Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-26, n. 202405656

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-26, n. 202405656
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405656
Data del deposito : 26 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2024

N. 05656/2024REG.PROV.COLL.

N. 04608/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4608 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Severino D’Amore, in Roma, via Appia Nuova 71;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per la parte appellante l’avvocato G G, sull’istanza di passaggio in decisione delle amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il dottor -OMISSIS-, magistrato ordinario con funzioni giudicanti, assegnato alla sezione lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, impugna nel presente giudizio il mancato superamento « per valutazione negativa » della settima valutazione di professionalità, con decorrenza dal 30 giugno 2009, deliberato dal Consiglio superiore della Magistratura in data -OMISSIS-, e recepito poi dal Ministro della giustizia con proprio decreto in data -OMISSIS-.

2. La valutazione negativa veniva fondata sulle criticità riscontrate dall’organo di autogoverno in relazione al « parametro della diligenza ». A questo riguardo erano considerati « ostativi i ritardi nel periodo oggetto di valutazione »: dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010.

3. Sul punto la delibera distingueva i provvedimenti relativi a cause decise prima del 30 giugno 2009 e quelli per cause decise nell’anno in valutazione. Sulla base dei dati acquisiti dalla cancelleria del tribunale, i ritardi del primo periodo erano considerati « molti e gravi »;
« seppure ridotti », quelli del secondo periodo erano comunque considerati idonei a sostenere la valutazione negativa di professionalità. Nel loro complesso veniva infatti escluso che i depositi dei provvedimenti fossero avvenuti « entro termini “comunque accettabili” », tenuto anche conto dei « carichi di lavoro » e degli « standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza ». Non erano per contro considerate cause esimenti « il numero delle sentenze depositate » dal magistrato in valutazione, né « le carenze di organico dell’ufficio di appartenenza » e le sue « condizioni di salute ».

4. Le censure formulate da quest’ultimo contro il giudizio così sintetizzabile, intese a sostenere plurimi profili di erroneità dei presupposti, contrarietà della normativa di legge e della circolare consiliare in materia di valutazioni di professionalità (n. 20691 dell’8 ottobre 2007), oltre che l’irragionevolezza delle conclusioni assunte dall’organo di autogoverno, sono state respinte in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, e sono riproposte a mezzo del presente appello, corredate da critiche nei confronti della decisione di primo grado.

5. Si sono costituiti in resistenza all’appello il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello si censura la sentenza per avere giudicato legittima la valutazione negativa di professionalità per la carenza del parametro della diligenza, sebbene su 609 provvedimenti complessivamente in valutazione i ritardi rilevanti sarebbero « soltanto 114 », pari al 18,72%. La pronuncia di primo grado si porrebbe pertanto in violazione della menzionata circolare consiliare, che in relazione ai termini per i depositi dei provvedimenti fa utilizzo del concetto elastico in base al quale questi devono essere « comunque accettabili » (capo VIII, punto 4.1) e dunque connota in senso negativo il parametro della diligenza quando i ritardi non siano ad esso rispondenti, avuto riguardo alla complessiva situazione lavorativa del magistrato. Nella descritta ampia prospettiva, la percentuale di ritardi del 18,72% non potrebbe essere considerata significativa, in un ufficio sottodimensionato e gravato da un rilevantissimo carico di lavoro;
nella medesima direzione convergerebbe la comparazione con gli altri magistrati addetti al medesimo tipo di funzione. A quest’ultimo riguardo si sottolinea che nell’anno in valutazione il ricorrente ha depositato sentenze in numero « ben superiore rispetto a quello degli altri Giudici addetti alle cause di lavoro » del Tribunale di -OMISSIS-, ivi assegnati per risolvere il « prolungato sottodimensionamento » dell’ufficio.

