Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-11-10, n. 201007989

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-11-10, n. 201007989
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007989
Data del deposito : 10 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03766/2010 REG.RIC.

N. 07989/2010 REG.SEN.

N. 03766/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3766 del 2010, proposto da:
Metal Carpenteria S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Piero D'Amelio e R M, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via della Vite, 7;

contro

Prefettura di Crotone in persona del Prefetto in carica,
Autorita' portuale di Gioia Tauro in persona del Presidente in carica,
Ministero dell'interno in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO SEZIONE I n. 00479/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSI DI ACCESSO AL PORTO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Crotone, dell’Autorita' portuale di Gioia Tauro e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati D'Amelio, Mirigliani e l’avvocato dello Stato Pisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società Metal Carpenteria srl chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’informazione negativa antimafia della prefettura di Crotone, emessa il 22 luglio 2009, e degli atti connessi e consequenziali, tra i quali il provvedimento ostativo all’iscrizione al registro ex art. 68 del codice della navigazione e la revoca dei permessi di accesso al porto.

Con decisione n. 6929 del 2010 questo Consiglio di Stato, che con ordinanza in data 5 maggio 2010 ha accolto la domanda di sospensione della sentenza impugnata, ha disposto incombenti istruttori, e la causa è nuovamente in decisione.

I provvedimenti impugnati sono motivati sulla possibilità di infiltrazioni mafiose, ritenuta dal Prefetto di Crotone ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 d.lgs. n. 490 del 1994 in forza della presenza, nella compagine societaria, di un soggetto (T Gianluca) implicato in operazione di polizia e ritenuto membro attivo nell’organico di una nota cosca mafiosa.

Come è stato già osservato in sede cautelare, il suddetto soggetto, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ha acquisito per eredità la partecipazione alla società nella misura del 6,66% e non risulta abbia partecipato all’amministrazione della stessa, è attualmente al di fuori dell’assetto societario, avendo ceduto la propria quota alla madre, già socia, in data 29 aprile 2010.

La minoritaria partecipazione alla società di capitali, affidata, con quella di altri coeredi, ad un terzo rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 cod. civ. e perciò al di fuori di una effettiva ingerenza da parte del soggetto considerato, non è stata adeguatamente valutata dall’Amministrazione procedente, che si è limitata a sottolineare che “non si escludono possibili infiltrazioni mafiose all’interno della stessa società”. E’ evidente, pertanto, l’insufficienza della motivazione posta a base delle gravi misure adottate che, in quanto destinate ad incidere su una impresa attiva da anni e che impiega un notevole numero di addetti, avrebbero dovuto, invece, basarsi su circostanze e considerazioni attentamente valutate, in particolare circa l’effettiva e concreta capacità di ingerenza del T nelle scelte della società.

L’appello è conclusivamente fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento dei provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado, ma le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.

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