Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-13, n. 201203487
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Testo completo
N. 03487/2012REG.PROV.COLL.
N. 03115/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2008, proposto da:
B L, rappresentato e difeso dagli avvocati D S, F T e M C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia, Centro Servizi Amministrativi di Milano;
nei confronti di
Regione Sicilia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del 14 marzo 2007, n. 423 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Pesce per delega dell’avvocato Spinelli e l’avvocato dello Stato Fiorentino.
FATTO e DIRITTO
1.– Il signor Luigi B è in possesso di un attestato di qualifica professionale di «operatore sociale assistenza handicappati» (cosiddetto insegnante di sostegno) rilasciato dal Consorzio imprese riunite di Sicilia a seguito della frequenza di un corso biennale di specializzazione riconosciuto dalla Regione Siciliana.
Il signor B ha presentato al centro servizi amministrativi di Milano, presso l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia, domanda di ammissione al corso speciale abilitante per l’insegnamento riservato al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.
Con provvedimento 31 marzo 2005, prot. n. 4558, il dirigente del predetto centro servizi non ha accolto la domanda di partecipazione «al corso speciale abilitante per la scuola dell’infanzia» (secondo il ricorrente si tratterebbe di scuola primaria), in quanto l’interessato non sarebbe «in possesso del diploma biennale di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili».
A seguito di richiesta di chiarimenti, l’amministrazione ha comunicato, con nota del 30 giugno 2005, al signor B che il titolo di specializzazione rilasciato dal Consorzio imprese riunite di Sicilia non sarebbe valutabile in quanto non sussisterebbe la competenza della Regione Siciliana ad autorizzare enti privati a gestire corsi di specializzazione per docenti di sostegno.
L’interessato ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV, i suddetti atti per: 1) «violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per assoluta carenza di presupposti; carenza di motivazione; illogicità; perplessità»; 2) «violazione di principi fondamentali costituzionali (art. 3); violazione del canone della parità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità assoluta, contraddittorietà».
1.1.– Il Tar adito, con sentenza del 14 marzo 2007, n. 423, ha rigettato il ricorso, rilevando, in via preliminare, che lo stesso non era stato proposto tardivamente in quanto il termine era iniziato a decorrere solo a seguito della comunicazione della motivazione della disposta esclusione.
Nel merito il rigetto della domanda di annullamento è stato motivato dal fatto che, nella specie, secondo il giudice di primo grado, troverebbe applicazione la sola normativa statale atteso che l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione) riserverebbe allo Stato la competenza in materia di trattamento dello stato