Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-12, n. 202003737

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-12, n. 202003737
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003737
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2020

N. 03737/2020REG.PROV.COLL.

N. 04663/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4663 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C L, M C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 il consigliere G C;

Dato atto che per le parti nessuno è comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli attuali appellanti, dipendenti civili del Ministero della difesa in servizio presso il -OMISSIS- dello Stato maggiore, hanno agito innanzi al G.O. per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità operativa c.d. di “supercampagna”.

2. Con sentenza -OMISSIS-, resa nei confronti del Ministero della difesa, il Tribunale di Roma, I sez. lav., ha accolto la domanda degli attori e ne ha dichiarato il diritto a ricevere l’indennità in questione nonché il diritto al computo dell’indennità stessa nel trattamento di fine rapporto e nel trattamento pensionistico.

3. L’appello del Ministero della difesa è stato dichiarato improcedibile per ragioni processuali dalla Corte di appello di Roma, sez. lav., con sentenza -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza 5 maggio 2016, n. 9105.

4. Gli interessati hanno agito per l’esecuzione della sentenza cognitoria, passata in giudicato.

5. Con sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis :

a) ha dichiarato cessata la materia del contendere nei riguardi del Ministero della difesa che avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal giudicato, corrispondendo ai ricorrenti le somme dovute sino alla data del pensionamento e provvedendo agli adempimenti di propria competenza necessari per consentire all’I.N.P.S. il computo dell’indennità nel trattamento pensionistico e in quello di fine rapporto;

b) ha rigettato il ricorso nella parte relativa al preteso obbligo dell’I.N.P.S. a computare l’indennità nel trattamento previdenziale;

c) ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa al computo della medesima indennità nel trattamento pensionistico e declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, giudice esclusivo delle pensioni;

d) ha compensato fra le parti le spese di lite.

6. Ricostruito l’ambito soggetto e oggettivo del giudicato per chiarirne la portata nei confronti dell’Istituto previdenziale, rimasto estraneo al giudizio, il Tribunale territoriale ha ritenuto che dal semplice riconoscimento del diritto all’indennità di supercampagna non discenderebbe automaticamente la computabilità ai fini previdenziali e pensionistici, trattandosi di una questione giuridica complessa che avrebbe richiesto una qualificazione della natura giuridica dell’indennità in questione. Il relativo richiamo del punto nella decisione ottemperanda costituirebbe un semplice obiter dictum o un errore materiale in quanto nella motivazione non sarebbe rinvenibile alcun riferimento in merito.

7. Gli originari ricorrenti, nel frattempo tutti collocati a riposo per limiti di età, hanno interposto appello avverso la sentenza n. -OMISSIS-. Essi espongono che l’Istituto avrebbe adempiuto in parte al giudicato nei riguardi di taluno di loro provvedendo al riliquidazione del trattamento di fine rapporto e al pagamento degli arretrati della pensione;
in seguito avrebbe però chiesto la restituzione di quanto già erogato a titolo di T.F.S. avviando il recupero nei confronti di un solo dipendente.

8. Nel merito, essi sostengono che il primo giudice avrebbe erroneamente svilito la portata della sentenza cognitoria degradandone a mero obiter dictum una precisa statuizione.

9. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio senza svolgere effettive difese.

10. Gli appellanti hanno formulato istanza di fissazione dell’udienza illustrando i successivi sviluppi della situazione e contestando le procedure adottate dall’Istituto.

11. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2020, l’appello è stato chiamato e trattenuto decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

12. In via preliminare, il Collegio rileva che nulla ostacola l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Istituto previdenziale pur rimasto estraneo al giudizio cognitorio. E ciò, indipendentemente dalla natura - discrezionale o vincolata - dell’attività cui l’Istituto è tenuto per dar seguito alla sentenza.

13. In punto di fatto, risulta dagli atti che la decisione cognitoria è stata notificata all’I.N.P.S. e al Ministero della difesa in data 23 giugno 2017.

14. E’ indubbio che dalla tale decisione discende una lesione per la posizione giuridica dell’I.N.P.S., chiamato ad adempiere sulla base di una sentenza resa all’esito di un giudizio, concluso in via definitiva, al quale non era stato chiamato a prendere parte. Ad evitare una simile conseguenza l’Istituto aveva però a disposizione lo strumento dell’opposizione di terzo e, non avendolo utilizzato, si vede preclusa ogni ulteriore azione di contrasto alla regola del caso concreto consolidatasi definitivamente per effetto del giudicato (Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7753).

15. Ciò premesso, occorre ribadire il consolidato principio che, nell’interpretare in sede di giudizio di ottemperanza la decisione resa da in giudice diverso, il G.A. non può andare oltre i limiti interni della decisione stessa e non può integrarne la portata precettiva con il ricorso a elementi esterni la cui cognizione, se ancora ammissibile, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2015, n. 3509;
Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28812).

16. Nel caso di specie, non è contestato dall’I.N.P.S. (il quale, come detto, ha svolto difese solo formali) che il riconoscimento del diritto al computo dell’indennità di supercampagna nel trattamento previdenziale e in quello pensionistico è contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza ottemperanda,

17. Appare evidente perciò che, pure sotto il profilo della giurisdizione, tale sentenza potrebbe anche essere viziata da errori di diritto, che non tuttavia non sono stati fatti correttamente valere con i rimedi impugnatori a disposizione dell’Amministrazione. In presenza di un definitivo accertamento del diritto vantato dai privati resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20105).

18. La statuizione in oggetto è divenuta appunto incontestabile e non è possibile ora dequotarla in sede di ottemperanza per considerarla frutto di un errore materiale o di un obiter dictum .

19. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato e va pertanto accolto.

20. Di conseguenza, vanno dichiarati nulli gli atti adottati dall’Istituto in violazione del giudicato, nei termini in cui questo è stato ricostruito.

21. L’I.N.P.S. dovrà provvedere agli adempimenti di propria competenza nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza, corrispondendo le somme dovute a titolo previdenziale e pensionistico e rimborsando quelle eventualmente restituite dai dipendenti.

22. Sulle somme dovute, trattandosi di debito di valuta, l’Istituto corrisponderà agli appellanti gli interessi legali a norma dell’art. 1224, primo comma, c.c.;
non spetta loro, invece, la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno subito a norma del secondo comma dello stesso art. 1224 c.c. (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32521;
sez. VI, 16 marzo 2020, n. 7316).

23. In difetto di tempestivo adempimento il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta .

24. Apprezzate le circostanze, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

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