Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-22, n. 202305046

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-22, n. 202305046
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305046
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 05046/2023REG.PROV.COLL.

N. 02595/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2017, proposto dalla Fondazione UI ed LE ON Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Arria e Guido Francesco Romanelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;



contro

la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pirocchi in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2;
il Commissario per l’emergenza sisma della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

del Comune di Mantova, non costituitosi in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01367/2016, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Commissario per l’emergenza sisma Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del contendere sono i provvedimenti con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza presentata dalla Fondazione odierna appellante ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal d.l. 74/2012 per consentire la ripresa delle attività economiche esercitate negli immobili colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, avente ad oggetto l’immobile ubicato in Mantova, in via Frattini, 28.

1.1. Le ragioni di tale determinazione sono state individuate nelle “ testuali dichiarazioni rese dal professionista incaricato per la perizia tecnica (che) determinano la non ammissibilità della richiesta di contributi per i locali in questione per l’assenza di agibilità degli stessi locali antesisma e conseguentemente l’assenza del requisito di funzionalità produttiva o di utilità necessari per l’inammissibilità ( alias ammissibilità) della domanda ”.

1.2. Il ricorso di primo grado avverso siffatta determinazione veniva affidato a due articolati motivi (da pag. 3 a pag. ).

2. Nella resistenza della Regione Lombardia e del Commissario per l’emergenza sisma, il T.a.r. ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

3. L’appello della Fondazione è affidato ai seguenti motivi:

I. Situazione di inagibilità precedente il sisma (maggio dell’anno 2012) .

Gli organi regionali hanno richiamato il parere emesso dal Nucleo di valutazione secondo il quale i locali sarebbero stati già inagibili prima del sisma e come tali non meritevoli di agevolazioni o contributi, in base all’ ordinanza regionale n°13 del 2013.

Secondo l’appellante in tale parere si farebbe riferimento solo ad una situazione di degrado.

Inoltre, l’Amministrazione non ha svolto né sopralluoghi né verifiche.

Sarebbe stata altresì travisata un’espressione contenuta nella perizia giurata prodotta dalla Fondazione, nella quale era stato solo affermato che il complesso presentava anche prima del sisma situazioni particolarmente critiche dal punto di vista statico e strutturale.

Irrilevante sarebbe quanto affermato in una tesi di laurea sostenuta presso il Politecnico di Milano nell’anno accademico 2010/2011 nella quale sarebbe stato evidenziato un dissesto strutturale complessivo del fabbricato.

Al riguardo, la Fondazione appellante sottolinea che, prima del sisma, non vi è mai stato un atto del Comune di Mantova dichiarativo dell’inagibilità.

In ogni caso, la situazione di degrado non ha impedito il normale uso del compendio sia come sede della Fondazione, sia a fini locativi (per gli uffici della coop. Alce Nero, come da contratto di locazione risalente al 2003).

Il compendio è stato altresì utilizzato per l’accoglienza di studenti e professori mentre alcuni locali sono stati adibiti anche a palestra scolastica. Nei primi mesi del 2012, prima del sisma, si sono ivi tenute svariate manifestazioni, alcune delle quali promosse e patrocinate dallo stesso Comune di Mantova.

II. Sulle norme di riferimento e sui rapporti con altri enti (Sovrintendenza)

I rilievi della Soprintendenza, valorizzati dal primo giudice, sono contenuti in atti sopravvenuti all’impugnativa articolata in primo grado.

III. Inagibilità non pregressa ma “frutto dell’evento sismico ”.

Le Amministrazioni resistenti avrebbero integrato in via postuma, in sede di giudizio, la motivazione dei provvedimenti impugnati.

La Fondazione sottolinea che le “problematiche pre sisma” alle quali si era fatto riferimento nella perizia di parte, riguardano molti edifici mantovani necessitanti di interventi per vetustà e carenze manutentive nel tempo, ma ciò non ha mai comportato come conseguenza una dichiarazione “implicita” di inagibilità.

Sia la perizia prodotta ai fini dell’ammissione al contributo che l’ordinanza urgente del Comune di Mantova attestante la inagibilità causata dal sisma, risulterebbero conformi o coerenti nell’attestare il nesso di casualità tra sisma e attuale inagibilità (art.11, della circolare n. 13 del 2013).

IV. Sulle deduzioni in corso di causa e mai evidenziate prima nell’atto impugnato .

Con le argomentazioni sollevate per la prima volta con il controricorso presentato in primo grado, la Regione ha insistito in ordine ad una presunta inagibilità antecedente al sisma.

La Regione stessa avrebbe peraltro riconosciuto che non tutte le parti del compendio erano degradate, così come precisato in una nota ulteriore dell’ing. Borra depositata in corso di giudizio.

Inoltre, quando la Regione ha emesso l’atto impugnato (in data 14 dicembre 2015), la Soprintendenza aveva avanzato solo richieste istruttorie.

Nel corso del giudizio di primo grado, la Fondazione aveva peraltro prospettato che, in caso di esito positivo del giudizio, essa avrebbe potuto chiedere alla Soprintendenza un nuovo parere, integrando la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi