ha fatto presente che le opere sino ad oggi realizzate nel comparto di Capua Nord interessano anche il territorio del Comune di Vitulazio, atteso che circa il 90% del territorio dell’agglomerato ASI ricade in tale Comune.
Al riguardo, ha contestualmente depositato una relazione tecnica in data 8 aprile 2019.
Ha infine precisato che le quote condominiali annuali che le imprese insediate sono chiamate a versare (come previsto dall’art. 6 della convenzione) riguardano la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d), della l.r. n. n. 16/98 e della l.r. n. 13/99, mentre gli oneri infrastrutturali sono disciplinati dall’art. 3 della convenzione e si riferiscono all’incidenza, per ogni metro quadrato assegnato, sia della percentuale di costo delle infrastrutture, per la parte non assistita da finanziamento pubblico e delle aree verdi a servizio degli insediamenti (per complessivi 6,40 €/mq), sia delle spese generali del Consorzio.
6. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell’11 aprile 2019.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità (parziale) del gravame.
Al riguardo, deve infatti convenirsi con la società appellante che il TAR ha esplicitamente assorbito l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnativa della delibera n. 256/2015 (cfr. il par.1 della parte in diritto), in ragione delle ritenuta infondatezza del ricorso nel merito.
Sicché il successivo apprezzamento di tardività delle censure contro le delibere relative alla quantificazione dei c.d. oneri infrastrutturali (formulato in via puramente incidentale al par.