Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-02, n. 202301148

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-02, n. 202301148
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301148
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2023

N. 01148/2023REG.PROV.COLL.

N. 06046/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6046 del 2020, proposto da
V P, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, A T e N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A L in Bologna, piazza Maggiore n. 6;



nei confronti

Soc. il Parco s.r.l., Soc. Immobiliare 2004 e Christian Corazza, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 907/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati S N e A T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con un primo ricorso del novembre 2013 la signora Valentina P ha chiesto al Tar per l’Emilia Romagna l’annullamento:

- del provvedimento prot. 183923 assunto dal Comune di Bologna in data 19/07/2013 (avente ad oggetto: « Comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 dell’avvio del procedimento sanzionatorio a carico di P Valeria per abusi edilizi commessi in Via Agucchi n. 183, interno 15C »), con il quale veniva comunicato che nell’unità immobiliare posta a Bologna, in via Agucchi n. 183, interno 15C risultavano presenti interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo classificabili come nuova costruzione a seguito di annullamento del permesso di costruire P.G. n. 15657/2007;

- del provvedimento di annullamento del permesso di costruire P.G. n. 15657/2007.

2. Con un secondo ricorso del gennaio 2014 la signora Valentina P ha chiesto al Tar per l’Emilia Romagna l’annullamento:

- del già citato provvedimento di annullamento del permesso di costruire P.G. n. 15657/2007 rilasciato alla ditta Immobiliare 2004 s.r.l. per interventi sull’immobile di via Agucchi n. 183, conosciuto successivamente perché trasmesso via PEC il 28/11/2013;

- di ogni altro atto-provvedimento presupposto e/o connesso non noto alla parte ricorrente.

3. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:

- oggetto della controversia è un appartamento sito in Bologna, via Agucchi 183/A;

- detto appartamento era stato realizzato dalla s.r.l. Immobiliare 2004 (quale esecutore dei lavori) in favore della società “Il Parco” s.r.l. divenuta proprietaria dal 12/12/2006;

- l’appartamento era stato quindi acquistato in data 24/12/2009 dalla signora P (odierna appellante) dalla precedente proprietaria s.r.l. “Il Parco”;

- l’immobile era stato realizzato sulla base di una pluralità di titoli edilizi:

i. concessione edilizia 5.12.1978;

ii. variante 6.7.1980 n. 1004;

iii. concessione edilizia in sanatoria in data 5.3.1997 (su istanza di condono presentata nel 1986);

iv. DIA in data 22/11/2006, PG 258499/2006 per frazionamento di unità abitativa in due u.i. ad uso residenziale (circa un mese dopo, l’immobile di cui si parla veniva venduto da Immobiliare 2004 alla s.r.l. Il Parco);

v. permesso di costruire 15657/2007, variante alla citata DIA PG 258499/2006 per ampliamento fuori sagoma con realizzazione di nuova u.i. ad uso direzionale sul lastricato solare; (il 24/12/2009, come detto, la s.r.l. Il Parco vendeva l’appartamento alla signora P);

vi. annullamento del PdC 15657/2007 operato in data 5/6/2012 (PG 135709): tale annullamento è stato impugnato dalla signora P.

3.1 Più in dettaglio:

- con verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 80/2013 PG n. 64449/2013, la Polizia Locale del Comune di Bologna accertava la realizzazione di un’opera abusiva, sita nell’unità immobiliare in via Agucchi n. 183 int.15/C, consistente in una nuova costruzione, realizzata in assenza di idoneo titolo edilizio, da parte della signora P (in qualità di proprietaria dal 29/12/2009), della società Il Parco s.r.l. (quale ex proprietario dal 12/12/2006 e committente), e dell’Immobiliare 2004 s.r.l. (quale esecutore dei lavori);

- gli agenti accertatori riscontravano l’avvenuta demolizione della preesistente tettoia posta sul lastrico solare, dimensionata in mt. 7,53 x mt. 2,14, come da condono PG 19690/1986 rilasciato il 05/03/1997 e, in luogo della medesima, la realizzazione di unità immobiliare in muratura ad uso abitativo, rilevata in circa mt. 6,25 x mt. 10,10, a copertura piana per un’altezza di mt. 3,00 e conseguente superficie utile pari a mq. 35,98;

