Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-14, n. 202106912

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-14, n. 202106912
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106912
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2021

N. 06912/2021REG.PROV.COLL.

N. 09058/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9058 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio del dottor M G in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;



contro

- il Comune di Polignano a Mare, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V A P, con domicilio eletto presso la signora A D A in Roma, via Portuense, n. 104;
- il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare e del Ministero della cultura;

visti tutti gli atti della causa;

relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica, e dati per presenti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, gli avvocati S B e V A P;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, avverso: il provvedimento del Comune di Polignano a Mare prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « diffida all’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in località -OMISSIS-. Diffida al conferimento di rifiuti ai contenitori ubicati sul territorio comunale »; dell’ivi richiamato verbale di atti di accertamento del 18 maggio 2009, prot. n. -OMISSIS-.; la nota del Comune di Polignano a Mare prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « divieto di prosecuzione dell’esercizio di attività abusiva di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande » e del richiamato verbale del 18 maggio 2009; all’occorrenza, l’ordinanza di sospensione lavori del Comune di Polignano a Mare n.-OMISSIS-.

1.1. Con i primi motivi aggiunti, l’interessato ha altresì impugnato la nota del Comune di Polignano a Mare prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato denegato il rinnovo dell’autorizzazione amministrativa per l’anno 2010 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con i secondi motivi aggiunti, egli ha impugnato: la nota del Comune di Polignano a Mare prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di autorizzazione amministrativa stagionale avanzata dall’interessato per la somministrazione di alimenti e bevande; la nota prot. -OMISSIS-di preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e di diffida allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Con i terzi motivi aggiunti, egli ha impugnato: la nota del Comune di Polignano a Mare prot. n. -OMISSIS-di rigetto della richiesta di accertamento in conformità ex art 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata dall’interessato e la presupposta nota della Soprintendenza per i beni culturali e per il paesaggio -OMISSIS- prot. -OMISSIS-.

1.2. Il Comune di Polignano a Mare si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-2011, il T.a.r. per la -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione terza, ha respinto i terzi motivi aggiunti e ha dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo, nonché dei primi e secondi motivi aggiunti; il collegio di primo grado ha altresì condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 2 novembre 2011 e in data 17 novembre 2011 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi e riproponendo i motivi svolti in primo grado.

4. Il Comune di Polignano a Mare si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e censurando con controricorso la reiezione da parte del T.a.r. dell’eccezione di tardività deli terzi motivi aggiunti; il Ministero della cultura si è costituito in giudizio.

5. L’appellante e il comune hanno depositato memorie e memorie di replica.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Il collegio osserva che la situazione fattuale è chiara ed immediatamente percepibile, sicché non è necessaria la consulenza tecnica chiesta dall’appellante.

9. I motivi di gravame, stante la loro stretta embricazione, vanni vagliati congiuntamente.

In particolare, l’appellante ha lamentato un erroneo apprezzamento, da parte del T.a.r., dei presupposti de legge e

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