Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-07-01, n. 202004226
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Pubblicato il 01/07/2020
N. 04226/2020REG.PROV.COLL.
N. 04782/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4782 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-i, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Emanuela Loria;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel concorso indetto con D.D. 26 settembre 2014 per 300 posti di notaio, la Commissione esaminatrice ha deciso di non correggere la terza prova del Dr. -OMISSIS-, dopo aver corretto la seconda prova (atto inter vivos ), dichiarando il candidato inidoneo.
Nell’occasione, la commissione ha rilevato che: “L’elaborato contiene la/le seguente/i nullità: 1) violazione dell’art. 29, co. 1bis della l. n. 52/85 (come modificato dall’art. 19 del D.L. 78/10, conv. in L. n. 122/10 per avere omesso l’identificazione catastale delle soffitte e, conseguentemente, per mancanza della dichiarazione di conformità catastale relativamente alle soffitte stesse;2) violazione dell’art. 29, co. 1 bis della l. 52/85 (come modificato dall’art. 19 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/10) per avere omesso, quanto alle unità immobiliari del fabbricato indicate (locali e appartamenti), il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;3) violazione dell’art. 2 co. 58 della l. 662/96 per incompletezza degli estremi del versamento dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione, avendo il candidato indicato la sola data e non il messo di pagamento.”
Ha inoltre ravvisato la grave insufficienza dell’atto per la mancata indicazione delle generalità del terzo beneficiario con conseguente impossibilità di trascrivere la vendita a suo favore;per essere stato indicato un solo attestato di prestazione energetica in relazione a più unità immobiliari;per non essere stati esplicitati per esteso i dati catastali identificativi del locale commerciale degli appartamenti e del fondo rustico.
2. L’interessato ha impugnato l’esclusione dal procedimento concorsuale, il provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori e il decreto di nomina (questi ultimi con motivi aggiunti) avanti il T.A.R. per il Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
3. La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto la integrale riforma, con accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
4. Si è costituita per resistere l’Amministrazione della Giustizia, che ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso e dei motivi aggiunti e la conferma della sentenza impugnata.
5. In vista dell’udienza di merito la parte pubblica ha depositato memoria insistendo nella già rappresentate conclusioni.
6. All’udienza del 7 maggio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l’appello è stato posto in decisione.
7. L’appello è infondato e va respinto.
8. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante sostiene che la Commissione sia incorsa nel travisamento della traccia e nella violazione dei criteri di valutazione allorché ha presupposto che le soffitte dovessero necessariamente avere un identificativo catastale autonomo e una distinta planimetria catastale;inoltre, la commissione non avrebbe considerato che il candidato ha fatto riferimento nell’atto alle “planimetrie depositate in catasto”, per cui sarebbe incorsa in un palese travisamento della realtà fattuale in relazione ai contenuti dell’atto predisposto dal candidato che vizierebbe ictu oculi il giudizio di inidoneità espresso.
Viene inoltre riproposta la censura già prospettata in primo grado di disparità di trattamento rispetto ad analoghi vizi presenti negli elaborati di altri candidati, vizi che tuttavia non avrebbero condotto al severo giudizio di inidoneità pronunciato nei riguardi dell’appellante.
Per quanto riguarda la incompletezza degli estremi del versamento dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione (in violazione dell’art. 2 comma 58 della L. n. 662/1996), l’interessato rileva che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto della significatività dei puntini di sospensione apposti all’interno della clausola, a dimostrazione della conoscenza da parte del candidato della vigente pertinente normativa e non avrebbe considerato l’apporto motivazionale contenuto nell’elaborato, costituente la illustrazione delle ragioni tecniche che inducono a scegliere determinate soluzioni invece di altre. In ogni caso, l’errore non avrebbe potuto essere considerato alla stregua di “nullità”.
Analogamente, riguardo alla omissione nel titolo redatto delle generalità del terzo beneficiario e del suo codice fiscale al fine della trascrizione dell’acquisto della nuda proprietà in suo favore, l’appellante si diffonde sulle ragioni che renderebbero tali omissioni suscettibili di integrazione con la nota di trascrizione;dal che deriverebbe la possibilità di trascrivere il titolo e la illegittimità della insufficienza comminata dalla commissione all’elaborato concorsuale.
Anche per quanto concerne l’attestazione di prestazione energetica degli immobili oggetto della vendita e la mancata indicazione per esteso dei dati catastali, l’appellante ritiene che la Commissione sia incorsa in errore e che i criteri da quest’ultima utilizzati siano da ritenersi inidonei alla finalità di valutazione dell’elaborato dell’istante.
9. Il motivo deve essere disatteso.
Il Collegio richiama, in primo luogo, quanto statuito dal primo giudice in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale in materia.
Infatti, sebbene l’appellante insista nel qualificare le proprie censure come volte ad enucleare profili di travisamento e di erroneità nel giudizio, le stesse si sostanziano in una critica alle valutazioni della Commissione di concorso e finiscono con l’impingere nel merito del giudizio dalla stessa reso sulla prova del candidato.
In sostanza, secondo il consolidato orientamento della Sezione in tema di concorso notarile, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili come analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
In altri termini il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio operato a quello della commissione), ma deve limitarsi al riscontro delle eventuali ipotesi liminari sopra richiamate.
Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, il Collegio, esprimendosi in relazione al giudizio reso dalla Commissione sull’atto inter vivos del candidato, non ravvisa gli estremi dell’eccesso di potere per manifesta illogicità ovvero profili di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, senza cioè fuoriuscire dai limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Invero, le critiche dell’appellante sono tutte dirette ad ottenere una riedizione nel merito delle valutazioni già espresse dall’Amministrazione, con ciò, tuttavia, finendo per richiedere l’esercizio di un inammissibile sindacato giurisdizionale, che, travalicando il giudizio di legittimità, si ingerirebbe nel merito della discrezionalità amministrativa della Commissione di concorso.
Al contrario, i giudizi espressi sinteticamente dalla Commissione in relazione alla prova scritta in questione redatta dall’appellante appaiono dotati di riferimenti sufficienti e, nel complesso, di una esaustiva motivazione, che dà dimostrazione del ragionamento logico-giuridico tenuto dall’organo concorsuale.
Il Collegio ribadisce in proposito quanto affermato dal Giudice di prime cure in relazione al metodo di redazione delle prove scritte del concorso notarile, che, in relazione alla peculiarità della funzione professionale che il candidato aspira a svolgere, è connotato da una particolare esigenza di formalità, pure descrittiva, per cui nel redigere l’elaborato deve essere data dimostrazione dell’intera preparazione richiesta, desumibile sia dall’assetto “pratico” dato all’atto sia dall’esposizione nella parte teorica.
Pertanto, come ben rappresentato dalla difesa erariale, la Commissione ha giudicato legittimamente l’ipotesi di nullità dell’atto inter vivos sia con riguardo alla mancata identificazione catastale delle soffitte e conseguentemente alla loro mancanza di conformità catastale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 bis L. 52/85 come modificata e integrata dal D.L. n. 78/10, convertito nella L. n. 122/10 (considerato che anche ove la traccia fosse stata di dubbia interpretazione, come sostenuto dall’appellante, quest’ultimo avrebbe dovuto comunque soffermarsi sul punto nella parte teorica onde giustificare il suo operato, elemento questo che invece è mancato) sia in relazione alla incompletezza degli estremi del versamento dell’intera somma dovuta a titolo di oblazione. Quest’ultima carenza è invero riconosciuta come sussistente dallo stesso candidato, il quale, tuttavia, non la ritiene causa di nullità dell’atto, in ciò errando in relazione al particolare rigore formale richiesto nella redazione delle prove del concorso notarile per la già rammentata peculiare funzione professionale da svolgere.
Anche il giudizio di grave insufficienza dell’elaborato è fondato sulla mancata indicazione di taluni elementi - quali la generalità di tutte le parti, l’attestazione di prestazione energetica degli immobili oggetto della vendita e la mancata indicazione per esteso dei dati catastali - che sono necessari a soddisfare la particolare funzione di pubblica fede degli atti notarili o ad attestare la conformità degli immobili a precise caratteristiche tecniche, per cui, anche sotto questa angolazione, la valutazione espressa dalla Commissione va esente da mende.
10. Con il secondo motivo l’appellante, richiamando il contenuto degli artt. 10 e 11 D.lgs. 166/2006, contesta i criteri di massima adottati dalla Commissione che avrebbe arbitrariamente esteso l’eccezione di cui al comma 7 dell’art. 11 D.lgs. n. 166/2006, a mente del quale nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
In particolare la Commissione avrebbe esteso in modo onnicomprensivo la gamma delle gravi insufficienze per cui non sarebbero sostanzialmente configurabili casi di insufficienze non gravi: la gamma delle gravi insufficienze copre il travisamento, la contraddittorietà, la incongruità delle soluzioni adottate, gli errori di diritto, la carenza della trattazione di istituti giuridici mentre i criteri formulati per la valutazione complessiva dei candidati nei cui elaborati non erano ravvisabili gravi insufficienze erano del tutti scarni e generici e quindi inadeguati.
Viene inoltre riproposta una censura (che si adduce non essere stata valutata nel giudizio di primo grado) secondo cui i criteri finalizzati a valutare gli elaborati che avessero superato il vaglio dei parametri relativi alle “gravi insufficienze” erano in gran parte sovrapponibili con quelli che individuavano i casi delle gravi insufficienze, e pertanto inadeguati al loro fine: le ipotesi di gravi insufficienze consistono, in base ai criteri, “nel travisamento della traccia;o nell'incompletezza dell'atto o nella incongruità delle soluzioni adottate;o nella loro contraddittorietà intrinseca o con le relative motivazioni;o nella omissione o carenza della trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia;o nella presenza di errori di diritto nell'atto o nella parte teorica”.