- l’accertamento era stato avviato (su richiesta dei vicini e confinanti in relazione alla violazione delle distanze) in conseguenza dell’annullamento del permesso di costruire PG 15657/2007 in variante essenziale alla DIA 258499/2006 per la realizzazione sul lastrico solare di un manufatto ad uso ufficio nei confronti della società Immobiliare 2004 s.r.l.;

- detti vicini asserivano di non avere rilasciato alcuna autorizzazione alla violazione delle distanze e producevano documenti della Procura della Repubblica e perizie che dimostravano, incontrovertibilmente, che il documento che conteneva il loro assenso era stato alterato e che una delle sottoscrizioni era falsa;

- con atto 19/07/2013 P.G. 183923, pervenuto alla ricorrente in data 1/8/2013, il Comune di Bologna ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio per abusi edilizi a seguito dell’annullamento del permesso di costruire P.G. n. 15657/07, comunicando la possibilità per la proprietà di procedere alla rimozione delle opere abusivamente realizzate. Tale atto è stato impugnato nel primo ricorso.

3.2 Il primo giudice così ha sintetizzato le doglianze sollevate dalla ricorrente:

- il primo motivo di ricorso eccepiva la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento soprattutto per un provvedimento di annullamento del titolo edilizio che presuppone una lunga ed adeguata istruttoria di cui la ricorrente avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare anche per capirne le motivazioni; la ricorrente sosteneva di non aver commesso alcun abuso avendo acquistato l'appartamento già costruito e realizzato sulla base di un titolo edilizio all'epoca valido ed efficace e nella situazione di fatto ad oggi esistente;

- il secondo motivo lamentava che non vi fosse alcuna motivazione dell’invito a procedere alla demolizione;

- con successivo ricorso depositato il 10.2.2014, la ricorrente impugnava il provvedimento di annullamento del titolo edilizio relativo alla sua abitazione, che era stato determinato dalla mancanza nella domanda del titolo edilizio della sottoscrizione da parte di un condomino di adesione alla deroga alla normativa sulle distanze;

- il primo motivo era esattamente corrispondente al motivo del ricorso connesso relativamente alle garanzie procedimentali;

- il secondo censurava un difetto di motivazione circa le ragioni per cui fosse necessaria la deroga della normativa sulle distanze e comunque contestava la necessità della adesione alla deroga sulle distanze da parte dei condomini poiché l'unità immobiliare posta sul terrazzo di copertura del condominio non è una nuova costruzione, ma è il risultato di un intervento di ristrutturazione. Su quel terrazzo era stata costruita una tettoia chiusa su tre lati e un ripostiglio in muratura entrambi oggetto di pratica edilizia di sanatoria presentata nel 1985 essendo l'abuso risalente ad epoca anteriore al 1983. Se sussiste una violazione della normativa sulle distanze, la medesima violazione era già stata commessa dalla precedente costruzione condonata; inoltre sulla struttura che era già in violazione della normativa sulle distanze, essendo aderente al muro di confine, nessun condomino ha mai eccepito alcuna riserva. La ricorrente aveva maturato la deroga alla normativa sulle distanze per intervenuta usucapione. L'art. 21- octies l. 241/1990 prevede l’impossibilità di procedere all'annullamento in caso di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti: il Comune di Bologna ha esercitato l’autotutela sulla base della dichiarazione di falsità della firma del condomino senza chiedere una nuova apposizione della firma e pertanto erano assenti i presupposti per l’esercizio dell’autotutela.

4. Il Comune di Bologna si costituiva in entrambi i giudizi di primo grado chiedendo il rigetto dei ricorsi.

5. Con sentenza n. 907/2019 il Tar per l’Emilia Romagna, dopo averli riuniti, ha rigettato i ricorsi.

5.1 In particolare il primo giudice ha

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