Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2012-11-10, n. 201204712
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Numero 04712/2012 e data 10/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012
NUMERO AFFARE 05434/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F S, avverso il diniego di riconoscimento dello “status” di rifugiato;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4114 in data 06/12/2010 con la quale il Ministero dell'interno, Commissione nazionale per il diritto d'asilo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A M;
Premesso:
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento con il quale la Commissione centrale ha deciso di negargli lo “status” di rifugiato.
Con il ricorso, si sostiene che la decisione sarebbe stata assunta in violazione dei diritti in materia di cittadini stranieri e si afferma che il ricorrente potrebbe essere oggetto di persecuzione, nel caso di rientro in patria.
Inoltre, ha impugnato il decreto del Questore della provincia di Crotone che, in conseguenza di tale diniego, ha intimato al ricorrente di lasciare il territorio nazionale.
L'amministrazione, con la sua relazione, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, attesa la competenza del Tribunale ordinario e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
Quanto all’ammissibilità del ricorso, sotto il profilo della giurisdizione, la questione, per i ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo quale è questo in esame, è stata positivamente risolta con parere dell’Adunanza Generale n.3189, in data 7 luglio 2011, pubblicato il 3 agosto 2011, al quale la Sezione fa riferimento e intende conformarsi.
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che le valutazioni della Commissione appaiono coerenti ai fatti come esposti e alla “ratio” della Convenzione di Ginevra, di cui non sussistono i presupposti applicativi.
Infatti, le circostanze addotte dal ricorrente fanno riferimento a generici elementi di disagio in un contesto di generale conflitto, quale quello occorso in Kosovo, che deve ritenersi ormai risolto e, comunque, non appaiono evidenziati, nei suoi confronti, specifici elementi di persecuzione ( non potendo considerarsi, a tal fine, la mera appartenenza all’etnia Rom come elemento sufficiente al riconoscimento dello status di rifugiato ) .
È infondata l'impugnativa avverso l'intimazione del Questore, trattandosi di atto meramente consequenziale al diniego del riconoscimento dello “status” di rifugiato.
In relazione a quanto esposto, il ricorso deve essere respinto perché infondato.