Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-26, n. 202403832

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-26, n. 202403832
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403832
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 03832/2024REG.PROV.COLL.

N. 02707/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2707 del 2022, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Corecom -Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00195/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Piemonte, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma e di Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è la delibera n. 53/13/csp dell’8 maggio 2013 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche “Autorità”) recante l’irrogazione nei confronti della RAI, quale concessionaria per il servizio pubblico radiotelevisivo “Rai 3”, della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del combinato disposto dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 177/2005 e art. 1, comma 2, art. 2, commi 1 e 2, e art. 3, commi 3 e 4, del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato “Codice media e sport” (di seguito anche “Codice”).

In particolare, la RAI è stata sanzionata per la messa in onda, nel corso dell’edizione serale del TGR Piemonte del 20 ottobre 2012, di un servizio confezionato da un suo giornalista relativo al “prepartita” della competizione Juventus – Napoli che stava per svolgersi nella stessa serata. In detto servizio venivano filmate una serie di dichiarazioni e di cori di tifosi della Juventus, di tenore offensivo nei confronti della sensibilità e della dignità dei tifosi napoletani e, più in generale, dei cittadini di Napoli e il giornalista accompagnava tali dichiarazioni dei tifosi juventini con proprie osservazioni che, sebbene forse nelle intenzioni sarcastiche (nei confronti dei tifosi juventini), erano ritenute tali da (e finivano obiettivamente per) rafforzare ed aggravare la portata offensiva del complesso del servizio ai danni dei tifosi napoletani.

2. Il T, davanti al quale veniva trasposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto dalla RAI, rigettava i motivi di impugnazione articolati ritenendo che:

- quanto al primo motivo: le deduzioni addotte dalla RAI circa l’impossibilità di procedere ad un preventivo controllo del servizio andato in onda non sono idonee ad elidere l’illiceità della condotta dal momento che la pronuncia di una espressione gratuita ed offensiva non ha avuto i caratteri di un evento imprevedibile poiché la ricorrente avrebbe potuto adottare meccanismi di controllo dei dialoghi dei partecipanti;

- quanto al secondo motivo: le successive misure di dissociazione adottate dalla RAI non sono risultate conformi agli standard comportamentali richiesti dal quadro normativo e regolatorio di riferimento dal momento che nel corso dell’edizione del telegiornale il conduttore non si è prontamente dissociato dalle dichiarazioni presenti nel servizio e l’emittente si è limitata a prendere le distanze dall’accaduto soltanto 48 ore dopo l’accadimento;

- quanto al terzo motivo: la sanzione è proporzionata alla gravità dell’accaduto, in considerazione non solo della offensività delle espressioni mandate in onda ma anche della condotta omissiva tenuta dalla RAI dopo la violazione e di tutti gli interessi in gioco.

3. La RAI ha proposto appello avverso detta sentenza articolando tre motivi di censura, sostanzialmente riproduttivi di quelli formulati in prime cure, rubricati come segue:

I. Error in iudicando - Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto dell’art. 35-bis del d.lgs. 177/2005 e degli artt. 1, 2 e 3 del Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva – Violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione della definizione di «responsabilità editoriale» di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 177/2005, all’art. 1, lett. c), della direttiva 89/552/CEE, all’art. 1, n. 2), lett. c), della direttiva 2007/65/CE ed all’art. 1, comma 1, lett. c), della direttiva 2010/13/UE – Violazione dei principi evincibili, con riferimento al divieto di responsabilità oggettiva, dall’art. 3 della l. 689/1981 e dall’art. 30, comma 3, della l. 223/1990 – violazione, erronea e falsa interpretazione ed applicazione degli artt.

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