Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-10-28, n. 202001668
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Testo completo
Numero 01668/2020 e data 28/10/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2020
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo.
Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 12582 del 18 dicembre 2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere interlocutorio n. 248/2020 del 29 gennaio 2020, con il quale la Sezione ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione;
vista la nota ministeriale n. 10273 dell’8 ottobre 2020;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
PREMESSO E CONSIDERATO.
1. Con nota del 18 dicembre 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l’espressione del parere previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lo schema di regolamento indicato in oggetto.
2. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo del codice del Terzo settore, il quale demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, il compito di definire, con decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del medesimo codice, i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore (le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso), di attività diverse da quelle di interesse generale.
In particolare, il codice del Terzo settore all’articolo 5 contiene l’elenco delle “ attività di interesse generale ” esercitabili in via esclusiva o principale da parte dei predetti enti e all’articolo 6 prevede la