Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-15, n. 201405150
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Testo completo
N. 05150/2014REG.PROV.COLL.
N. 01355/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1355/2013 RG, proposto dalla Azienda agricola Dordini Elena, Bernini Antonio & Marco s.s., corrente in Goito (MN), Azienda agricola Vighi Paolo Cristina & Baraldi Maria s.s., corrente in Medole (MN), Azienda agricola Tralli Maria Ida & Avanzini Anselmo s.s., corrente in Virgilio (MN), Azienda agricola Picchi Pluigi, Roberto & Gabriele s.s., corrente in Remello (BS) e Azienda agricola Rinascente di L R & F s.s., corrente in Curtatone (MN), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché dai sigg. Pluigi Leonotti e Silvano Sorio, quali titolari delle rispettive omonime aziende agricole, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso lo studio dell’avv. Palmisano,
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (già AIMA), in persona del Presidente pro tempore ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 5210/2012, resa tra le parti e concernente la determinazione del QRI per la commercializzazione del latte per le annate lattiere da 1995/96 a 1998/99 (quote latte);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 19 luglio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Ermondi e gli Avvocati dello Stato Tallarida e Natale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’Azienda agricola Dordini Elena, Bernini Antonio & Marco s.s., corrente in Goito (MN) e consorti assumono d’esser titolari di imprese che producono e commercializzano latte vaccino e, come tali, restano soggetti fin dal 1984 (o dalla data della costituzione di esse) al regime delle c.d. “quote-latte”.
Detta Società e consorti fanno presente altresì d’aver ricevuto, il 18 aprile 1998, le note con cui l’AIMA (ora, AGEA) effettuò nei loro riguardi la comunicazione ex art. 2, c. 5 del DL 1° dicembre 1997 n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 gennaio 1998 n. 5), relativa ai quantitativi di riferimento individuali assegnati – QRI ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei precedenti commi da 1 a 3. In particolare, tal Società e consorti rendono noto che l’AIMA assegnò loro pure i QRI per le annate lattiere dal 1995/96 al 1998/99.
Avverso tali statuizioni ed il presupposto DM 17 febbraio 1998 (recante le regole di accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle annate 1995/96 e 1996/97), detta Società e consorti insorsero innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 4570/98 RG. In particolare, dedussero, dopo una breve ricostruzione delle normative comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”: A) – l’illegittima assegnazione retroattiva delle QRI, operata in forza del citato art. 2, c. 5 (e peraltro meramente provvisoria), con ciò violando i regolamenti n. 3950/92/CEE e n. 536/92/CEE, nonché i principi comunitari di certezza del diritto, nonché l’eccesso di potere per mancata disapplicazione del DL 411/1997; B) – l’illegittima, immotivata e tardiva comunicazione di conferma dei QRI già a suo tempo definiti dall’AIMA (per l’annata 1994/95) e comunque in sé inattendibili, oltre che in violazione del regol. n. 3950/92/CEE e degli artt. 2, 4 e 5 del decreto n. 411 (che imposero di ridistribuire il QGG agli allevatori in base alle loro reali produzioni e di tener conto delle risultanze della Commissione governativa di indagine sulle “quote-latte”) e dell’obbligo di aggiornamento annuale dei QRI stessi; C) – l’illegittimità comunitaria del sistema nazionale di ripartizione dei QRI in quote A) e B), nonché l’immotivato e generalizzato drastico taglio della quota B), peraltro mai preannunciato agli interessati ai sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241; D) – l’illegittimità procedurale della approvazione del DM 17 febbraio 1998, presupposto alla nota AIMA impugnata e che, per la natura regolamentare di esso, si sarebbe dovuto emanare in base al procedimento ex art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400; E) – la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 520/1995 che, per la determinazione delle QRI da assegnare, aveva già sancito la necessità di acquisire il previo parere delle Regioni; F) – il quadro sintetico delle ragioni d’illegittimità della nota AIMA per illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa italiana in materia di “quote-latte”.
Con sentenza n. 5210 dell’8 giugno 2012, con riferimento a precedenti conformi, l’adito TAR ha respinto detto ricorso.
Appellano quindi detta Società e consorti, con il ricorso in epigrafe, censurando l’impugnata sentenza per tutti i capi e lamentandone in primo luogo la nullità per inadeguatezza nella specie della decisione con riferimento a precedenti conformi, oltre a dolersi che il TAR non abbia dato specifica risposta a tutte le questioni sollevate nei sei motivi del ricorso di primo grado. Parte appellante le ribadisce quindi in questa sede, in una con le istanze istruttorie non prese in esame dal TAR, pure segnalando, a conforto dei mezzi di gravame, le relazioni della Corte dei conti (sull’erroneità, l’indeterminatezza ed il ritardo nelle comunicazioni individuali dei QRI, malamente operate dalla UNALAT, dapprima e dal Consorzio per i controlli incrociati in agricoltura – CCIA, poi) e di vari organi di PG (circa l’inattendibilità complessiva dei dati della produzione lattiera nelle annate in questione). È dedotta altresì l’incompatibilità delle comunicazioni, attraverso i soli bollettini collettivi, con il principio di certezza di diritto, il cui fine è quello di permettere ai produttori di non eccedere i limiti del quantitativo globale garantito – QGG per ciascun Stato-membro. Sicché, per parte appellante, è mancata una comunicazione individuale e certa, prima dell’inizio di ciascuna delle annate lattiere considerate, se non a seguito dell’art. 2, c. 5 del DL 417/1997 che, però, replica i vizi e l’inattendibilità complessiva dei dati da cui tal comunicazione prese le mosse.