2. Con il secondo motivo d’appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto ragionevole la scelta del Consiglio superiore di comparare il ricorrente non già in termini assoluti, e cioè con riferimento agli uffici giudiziari omologhi dilocati sul territorio nazionale, ma con il magistrato coassegnatario del ruolo. In questo modo - si sottolinea - non si sarebbe valutata la « complessiva situazione degli uffici », il quale costituisce un indicatore del parametro della diligenza ai sensi della più volte menzionata circolare consiliare in materia (capo V, punto 2, let. c);
e che nel caso di specie avrebbe potuto lumeggiare la particolare condizione di criticità del tribunale del lavoro di -OMISSIS-, risultante sia a livello statistico (con assegnazioni al ricorrente oscillanti tra oltre 2 mila e oltre 3 mila ricorsi all’anno nel periodo dal 2007 al 2010) che dal rapporto dell’allora presidente del tribunale. In senso convergente viene richiamato il fatto che in presenza di « ritardi sostanzialmente analoghi » fatti registrare dal ricorrente nel periodo in valutazione successivo a quello oggetto di controversia, e cioè dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2012 il Consiglio superiore ha nondimeno riconosciuto ad esso la settima valutazione di professionalità.

3. Con il terzo motivo d’appello la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha considerato legittima la valutazione dell’organo di autogoverno nella parte in cui ha escluso qualsiasi rapporto di causalità tra le condizioni di malattia in cui versava il ricorrente e le pretese ricadute negative sul parametro della diligenza. Al rilievo della pronuncia di primo grado secondo cui l’esistenza del nesso causale sarebbe smentita dalla laboriosità fatta registrare dal ricorrente nel periodo in considerazione si oppone che le negative condizioni di salute avrebbero comunque inciso sui ritmi lavorativi, come peraltro in precedenza riconosciuto.

4. Con il quarto motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea (UE) 2000/78/CE del 27 novembre 2000, sotto il profilo della mancata adozione di « provvedimenti appropriati » da parte del datore di lavoro in relazione alle specifiche esigenze lavorative dei dipendenti affetti da -OMISSIS-.

5. Con il quinto motivo d’appello la statuizione di rigetto viene infine censurata sul piano istruttorio, per mancata assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni di salute del ricorrente.

6. Le censure così sintetizzate sono infondate.

7. Deve premettersi che nella sua articolata motivazione la delibera impugnata espone in modo analitico i dati concernenti i ritardi dei depositi dei provvedimenti fatti registrare dal ricorrente nel periodo in valutazione, con suddivisione tra cause prese in decisione prima, i cui provvedimenti siano stati comunque depositati nello periodo stesso, e cause invece decise nel corso di questo. Per i primi viene dato atto di 32 depositi tardivi di sentenze, 29 dei quali oltre i 100 giorni e 3 oltre i quattrocento giorni;
e inoltre 27 depositi tardivi di ordinanze, di cui 7 oltre i 100 giorni. Per le cause decise nel periodo in valutazione, la delibera precisa che « i ritardi riguardano quarantuno sentenze su cinquecentoquarantuno, per periodi che non superano i trenta giorni » e, quanto alle ordinanze, « settantatre su novantacinque, quattro delle quali oltre i cento giorni e una addirittura oltre i centocinquantagiorni ». Sulla base dei numeri ora riportati, i ritardati depositi delle sentenze per le cause decise prima del 30 giugno 2009 sono considerati « molti e gravi » (32 complessivi, con ritardi superiori a 100 giorni in 29 casi e 3 oltre i 400 giorni). Per le cause decise nel periodo in valutazione, « seppure ridotti », i ritardati depositi delle sentenze sono comunque ritenuti idonei a rendere negativa la valutazione di professionalità con riguardo al parametro della diligenza;
ad essi sono aggiunti i ritardi fatti registrare nella « grande maggioranza delle ordinanze – settantatre su novantacinque – cinque delle quali anche con ritardo molto grave, oltre i cento giorni ».

