Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-09, n. 201404553

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-09, n. 201404553
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404553
Data del deposito : 9 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07640/2013 REG.RIC.

N. 04553/2014REG.PROV.COLL.

N. 07640/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7640 del 2013, proposto da:
L B, rappresentata e difesa dall'avv. Giovan L D F, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Vignola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti R P e G F R, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria N. 5;

nei confronti di

- E.M S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Masi, con domicilio eletto presso Stefania Ionata in Roma, via Cosseria, 5;
- Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II, n. 00375/2013, resa tra le parti, concernente concessione edilizia rilasciata alla contro interessata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vignola e di E.M S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Matassa, per delega dell'Avv. Della Fontana, Romanelli, e Ionata, per delega dell'Avv. Masi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso al TAR Emilia-Romagna, le sig.re B L e B A M, impugnavano la concessione edilizia rilasciata dal comune di Vignola a ECO.MAT. s.r.l. in data 17/7/2002 per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo in via per Spilamberto a Vignola. Le ricorrenti – che esponevano di essere entrambe residenti in edificio limitrofo all’area interessata da progetto assentito – impugnavano inoltre (all’occorrenza) la deliberazione del Consiglio comunale di Vignola in data 8/5/1998 e la deliberazione della Giunta provinciale di Modena in data 18/9/2001 concernenti rispettivamente l’adozione e l’approvazione di variante generale al P.R.G. di Vignola.

Il gravame argomentava l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale per asserita violazione dell’art. 62 e dell’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Vignola e, in subordine, per violazione dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Successivamente, la ricorrente B A M rinunciava al ricorso, mentre la sig.ra B L proseguiva nel giudizio, proponendo con ricorso per motivi aggiunti l’ ulteriore censura di violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Vignola. La medesima depositava un secondo ricorso aggiuntivo, contro ulteriore provvedimento comunale (in data 3/6/2004) recante il rilascio alla E.Mat. s.r.l. di un permesso di costruire in variante al progetto di costruzione precedentemente assentito ed impugnato.

1.1.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha:

- dato atto della rinuncia della ricorrente B A M al ricorso principale;

- respinto, in quanto infondati, il ricorso principale proseguito dalla ricorrente B L e respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti della stessa;
in ragione della sua infondatezza ha ritenuto irrilevante l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso di primo grado (sollevata dal Comune e dalla Emat);

- dichiarato irricevibile per tardività il primo ricorso per motivi aggiunti.

2. La sig.ra B ha quindi impugnato la sentenza del TAR, innanzi a questo Consesso, chiedendone l’annullamento alla stregua di censure riassunte nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronuncia.

2.1.- Si sono costituiti nel giudizio il Comune di Vignola e la società Emat, resistendo al gravame ed esponendo nelle rispettive memorie le proprie argomentazioni difensive. Dette controparti hanno in particolare riproposto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado e nel merito supportato l’orientamento accolto dal TAR.

2.2.- Con ordinanza n. 4545/2013 la sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante.

2.3.- Quest’ultima ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello in esame controverte della legittimità di un permesso rilasciato dal Comune di Vignola alla società Emat, odierna appellata, per la costruzione di un edificio ad uso abitativo.

Con la sentenza impugnata, il TAR, tralasciata l’eccezione (presentata dal Comune e dalla Emat) di tardività del ricorso, lo ha respinto nel merito, ritenendo il permesso esente dai vizi denunziati. In particolare il primo giudice ha respinto la tesi della ricorrente sul superamento dell’altezza (disciplinata dall’art. 62 NTA di PRG con riferimento agli edifici preesistenti circostanti) e la violazione della distanza tra pareti finestrate. E’ potenziale oggetto di controversia anche l’art. 62 delle NTA di PRG del Comune in quanto interpretato nel senso di consentire il rilascio del permesso in questione.

- Completa il quadro contenzioso la questione di tardività del ricorso principale qui riproposta dagli odierni appellati e che, assorbita dal TAR in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito, dovrà essere esaminata solo se quest’ultimo risultasse meritevole di accoglimento, all’esito del presente giudizio.

1.1.- L’appello è fondato.

