Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-03-25, n. 202002085
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2020
N. 02085/2020REG.PROV.COLL.
N. 09875/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9875 del 2018, proposto da
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati prof. A C, I A e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
F F, rappresentato e difeso dall'avvocato prof.ssa M A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Elena Maria L, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), 26 settembre 2018, n. 2148, resa tra le parti;.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Francesco De Luca e udito per le parti l’avvocato Francesca Sbrana per delega dell’avvocato A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 20.3.2013 la Libera Università di Lingue e Comunicazione (per brevità, anche IULM) ha indetto una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/10 (contratto senior), per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, riferito al Settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispanico-americane Settore Scientifico disciplinare L-LIN/05 – Letterature spagnola presso l’insegnamento di Traduzione specialistica: lingua spagnola.
Il bando richiamava espressamente, tra le altre fonti regolatorie, la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 24, nonché rinviava, per tutto quanto non espressamente ivi previsto, alle “ disposizioni previste dalla normativa attualmente vigente in materia ” (art. 18).
L’odierna parte appellata:
- è risultata vincitrice della relativa procedura selettiva, stipulando in data 19.12.2013 il contratto triennale di diritto privato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore senior a tempo pieno (all. 5 ricorso in primo grado), venendo incaricata degli insegnamenti di “Traduzione specialistica: spagnolo I”, “Traduzione specialistica: spagnolo II” e “Storia della cultura e della lingua spagnola”, i primi due nell’ambito del corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza (LM-94), il terzo nell’ambito del corso di laurea triennale in Interpretariato e comunicazione (L-12);
- ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1, bando 2012 (all. 10 ricorso in primo grado).
Il Consiglio della Facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della IULM, nella seduta del 16.11.2016, ha predisposto la relazione sulle attività didattica e di ricerca scientifica svolte dall’odierno appellato nel periodo gennaio 2014-gennaio 2017, esprimendo pieno apprezzamento delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dott. F F nel triennio di riferimento (all. 3 ricorso in primo grado).
Durante la seduta del 21.11.2016 del Senato Accademico della medesima Università, il Rettore ha informato il Senato Accademico della deliberazione assunta nella seduta del 16.11.2016 dal Consiglio di Facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della IULM in ordine alla posizione del dott. F F, chiedendo al Sentato Accademico di approvare la relazione predisposta dallo stesso Consiglio di Facoltà, nonché chiedendo “ inoltre, in considerazione dell’impossibilità sotto il profilo regolamentare di procedere ad un rinnovo contrattuale, che il Senato possa esprimersi sulla questione alla sua successiva seduta, in particolare sulla possibilità auspicata dal prof. T, che il dott. F possa essere chiamato dall’Ateneo come professore di seconda fascia ” (all. 2 al ricorso in primo grado).
Alla seduta del 21.12.2016 il Senato Accademico, considerata l’impossibilità giuridica di un rinnovo negoziale del contratto triennale per ricercatore “di tipo senior ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) Legge 240/2010” stipulato con il dott. F, atteso il conseguimento da parte del docente dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore SC 10/L1 nell’anno 2014 alla luce del contesto normativo descritto dalla legge 240/2010 dell’art. 24, comma 3, lett. b), “ prende atto della non sussistenza, allo stato attuale, della copertura finanziaria che costituisce condizione dirimente per l’avvio delle procedure valutative di cui allo stesso art. 24, comma 3, lett. b) ”; per l’effetto, il Senato Accademico ha deliberato di incaricare il Rettore di individuare, ove possibile, eventuali diverse forme contrattuali con la conseguente adeguata retribuzione (all. 1 ricorso in primo grado).
2. Il dott. F ha, quindi, proposto ricorso dinnanzi al T Lombardia, Milano, chiedendo l’annullamento: a) della delibera del Senato Accademico del 21.12.2016, nella parte in cui recava la decisione di non dare corso alla chiamata diretta del dott. F F, ai sensi dell’art. 24, comma 5, L. n. 240/2010; b) del verbale del Senato Accademico del 21.11.2016; c) del verbale del Consiglio di Facoltà del 16.11.2016; nonché d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso e, in particolare, della delibera del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali del 7.9.2016; il ricorrente ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta tenuta dall’Università.
A sostegno dell’impugnativa proposta il ricorrente – dopo aver ripercorso i fatti di causa e aver dedotto di essere stato incaricato, tra l’altro, di due insegnamenti annuali (ottobre 2016/maggio 2017), destinati a superare i termini temporali di scadenza del contratto da ricercatore, nonché di essere stato designato dal Dipartimenti di afferenza per la partecipazione a un corso di formazione finalizzato alla presentazione di un progetto di ricerca finanziato dai programmi dell’Unione Europea, i cui termini di presentazione (febbraio / settembre 2017) sarebbero scaduti successivamente alla scadenza del proprio contratto (pag. 4 ricorso in primo grado) – ha formulato plurimi motivi di censura.
Con un primo motivo di ricorso è stato rilevato che per la tipologia contrattuale di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/10 “ quello delle risorse è un problema cruciale per quanto riguarda l’oggetto del presente ricorso non perché, al momento del passaggio di ruolo si debbano individuare le risorse con le quali far fronte all’impegno ma – al contrario -perché bandire un posto da RTDb comporta ab origine un’allocazione di punti organico (e, dunque, di risorse) non limitata ai tre anni del contratto ma proiettata sul “conseguente eventuale consolidamento ” (pag. 9 ricorso principale in primo grado); ragion per cui, in caso di accertato possesso del requisito dell’abilitazione scientifica nazionale e di positiva valutazione da parte del Consiglio di Facoltà nel terzo anno di contratto, “ l’Amministrazione non può negare lo sviluppo professionale, ovvero l’inquadramento nel ruolo di associato; meno ancora può, come nel caso di specie, addirittura negare “l’avvio delle procedure valutative di cui allo stesso art. 24, comma 3, lett. b) ” (pag. 9 ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la condotta tenuta dall’Ateneo, ritenuta incompatibile con l’art. 11 Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università IULM, in forza del quale “ nel terzo anno di contratto, il Consiglio della Facoltà propone al Senato Accademico di sottoporre a valutazione il ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. b) della Legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge stessa. La proposta dovrà essere corredata da una relazione della Facoltà di riferimento sull'attività svolta dal ricercatore. La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto ”; nella specie, infatti, in violazione della relativa disposizione regolamentare, il Consiglio di Facoltà nella seduta del novembre 2016 non aveva formulato la proposta al Senato di sottoporre a valutazione il ricercatore e comunque il Senato Accademico nella seduta del 21 dicembre 2016 aveva negato la possibilità di inquadramento del ricorrente nel ruolo di professore associato sulla base di motivazioni (mancanza di copertura finanziaria) non ammissibili alla stregua della tipologia contrattuale in esame.
Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la condotta dell’Ateneo per violazione dell’art. 24, comma 5, L. n. 240/10, che non consentirebbe un diniego di chiamata nel ruolo di associato in caso di accertata ricorrenza di una positiva valutazione del Consiglio di Facoltà e dell’acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale, “ essendo le necessarie risorse già allocate nell’ambito di quanto stabilito con la programmazione triennale, a meno