Parte appellante, anche sulla scorta della documentazione sopravvenuta, deduce poi che, nonostante la provvisorietà delle assegnazioni dei QRI e le svariate rettifiche di essi a partire dal 1999 in poi ed a tutto concedere, vi sarebbero evidenze nelle indagini di PG tali da far dubitare dell’esistenza stessa d’uno sforamento, da parte dell’Italia, del proprio QGG e, dunque, dello stesso presupposto imponibile per il prelievo supplementare, a causa dell’inattendibilità dei QRI per eccesso rispetto ai dati ricavabili sul patrimonio bovino.
Resistono nel presente giudizio le Amministrazioni statali intimate, concludendo per l’integrale rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Il TAR Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato la pretesa di parte appellante la quale contesta, integralmente e per singoli argomenti, l’illegittimità globale delle normativa italiana in materia di c.d. “quote-latte”, l’inattendibilità complessiva dei dati su cui l’AIMA (ora, AGEA) le ha calcolato il prelievo dovuto ed i QRI per le annate lattiere dal 1995/96 al 1998/99 e l’inapplicabilità a sé d’ogni prelievo supplementare per la sua produzione e commercializzazione di latte vaccino nelle annate medesime.
In via preliminare, osserva il Collegio come il sovrabbondante (e per lo più ripetitivo) atto d’appello lamenti la sintetica trattazione, da parte del TAR, delle questioni poste in primo grado, su cui nella prospettazione di parte appellante il Giudice di prime cure non si sarebbe soffermato con la dovuta attenzione.
Ora, fermo restando che l’oggetto del contendere è espressamente limitato a quanto si fece constare (e nella misura in cui ciò accadde) nel giudizio di prime cure o, meglio nel solo ricorso introduttivo, la trattazione delle tematiche poste a questo Giudice in entrambi i gradi di giudizio, come si vedrà meglio appresso, non è per niente né nuovo, né poco investigato. Non solo il TAR, ma anche questo Consiglio s’è occupato funditus di e ha pienamente risolto tutte le questioni de quibus , nel lungo tempo in cui queste ultime, dal 1998 ad oggi, son stati proposte, in tutte le possibili combinazioni argomentative. Sicché ictu oculi non pare né erronea in sé, né irragionevole per i principi di diritto che il TAR abbia inteso risolvere la presente controversia, come d’altronde prescrive l’art. 88, c. 2, lett. c), c.p.a., con «… concisa esposizione dei motivi… in diritto, con rinvio a precedenti cui intende conformarsi …».
Va così fin d’ora disattesa ogni questione di nullità della sentenza per il sol fatto riferimento ai due suoi citati (e fondamentali) precedenti, peraltro del tutto condivisi da questo Consiglio. Non dura tuttavia fatica il Collegio, a fronte d’una sì gran messe di argomenti sottoposti da parte appellante, riprendere in esame ab imis i sei motivi di primo grado. Tanto perché il loro rigetto nel merito esime il Collegio da ogni altra pedissequa o puntigliosa risposta alla pretesa azionata, per cui si procede integrando la trattazione dei sei motivi in questione con la reiezione delle corrispondenti doglianze d’appello.
Ciò posto, l’appello non può esser condiviso e va respinto per le ragioni di cui appresso.
2.1. – Per una più agevole comprensione della vicenda delle c.d. “quote-latte”, ma anche per dar atto della sostanziale correttezza, rebus sic stantibus , nell’assegnazione dei QRI e dei loro successivi aggiornamenti verso tutti e ciascun produttore italiano di latte vaccino, è d’obbligo una premessa di metodo, articolata secondo la scansione degli eventi che interessò la regolazione comunitaria della produzione lattiera in Italia. La normativa CEE prese le mosse dalla necessità d’introdurre tal precisa ed uniforme regolazione del mercato lattiero – caseario, al fine di garantire livelli adeguati di remunerazione dalla vendita del prodotto, specie a favore e nell'interesse dei produttori c.d. “marginali” e reputati più deboli.
Tralasciando le questioni sulla prima riforma di detto mercato, reputa opportuno il Collegio, poiché le relative vicende concernono la res controversa , rammentare la novella recata al regol. n. 804/68/CEE (art. 5-quater) dal regol. n. 856/84/CEE.
Non essendo fino a quel momento stato efficace il primo regime di prelievo, la novella istituì per un periodo di cinque anni un prelievo supplementare ad hoc . Questo era (ed è tuttora) un contributo, ossia una prestazione patrimoniale imposta, preordinata ad evitare distorsioni del mercato di riferimento (cfr., così, Cass, sez. un., 14 ottobre 2004 n. 20254; id., 13 aprile 2004 n. 7555) e non già una sanzione (o, vulgo , una “multa”), sui quantitativi di latte raccolto oltre il limite di garanzia fissato per la produzione dell'intera Comunità. Tale limite fu poi suddiviso per ogni singolo Stato – membro, con l'assegnazione ad ognuno di essi del proprio QGG, i periodi di produzione entro i quali verificare l'eventuale eccedenza (1° aprile/31 marzo), due formule alternative di prelievo (A e B, a seconda che quest’ultimo fosse dovuto dal produttore o dall'acquirente), nonché la fissazione dei QRI per ogni produttore e relative a ciascuna campagna lattiera, la somma dei quali non poteva che esser pari al QGG annuale dello Stato – membro.
La novella introdusse pure un sistema di compensazioni tra produzioni inferiori al QRI e quelle superiori inutilizzate, per cui il prelievo era (ed è, in linea di massima) dovuto solo sull'eccedenza risultante dall'effettuata compensazione, ma quest’ultimo tema esula dalla vicenda oggi in esame.
2.2. – In Italia, il sistema ex art. 5-quater del regol. n. 804/68/CEE iniziò a funzionare, come prese atto l’art.1, c. 3 della l. 10