Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-11, n. 202304772
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 04772/2023REG.PROV.COLL.
N. 08946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8946 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Angelicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
per la riforma, previa istanza cautelare, della Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione II, 7 novembre 2022 -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del 4 novembre 2021 il Questore della Provincia di Massa Carrara ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno “in casi particolari” presentata il 12 novembre 2020 dal sig. -OMISSIS-, in ragione della mancata allegazione della proroga del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
2. Avverso il sopra menzionato provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per l’annullamento avanti al Tar per la Toscana.
3. Con sentenza -OMISSIS- del 7 novembre 2022 il Tar ha respinto il ricorso, sul presupposto che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in casi particolari ex art. 27 d.lgs. n. 286/1998 può essere concesso solamente previa proroga del nulla osta al lavoro da parte della Prefettura, ai sensi dell’art. 40 co. 23, d.p.r. n. 394/1999.
4. Il ricorrente ha impugnato l’indicata sentenza con appello ritualmente notificato il 23 novembre 2022 e depositato in pari data.
4.1. Con un unico e articolato motivo di appello la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che costituisca requisito indefettibile per il rinnovo per permesso di soggiorno richiesto dallo straniero il previo ottenimento della proroga del nulla osta da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione.
Sul punto, il difensore osserva che in relazione al permesso di soggiorno “in casi particolari” ex art. 27 t.u. imm. non sarebbe necessaria la proroga del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, dal momento che tale tipologia di permesso è esente per tabulas dalla verifica sulle quote di cui all’art. 3 co. 4, d.lgs. n. 286/1998.
Tale nulla osta – nella prospettazione difensiva – sarebbe utile unicamente per la prima assunzione al lavoro “in casi particolari”, ma non per il rinnovo del titolo, “perché il richiedente è già sul TN e per il rinnovo non è necessaria la preventiva valutazione in merito alle quote disponibili”.
4.2. In via subordinata la difesa osserva che, anche laddove si ritenga che il nulla osta costituisca un requisito necessario per il rinnovo del titolo, la sua mancanza non potrebbe in ogni caso rappresentare motivo sufficiente a denegare la richiesta dello straniero.
In merito, si evidenzia che la più recente giurisprudenza amministrativa in materia – pronunciatasi sulla diversa fattispecie della conversione