8. Così sintetizzata l’analisi svolta dalla delibera, va in primo luogo dato atto che le censure al riguardo formulate dal ricorrente con i primi due motivi d’appello si concentrano sui soli depositi relativi a cause decise nel periodo in valutazione, senza considerare che come in precedenza esposto il giudizio si è esteso a tutti i ritardati depositi fatti registrare nel medesimo periodo, ancorché relativi a cause decise precedentemente. A quest’ultimo riguardo, con statuizione non censurata a mezzo del presente appello la sentenza ha considerato legittimo l’operato dell’organo di autogoverno, perché comunque riferito a condotte del magistrato temporalmente ricadenti nel periodo in valutazione.

9. Per quanto invece concerne i soli depositi relativi alle cause decise nel medesimo periodo, le contestazioni formulate dall’interessato rimangono circoscritte al merito amministrativo. Si sostiene infatti che in base alla circolare consiliare in materia sarebbero accettabili ritardi quantificati in una percentuale pari al 18,72% dei depositi complessivi, in considerazione del carico di lavoro della sezione lavoro del Tribunale di -OMISSIS- e della situazione organica dell’ufficio. Sennonché non è censurabile sul piano della legittimità amministrativa un giudizio opposto, motivato sulla base di una percentuale comunque non trascurabile di ritardi, pari a circa un quinto dei provvedimenti depositati, in sé indicativa di una significativa carenza in relazione al parametro in valutazione.

10. Tanto più le censure in esame si palesano infondate laddove si consideri che in conformità alla circolare più volte richiamata il giudizio è stato integrato « considerando i carichi di lavoro e gli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza » (così la delibera impugnata). Più nello specifico, sulla base del rapporto del capo dell’ufficio, di cui ampi stralci sono citati nel parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-, prodromico alla delibera impugnata, l’organo di autogoverno ha tratto elementi utilizzabili in chiave comparativa per il giudizio di non accettabilità dei ritardi fatti registrare dal ricorrente. Gli elementi in questione sono riferibili al fatto che l’altro magistrato assegnato alla sezione lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, pur di prima nomina, « ha prodotto nel semestre comparativo pressoché il medesimo numero di sentenze » del ricorrente, e di ciò si dà atto nella delibera impugnata: « il numero delle sentenze depositate (…) nell’anno in valutazione è infatti sostanzialmente pari a quello dell’altro giudice del lavoro ». Sul punto quest’ultimo oppone, a mezzo dell’apposito prospetto elaborato dall’ufficio giudiziario, la maggiore produttività fatta registrare nel secondo semestre del 2009, quando invece il semestre cui si riferisce il rapporto presidenziale è il primo del 2010. A quest’ultimo riguardo deve infatti essere richiamata l’incontestata statuizione della sentenza di primo grado la quale, nel richiamare gli atti del procedimento di valutazione (rapporto del capo dell’ufficio giudiziario e parere del consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-), ha precisato che non era possibile « un pieno raffronto anche per il semestre precedente », in ragione dell’epoca di presa di servizio dell’altro magistrato.

11. Come poi statuito dalla sentenza di primo grado, la valutazione è legittima nella parte in cui utilizza come parametro l’operato dell’altro magistrato addetto alla sezione cui era assegnato il ricorrente nel periodo in valutazione, per la sua idoneità a fornire un attendibile riscontro, incentrato sull’identità di situazione, dell’operato del medesimo ricorrente. Sul punto, diversamente da quanto si deduce, la delibera è conforme alla circolare dell’8 ottobre 2017, n. 20691, che al citato capo V, punto 2, lett. c), prevede che l’indicatore della diligenza consistente nella tempestività nel deposito dei provvedimenti sia « accertato mediante l’esame dei prospetti statistici comparati o attraverso le indicazioni dei dirigenti degli uffici, da valutarsi alla luce della complessiva situazione degli uffici »;
e che al parimenti richiamato capo VIII, punto 4.1, esige che il giudizio sul carattere accettabile dei termini per il deposito dei provvedimenti sia svolto « in considerazione dei carichi di lavoro e degli standard degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti alla medesima tipologia di provvedimenti ».