Il criterio generale di apprezzamento qualitativo degli elaborati è: “- la completezza, la coerenza logica, l'ordine, la chiarezza, l'esattezza sotto il profilo giuridico sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica”.
Secondo la tesi dell’appellante, essendo sovrapponibili, erano criteri certamente inadeguati al loro fine.
11. Il mezzo deve essere disatteso.
L’art. 10 del D.Ls. n. 166 del 2006 (che disciplina il concorso notarile) prevede al comma 2 che la commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.
A sua volta il successivo art. 11 stabilisce, in generale, che la Commissione formuli un giudizio complessivo di idoneità/inidoneità all’esito della correzione delle tre prove scritte.
Tuttavia, il comma 7 del citato articolo sancisce che, nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
Ne deriva che la commissione ha l’obbligo di definire, da un lato, i criteri generali di valutazione;dall’altro, i criteri per individuare le ipotesi radicalmente ostative di nullità/grave insufficienza in presenza delle quali può derogarsi alla regola della valutazione complessiva e quindi prescindersi dalla lettura degli ulteriori elaborati.
Ciò premesso, e prima di passare al riscontro dei criteri in concreto elaborati dalla commissione nel verbale n. 7 del 28.5.2015, è doveroso ribadire che – secondo granitica giurisprudenza amministrativa - in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate prima a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti.
Da ciò consegue che anche la scelta concernente l'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove è sindacabile dal giudice amministrativo solo qualora appaia evidente che l'esercizio del potere discrezionale sia trasmodato in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere (ad es. errori sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza) che però, nel caso all’esame, a giudizio del Collegio l’appellante non perviene in alcun modo ad evidenziare.
Applicando questi criteri al caso in esame, la tesi di base dell’appellante – che fonda sull’assunto che la commissione si sarebbe intenzionalmente dotata di regole di giudizio volte a procedere a una estesa applicazione delle eccezioni al principio di valutazione contestuale e complessiva degli elaborati declinando le ipotesi di nullità in modo del tutto generico e onnicomprensivo al fine di selezionare il più possibile via via che procedeva la correzione dei primi elaborati senza dover procedere nella valutazione globale delle prove – va disattesa sulla base della piana lettura del citato verbale in relazione alla disposizione di cui all’art. 10 comma 2 D.lgs. n. 166/2006.
Invero, nella seduta del 28 aprile 2015 la Commissione ha individuato le ipotesi di esclusione per inidoneità (nullità dell’atto, anche se solo parziale, per ragioni di natura formale o sostanziale, gravi insufficienze consistenti nel travisamento della traccia;o nell'incompletezza dell'atto o nella incongruità delle soluzioni adottate;o nella loro contraddittorietà intrinseca o con le relative motivazioni;o nella omissione o carenza della trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia;o nella presenza di errori di diritto nell'atto o nella parte teorica) e ha poi elencato le condizioni per il giudizio complessivo di idoneità. Pertanto, la Commissione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica tipizzando in modo tassativo e per categorie generali gli errori c.d. “ostativi” che si aggiungono alle ipotesi di nullità delle prove: tale modus operandi, oltre ad essere conforme al contenuto degli art. 10 e 11 D.lgs. 166/2006 sopra richiamati, si correla alle esigenze di speditezza e di efficienza della procedura di correzione degli elaborati, esonerando in tal modo le Sottocommissioni dalla completa lettura degli stessi laddove si ravvisino carenze tali da non consentire, anche nell’ipotesi di sufficienza delle prove ulteriori, ad un giudizio di complessiva idoneità.
Quanto alla censura sollevata con riferimento alla “sovrapposizione tra criteri” (che invero è stata trattata, sia pure in modo sintetico, dalla sentenza di primo grado) deve essere rilevato che, oltre a quelli menzionati dall’appellante, l’organo concorsuale ne ha individuati di ulteriori, sempre nel verbale sopra citato, tra quelli che segnano la idoneità degli elaborati - correttezza della forma italiana, formazione dell’atto secondo la tecnica redazionale notarile, maggiore possibile adeguatezza dell’elaborato agli intenti e agli interessi delle parti nei limiti consentiti dalla legge - non sovrapponibili ai criteri ostativi di inidoneità, per cui il vizio dedotto non sussiste.
In particolare, nel caso in esame, sono stati individuati nell’elaborato del candidato sia la nullità (causa ostativa) sia la grave insufficienza per incompletezza dell’atto per cui la Commissione non poteva comunque proseguire nell’esame delle prove ai fini di una loro valutazione complessiva.
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.
13. Stante la particolarità delle questioni trattate, il Collegio reputa di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.