Come riferisce lo stesso giudice di prime cure , in tema di osservanza delle altezze il ricorso aveva sostenuto la violazione dell’art. 62 delle N.T.A. del P.R.G., in quanto tale norma prevedrebbe un’altezza massima degli edifici siti in zona B2, che deve essere “pari all’altezza media degli edifici esistenti al contorno e comunque non superiore a 13,50 ml.”. Poiché detta tale misura media è di ml. 8,44, il permesso di costruire impugnato avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo per aver assentito un fabbricato di altezza pari a ml. 11,88. In altri termini, secondo questa tesi, il computo dell’altezza, deve prendere in considerazione gli edifici limitrofi. Sul punto il TAR ha invece ritenuto che detta disposizione “debba essere interpretata conformemente alla fonte normativa statale di riferimento: il D.M. n. 1444 del 1968, che, a sua volta, proprio in relazione al concetto di “altezza media degli edifici circostanti”, ha incluso, tra essi, non solo quelli effettivamente confinanti con quello la cui altezza è da misurare, ma anche quelli ubicati in prossimità dello stesso”.

Ad avviso del Collegio, l’orientamento qui riproposto dell’appellante, per cui nel conteggio in questione si debba invece tenere conto delle altezze unicamente degli edifici circostanti nel senso di limitrofi, è da ritenersi preferibile. In questo senso, anzitutto in applicazione del criterio letterale (privilegiato dall’art. 12 delle preleggi), si osserva che locuzione “edifici circostanti” indica lessicalmente gli edifici che si trovano intorno all’area oggetto del permesso;
per contro, se il pianificatore avesse voluto riferirsi non solo agli edifici contornanti ma ad ulteriori e più distanti edifici, avrebbe associato il termine circostante ad ulteriori concetti come zona o fasce territoriale o comparto ecc…, indicando peraltro anche l’estensione del limite da prendere in considerazione, in assenza del quale, da un punto di vista geometrico, tutto può definirsi ad esso contornante rispetto al punto di riferimento.

Ma anche la “ ratio ” che la giurisprudenza ha individuato in norme del tipo in esame (e dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) induce a privilegiare la tesi sostenuta dall’appello. Ed invero la Sezione, in analoga fattispecie, ha già affermato che “laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio altrimenti di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (così Consiglio Stato sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1448).” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 3184/2013).

Né il Collegio reperisce nella sentenza impugnata, come negli scritti, delle parti appellati tracce apprezzabili di consistente giurisprudenza in senso contrario.

1.2.- Il motivo è quindi fondato anche con riferimento al capo della sentenza inerente il permesso in variante, che detto provvedimento ha censurato parimenti per violazione dell’altezza massima consentita dall’art. 62 N.T.A. del P.R.G..

1.3.- Non deve quindi essere esaminata la legittimità di quest’ultima disposizione proposta in via strettamente subordinata all’eventuale conferma dell’orientamento espresso dal TAR sulla sua interpretazione ed applicazione.

2.- Deve invece essere esaminata la questione della tardività del ricorso di primo grado, suscettibile di precludere l’accoglimento del ricorso nel merito.

- Essa è proposta ed argomentata, dalle varie memorie dei soggetti appellati, essenzialmente rilevando che l’ubicazione dell’immobile consentiva una chiara ed immediata percezione dello stato dei lavori e facendo poi riferimento ad un’istanza di accesso documentale presentata l’11.12.2002 richiedente copia degli elaborati indicando esplicitamente gli estremi della concessione edilizia contestata. Si tratta di due distinte eccezioni, entrambe infondate.

a)- Che l’ubicazione dell’immobile consentisse di prendere immediata cognizione dei lavori è circostanza del tutto irrilevante al fine di dimostrare la piena conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento concessorio e dal quale la giurisprudenza amministrativa fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione;
detta ubicazione facilita infatti solo la presa di conoscenza dell’inizio dei lavori ma di per sè non dimostra né la conoscenza dell’esistenza della concessione o degli elementi essenziali né tanto meno il momento in cui ciò è avvenuto, e dal quale corre il termine di impugnazione. Peraltro la giurisprudenza indica nella presa di conoscenza dell’ultimazione dei lavori il “ dies a quo ” per impugnare la concessione edilizia.

b)- Quanto alla domanda di accesso, si osserva che la presentazione da parte di soggetto diverso dal ricorrente seppur convivente, non può assumere alcuna rilevanza poiché è del tutto evidente che le eccezioni si propongono e si esaminano nei confronti della controparte titolare della posizione azionata nel giudizio che si intende avversare.

c)- Conclusivamente, nessuna delle eccezioni assolve all’onere di provare la tardività del ricorso e che, in base a granitica giurisprudenza amministrativa sul punto, incombe sul proponente.

3.- L’appello, che non contrasta altri profili della decisione gravata, deve conclusivamente essere accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, accoglimento del ricorso di primo grado, ed annullamento delle concessioni edilizie impugnate, illegittime per violazione dell’altezza massima prevista dalla normativa urbanistica.

3.1.-Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

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