12. Peraltro, su un piano più generale non vale opporre al giudizio negativo sul parametro della diligenza la maggiore produttività fatta osservare dal magistrato in valutazione rispetto ad altri utilizzabili in chiave comparativa. Infatti, in base alla legge – art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [ Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ] - gli indicatori della produttività e della diligenza sono distinti. Al dato formale corrisponde l’autonomia sul piano sostanziale dei due corrispondenti profili in valutazione, posto che è evidentemente possibile sia che un magistrato rediga un numero elevato di provvedimenti ma che questi siano depositati in ritardo, sia che all’opposto i depositi siano tempestivi, ma riferiti ad un numero esiguo di provvedimenti. Nell’uno e nell’altro caso - il primo dei quali verificatosi nel caso di specie - sono quindi ravvisabili carenze professionali del magistrato, riferite tuttavia a diversi indicatori, che nel loro complesso ed unitamente agli altri previsti valgono a connotare la sua capacità di svolgere adeguatamente le funzioni giurisdizionali, ed in relazione ai quali sono legittimamente consentite valutazioni differenziate.

13. Dove invece è ravvisabile una contraddizione è nella prospettazione difensiva incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, oggetto dei restanti motivi d’appello. Viene al riguardo sostenuto che esse non avrebbero inciso sulla produttività ma solo sui tempi di deposito dei provvedimenti presi in decisione. Sennonché, dopo avere trovato accoglimento presso il consiglio giudiziario, nel sopra menzionato parere prodromico alla delibera consiliare impugnata, in ragione del fatto che a suo tempo è stata riconosciuta la causa di servizio, una simile prospettazione non è stata legittimamente condivisa dal Consiglio superiore della Magistratura, per la sua intrinseca inattendibilità. In ragione della descritta prospettazione difensiva, esaminata anche la documentazione medico-legale prodotta dal magistrato in valutazione, la delibera impugnata ha quindi escluso che possa ravvisarsi un rapporto causale tra le patologie da cui il ricorrente risulta affetto e la « capacità di depositare i provvedimenti tempestivamente ».

14. Il giudizio ora richiamato risulta incensurabile nella presente sede di legittimità, nella misura in cui si fonda sulla logica considerazione che se gli asseriti impedimenti di carattere fisico non hanno avuto incidenza nel periodo in valutazione sulla produttività del ricorrente, come da questo ribadito nel presente giudizio, è evidentemente insostenibile l’assunto nondimeno propugnato secondo cui un’incidenza dovrebbe invece essere predicata per quanto riguarda i tempi di redazione dei provvedimenti. Come finora esposto una così descritta selettività degli effetti delle patologie di cui il ricorrente è affetto non appare ragionevolmente prospettabile, per cui vanno respinte anche le istanze istruttorie da questo formulate sul punto, che nella sostanza tenderebbero ad ottenere un giudizio di carattere medico-legale in chiave sostitutiva della valutazione di professionalità svolta in modo plausibile dal competente organo di autogoverno.

15. Del pari va respinto l’ultimo ordine di censure con cui si deduce la violazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea (UE) 2000/78/CE del 27 novembre 2000, per la mancata adozione di « provvedimenti appropriati » alle condizioni di -OMISSIS- del dipendente, le quali presuppongono che l’interessato si trovi in una situazione lavorativa di svantaggio che nemmeno risulta mai essere stata rappresentata dall’interessato al soggetto responsabile. La censura ora in esame si fonda peraltro sulla medesima prospettazione la cui inconsistenza è stata in precedenza accertata, fondata sull’intrinsecamente contraddittorio assunto di patologie incidenti sui soli tempi di redazione dei provvedimenti e non anche di studio e decisione delle cause, e che è ulteriormente smentita dal fatto ex adverso dedotto secondo cui il ricorrente ha ricoperto anche l’incarico di giudice tributario.

16. L’appello deve pertanto essere respinto, ma per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi