Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-10, n. 202308852

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-10, n. 202308852
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308852
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 08852/2023REG.PROV.COLL.

N. 07582/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7582 del 2019, proposto da
Deveris Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

G D D, A M, L L, B A, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 88/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Massimo Santini e udito per l’appellante l’Avv. Loreti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La appellata provincia di Frosinone metteva nel 2006 all’asta un immobile che, nel passato, era stato utilizzato come caserma dei carabinieri e che, dal 1991, era invece stato utilizzato per ospitare alloggi abitativi pubblici.

La odierna appellante risultava unica partecipante alla gara e dunque aggiudicataria, in via del tutto provvisoria, al prezzo di oltre 185 mila euro.

La suddetta aggiudicazione provvisoria formava tuttavia oggetto di autotutela, con determinazione provinciale n. 600 del 2007, in quanto nel bando non era stato inserito, come da regolamento provinciale n. 63 del 2002, l’avviso che si trattasse comunque di immobile sottoposto a vincolo di prelazione legale (da parte, ossia, degli inquilini che abitavano lo stabile stesso) ai sensi del decreto-legge n. 310 del 1990.

2. L’atto di ritiro veniva impugnato dinanzi al TAR Latina che rigettava il ricorso per le seguenti ragioni.

2.1. In disparte ogni considerazione circa il fatto che si tratti di contratti attivi (per cui non troverebbe pedissequa applicazione il codice dei contratti pubblici di cui all’allora vigente decreto legislativo n. 163 del 2006), in ogni caso la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela di aggiudicazione provvisoria, atto questo di natura endoprocedimentale, è ritenuta non strettamente necessaria da pacifica giurisprudenza;

2.2. L’aggiudicazione definitiva, una volta intervenuta la sola aggiudicazione provvisoria, non potrebbe giammai formarsi per silentium .

2.3. La espressa indicazione circa il fatto che sull’immobile gravasse vincolo di prelazione era prevista dal regolamento provinciale di cui all’art. 12 della delibera consiliare n. 63 del 22 ottobre 2002.

2.4. Né si poteva ritenere sufficiente applicare l’istituto della denuntiatio di cui all’art. 38 della legge n. 392 del 1978 a norma del quale: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore ” (primo comma); ed ancora: “ Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione ” (terzo comma). Ciò in quanto il richiamato regolamento provinciale aveva introdotto una sorta di autovincolo in tal senso (informazione preventiva circa la sussistenza di prelazione sull’immobile sin dall’avviso d’asta pubblica).

2.5. La domanda risarcitoria veniva infine accolta solamente in parte, ossia con riguardo alla restituzione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione provinciale (importo pari ad oltre 3 mila 630 euro).

3. La sentenza di primo grado ha formato oggetto di appello per i motivi di seguito sintetizzati.

3.1. Erroneità nella parte in cui non avrebbe considerato la insussistenza dei presupposti per l’esercizio della prelazione da parte degli inquilini. Più in particolare: assenza di “uso legittimo” dell’immobile (ossia di regolari contratti di locazione) nonché di regolarità dei pagamenti delle rate di affitto.

3.2. Erroneità nella parte in cui non avrebbe comunque considerato che il mancato avviso agli inquilini dello stabile, circa la possibilità di esercitare la prelazione, sarebbe stato ben surrogabile attraverso la ordinaria

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