Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-26, n. 202304199
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 04199/2023REG.PROV.COLL.
N. 07146/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7146 del 2022, proposto da LI - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
la società Nuova Spam s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la società Dienpi s.r.l., non costituita in giudizio;
- la società S.p. Plast Creating s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Spadavecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 7804/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Nuova Spam s.r.l., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di S.p. Plast Creating s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 7804 del 13 giugno 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso dell’odierna appellata, Nuova Spam S.r.l., avverso il provvedimento n. 445 del 22 ottobre 2021, a mezzo del quale l’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – LI s.p.a., aveva disposto la revoca del contributo, nonché il recupero della quota già erogata per un progetto di produzione riguardante la fornitura di dispositivi medici, nell'ambito dell'emergenza da Covid -19.
1.1. La revoca era stata disposta sul presupposto che LI aveva ritenuto non dimostrata “ la completa produzione, da parte della Nuova Spam S.r.l., di un prodotto finito qualificabile come Dispositivo Medico e, pertanto, finanziabile ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 4/2020 ”. Ciò, in ragione della circostanza secondo cui, per la mascherina MA , oggetto della fornitura, risultava una registrazione intestata anche ad altra impresa, e Nuova Spam risultava produttrice delle parti in plastica e non dei filtri.
2. Il T.A.R. ha annullato il provvedimento di revoca, ritenendo, in sintesi, che nessuna disposizione della disciplina dell’incentivazione in questione (O.C. n. 4/2020; d.l. n. 9/2020; d.l. n. 18/2020; circolare del Ministero della salute in data 18 marzo 2020) richiedesse che il beneficiario dovesse configurarsi come produttore di un dispositivo medico, completo di ogni sua parte da poter essere commercializzato ex se .
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello LI, chiedendone la riforma e deducendo a tal fine un unico articolato motivo e precisamente: erroneità ed infondatezza della sentenza sotto diversi profili: erroneità ed insufficienza della motivazione; errata individuazione dei presupposti di diritto; errata interpretazione delle norme applicabili; irragionevolezza e illogicità. Insufficienza della motivazione sotto il profilo della omessa considerazione delle argomentazioni della amministrazione